Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16458 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 10/06/2021), n.16458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15676/2018 R.G. proposto da:

Pontificio Collegio Leoniano Seminario Regionale, in persona del

legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di

procura speciale in calce del ricorso, dall’Avv. Luca Santovincenzo,

ed elettivamente domiciliato in Roma alla via della Grande Muraglia

n. 289, presso lo studio dell’Avv. Luca Lo Bosco;

– ricorrente –

contro

Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni, in persona del legale rapp.te

p.t., rapp.to e difeso, in virtù di memoria di costituzione di

nuovo difensore in seguito al decesso dell’Avv. Lo Giudice,

dall’Avv. Arcangelo Guzzo, presso il cui studio è elettivamente

domiciliato in Roma alla via Antonio Gramsci n. 9;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6622/19/17, depositata in data 15/11/2017,

della Commissione Tributaria Regionale del Lazio Latina;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

20 gennaio 2021 dal Dott. Napolitano Angelo, svoltasi mediante

collegamento da remoto.

 

Fatto

Con ricorso proposto innanzi alla CTP di Frosinone, il Pontificio Collegio Leoniano Seminario Regionale (d’ora in poi anche “il ricorrente” o “il Pontificio Collegio”) impugnava la cartella di pagamento n. 04720130019237758 con cui l’allora agente della riscossione Equitalia Sud s.p.a. gli richiedeva il pagamento della somma di Euro 1.998 compresi compenso esattoriale e diritti di notifica a titolo di “contributo di bonifica e miglioramento fondiario” per l’anno 2014, ruolo n. 2014/000985.

In particolare, nella cartella di pagamento si faceva riferimento ad un immobile soggetto a contributo consortile sito nel Comune di Anagni e censito al fl. (OMISSIS) p.lla (OMISSIS) Cat. B/1 Cl. 3, catastalmente intestato al Pontificio Collegio.

La CTP adita rigettava il ricorso.

Anche l’appello, proposto dal Pontificio Collegio, veniva rigettato dalla CTR adita.

Avverso la sentenza di appello il Pontificio Collegio ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

Resiste con controricorso il Consorzio di Bonifica.

Sia il ricorrente che il Consorzio hanno depositato una memoria difensiva in vista dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Diritto

1. Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione del R.D. n. 215 del 1933, art. 21, e degli artt. 860,864 e 2643 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” il Pontificio Collegio si duole che la CTR, nel rigettare la sua eccezione di difetto di titolarità dell’immobile soggetto a contribuzione, ha affermato che “la variazione catastale con cui si è provveduto ad associare il Collegio Leonino ai Sacri Palazzi Apostolici è stata introdotta in data 9/11/2015 per cui, per l’anno 2014 in contestazione, il contributo veniva legittimamente iscritto a ruolo secondo le risultanze catastali”.

In sostanza, il Pontificio Collegio censura la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini dell’accertamento del soggetto proprietario tenuto all’onere reale del contributo di bonifica, ha dato rilievo alle risultanze catastali, nonostante che dalla produzione di un certificato notarile, basato sullà ispezione dei registri delle conservatorie immobiliari, risultasse che l’immobile soggetto a contribuzione consortile fosse di proprietà dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, autonomo soggetto di diritto, e non fosse stato mai trasferito al deducente Pontificio Collegio.

1.1. Il ricorso è fondato.

1.2. A differenza che nell’ambito della causa analoga iscritta al n. R.G. 17048/17 vertente tra le stesse parti, in cui la ratio decidendi del rigetto dell’impugnazione della cartella di pagamento da parte del Pontificio Collegio, in relazione al contributo consortile dovuto per l’anno 2013, era costituita dal divisato accollo esterno a favore del Consorzio concluso tra il Pontificio Collegio (accollante) e l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (accollata) nell’ambito di un comodato, avente ad oggetto l’immobile, intercorso tra le medesime parti, nella fattispecie che ci occupa la ratio decidendi del rigetto dell’impugnazione, da parte del Pontificio Collegio, della cartella di pagamento avente ad oggetto il contributo consortile per l’anno 2014 è costituita dall’accertamento, condotto in base alle risultanze catastali, che la proprietà del cespite sarebbe del Pontificio Collegio, non già dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

Senonchè, la proprietà non si accerta con le risultanze del catasto, che hanno un rilievo esclusivamente fiscale e possono valere come prova residuale e sussidiaria solo in tema di azione di regolamento dei confini.

2. Il ricorso, pertanto, merita accoglimento, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla CTR del Lazio in diversa composizione, che accerterà la proprietà dell’immobile prescindendo dalle risultanze catastali, ai fini della pronuncia sull’esistenza dell’obbligo in capo al Pontificio Collegio del pagamento dell’onere consortile in questione.

3. La CTR regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio – Latina, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA