Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16458 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. un., 30/07/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 30/07/2020), n.16458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi G. – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35482-2019 proposto da:

R.R., R.G., R.L., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA CESARE FRACASSINI 46, presso lo studio dell’avvocato

CHIARA MORETTI, rappresentati e difesi dall’avvocato ELISEO

LAURENZA;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 116, presso

lo studio dell’avvocato AMEDEO PISANTI, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

6270/2015 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di NAPOLI;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO, il quale conclude chiedendo affermarsi la

giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda

principale del giudizio sopra indicato.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. R.L., R.G. e R.R. proposero un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nei confronti del Comune di Castel Volturno. Premisero i ricorrenti di essere proprietari di una cava di sabbia nel (OMISSIS) la quale fin dall’anno 1981 era stata occupata ed utilizzata dal Comune per la discarica dei rifiuti solidi sulla base di accordo verbale, con riserva di stipulazione di convenzione disciplinante l’utilizzazione e con previsione di canone, convenzione mai stipulata, e che era intervenuto giudicato civile nel 2012 di condanna del Comune al pagamento di indennizzo a titolo di ingiustificato arricchimento. Aggiunsero che il Comune, successivamente al giudicato, era ancora in possesso sine titulo del fondo, utilizzato quale discarica di rifiuti urbani.

Chiesero quindi, previo accertamento dell’illecito comportamento del Comune, la condanna alla riduzione in ripristino, previa bonifica del suolo e delle acque, ed alla restituzione del fondo entro il termine da assegnare, nonchè al risarcimento del danno (per l’illegittima occupazione, la mancata riconsegna, la mancata realizzazione da parte dei ricorrenti di attività economica e per i costi di bonifica ove non effettuata dal Comune); chiesero inoltre, nel caso di mancato accoglimento della domanda restitutoria e risarcitoria, la condanna a provvedere in conformità all’art. 42 bis t. u. espr. e quindi a disporre, nel termine da assegnare, l’acquisizione dell’area con contestuale pagamento in favore dei ricorrenti del valore venale del bene, aumentato del 10%, oltre il 5% del valore per l’illecita occupazione ed i maggiori danni.

2. Si costituì il Comune di Castel Volturno. Il giudice indicò in udienza la questione di giurisdizione, rinviando a data da destinarsi per le memorie di parte.

3. Hanno proposto regolamento di giurisdizione R.L., R.G. e R.R. e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c.. Il pubblico ministero ha depositato le conclusioni scritte, concludendo per la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda principale. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. la parte ricorrente osserva che ricorre la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. p) cod. proc. amm., trattandosi di controversia inerente l’azione di gestione del ciclo dei rifiuti posta in essere con comportamento riconducibile all’esercizio del pubblico potere.

2. La giurisdizione va regolata nel senso della giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda principale e del giudice amministrativo in ordine alla domanda proposta in via subordinata.

2.1. In relazione alla domanda principale di riduzione in ripristino, previa bonifica del suolo e delle acque, e di restituzione del fondo, nonchè di risarcimento del danno, vige il giudicato civile avente ad oggetto l’ingiustificato arricchimento e l’implicita statuizione dell’esistenza della giurisdizione del giudice ordinario. Il rapporto dedotto in giudizio resta disciplinato, agli effetti della giurisdizione, dal giudicato per ciò che concerne la natura privatistica del rapporto e la carenza di esercizio di potere, anche sotto il profilo della riconducibilità mediata del comportamento all’esercizio di potere. Il giudicato spiega efficacia esterna in relazione alla giurisdizione stante la presenza della statuizione di merito (fra le tante cfr. Cass. Sez. U. n. 15208 del 2015). Per quanto concerne la domanda principale la giurisdizione è dunque del giudice ordinario.

2.2. Deve essere regolata la giurisdizione anche con riferimento alla domanda subordinata. Nel caso di domande cumulate avvinte da nesso di subordinazione, il potere delle Sezioni Unite di regolare la giurisdizione va esercitato con riferimento a tutte le domande – attesa l’esigenza di risolvere la questione di giurisdizione una volta per tutte sull’intera controversia – ma senza sciogliere il nesso di subordinazione voluto dalla parte; ne consegue che il regolamento di giurisdizione va risolto rimettendo le parti innanzi al giudice munito di giurisdizione sulla domanda principale e dichiarando la giurisdizione, eventualmente diversa, sulla domanda subordinata, declaratoria, quest’ultima, rilevante solo condizionatamente alla definizione della domanda pregiudiziale (cfr. Cass. sez. U. n. 7822 del 2020).

Con la domanda subordinata di condanna a provvedere in conformità all’art. 42 bis t. u. espr. e quindi a disporre, nel termine da assegnare, l’acquisizione dell’area con contestuale pagamento in favore dei ricorrenti del valore venale del bene, risulta dedotto in giudizio un rapporto giuridico diverso da quello alla base della domanda principale. Si tratta del rapporto amministrativo relativo al potere di disporre l’acquisizione del bene nel quale la situazione soggettiva rileva come interesse legittimo (nell’ambito della giurisdizione esclusiva anche su diritti soggettivi del giudice amministrativo disciplinata dall’art. 133, lett. g) cod. proc. amm.), alla stessa stregua di quando si impugna il provvedimento di acquisizione per ragioni differenti dalla determinazione dell’indennizzo (Cass. Sez. U. n. 12477 del 2020). La giurisdizione sulla domanda proposta in via subordinata è dunque del giudice amministrativo.

3. Circa le spese del presente regolamento di giurisdizione, il relativo provvedimento va rimesso al giudice presso il quale prosegue il giudizio.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale rimette le parti anche per le spese del presente regolamento di giurisdizione.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

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