Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16458 del 13/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 13/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 13/07/2010), n.16458
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
S.A., elett.te dom.to in Rovigo, alla via G. Mazzini n.
3, presso lo studio dell’avv. S.A., dal quale e’ rapp.to
e difeso, giusta procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Toscana n. 86/2007/05 depositata il 17/12/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 27/5/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso
aderendo alla relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da S.A. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia contro la sentenza della CTP di Arezzo n. 17/03/06 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) IRAP 2001. Il ricorso proposto dall’Agenzia si articola in tre motivi. Resiste con controricorso il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 27/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Lo S. ha depositato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 144 nonche’ del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27, 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. L’attivita’ di agente di commercio comporterebbe l’assoggettamento del relativo reddito all’imposizione Irap. Con secondo motivo l’Agenzia delle Entrate assume la violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Erronea sarebbe l’affermazione della CTR secondo cui un’autonoma organizzazione sarebbe ravvisabile solo ove la stessa possa svolgersi anche in assenza del titolare. Fondato e’ il secondo motivo di censura alla luce della decisione delle SS.UU. 26/5/2009, n. 12108, secondo cui l’esercizio dell’attivita’ di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 e’ esclusa dall’applicazione dell’IRAP qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attivita’ di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantita’ che, secondo l’”id quod plerumque accidit”, costituiscono nell’attualita’ il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Quanto sopra ha effetto assorbente sul terzo motivo di ricorso.
Vanno pertanto disattese le argomentazioni espresse dal controricorrente con la propria memoria, con cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Toscana.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Toscana.
Cosi’ deciso in Roma, il 27 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010