Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16458 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 03/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5987-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNDERWEAR SRL;

– intimato –

Nonchè da:

UNDERWEAR SRL già PUNTO ITALIANO IMPEX SRL in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

VICO GIAMBATTISTA 22, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

FRUSCIONE, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorso e ricorso incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1706/2014 della COMM.TRIB.REG. della PUGLIA,

depositata il 23/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato FABRIZIO URBANI NERI che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del

ricorso incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso incidentale e l’assorbimento del ricorso

principale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 23.7.2014 la CTR Puglia ha respinto l’appello dell’erario avverso la decisione che in primo grado, su ricorso della Punto italiano Flex s.r.l. – ora Undewear s.r.l. -, aveva annullato gli avvisi di accertamento a mezzo dei quali l’Agenzia delle Entrate – recependo le risultanze di pregresse indagini di polizia tributaria in ordine al deposito fiscale in gestione alla Work System s.r.l. – aveva provveduto a contestare, in considerazione del carattere virtuale del deposito effettuato dalla parte (“la merce introdotta nel deposito IVA non vi stazionava che per i minuti necessari all’espletamento degli adempimenti connessi all’utilizzo del beneficio”), il mancato versamento dell’IVA.

La CTR, rigettando il proposto gravame, ha previamente rilevato “il difetto di competenza funzionale dell’Agenzia delle Entrate, in quanto l’Agenzia delle Dogane è l’unico organo competente ad accertare e riscuotere l’IVA all’importazione prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70”. Ha quindi aggiunto che “comunque dalla documentazione in atti non si rilevano elementi di prova in ordine al comportamento elusivo della contribuente”, risultando, anzi, che le movimentazioni delle merci gestite in modo virtuale o reale per il tramite del deposito IVA di cui era titolare la società Work System s.r.l. sono estranee alla contribuente”, che “la contribuente ha provato documentalmente la correttezza e la legittimità del proprio operato”, che il deposito in questione era “legittimamente gestito” dal suo titolare e “regolarmente autorizzato” ed, infine, che l’assunto erariale si basava “anche su dichiarazioni rese da terzi”, peraltro non debitamente riscontrate.

Per la cassazione di detta sentenza l’erario si affida ad un unico motivo, al quale replica la parte con controricorso e ricorso incidentale affidato a tre motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Con l’unico motivo del proprio ricorso, l’Agenzia impugnante i duole, per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, comma 5 del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70 e degli artt. 2729 e 2697 c.c. atteso che la CTR, ritenendo l’incompetenza di essa ricorrente ad accertare l’elusione posta in essere dalla contribuente, “ha violato la prima norma in epigrafe” che legittima l’espletata azione accertatrice, risultando invero doveroso, a fronte della illiceità del deposito operato dalla parte, “perchè meramente virtuale”, l’intervento dell’Agenzia delle Entrate, “che può intendersi operato non mediante il recupero dell’IVA all’importazione, in tal caso sussistendo la competenza dell’Agenzia delle Dogane, ma mediante il disconoscimento delle detrazione di imposta contenute nelle stesse autofatture” emesse dalla parte all’atto dell’estrazione dei beni dal deposito.

2.2. Il ricorso è affetto da pregiudiziale inammissibilità poichè l’unico motivo che lo sostanzia non esaurisce tutte le rationes decidendi sviluppate a supporto della decisione impugnata.

2.3. Contrariamente a quanto supposto dalla ricorrente Agenzia che si è doluta del solo profilo motivazionale afferente al rilevato difetto di “competenza funzionale” di essa nel procedere alla contestazione, censurando segnatamente la contrarietà alla legge dell’impugnata decisione nella parte in cui questa non ha considerato che il recupero aveva nella specie ad oggetto non già l’IVA all’importazione, ma il diritto della parte a detrarre l’IVA esposta in sede di autofatturazione, la CTR ha motivato il rigetto dell’appello ritenendo che l’assunto erariale, oltre che frutto di un’indebita attività accertatrice, era più risolutamente privo di una congrua dimostrazione probatoria.

Osserva infatti il giudicante, dopo avere rimarcato il difetto di compentenza funzionale dell’operante Agenzia, che “comunque dalla documentazione in atti non si rilevano elementi di prova in ordine al comportamento elusivo della contribuente”. E non arrestando il proprio giudizio a questo preliminare rilievo, si dà cura nel successivo svolgimento della motivazione di indicare gli elementi istruttori che corroborano questo suo pensiero annotando in particolare che le movimentazioni delle merci gestite in modo virtuale o reale per il tramite del deposito IVA di cui era titolare la società Work System s.r.l. sono estranee alla contribuente”, che “la contribuente ha provato documentalmente la correttezza e la legittimità del proprio operato”, che il deposito in questione era “legittimamente gestito” dal suo titolare e “regolarmente autorizzato” e, che l’assunto erariale si basava “anche su dichiarazioni rese da terzi”, peraltro non debitamente riscontrate, dunque offrendo un panorama di allegazione che va ben oltre l’argomento censurato dall’Agenzia e che l’Agenzia, limitando le proprie rimostranze al solo aspetto del difetto di competenza funzionale ha invece inspiegabilmente ignorato.

2.4. Ne discende che per il noto insegnamento di questa Corte secondo cui “qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposta avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa” (2406/15; 1619/15; 2811/06), la disamina dell’esposto di motivo non possa avere luogo e che il ricorso erariale debba perciò essere dichiarato inammissibile.

3. L’inammissibilità testè dichiarata ridonda in pregiudizio anche del ricorso incidentale che deve ritenersi assorbito in quanto l’interesse a proporlo sorge solo con la soccombenza e non è configurabile con riguardo ad un ricorso volto ad ottenere un “minus” (pronuncia di inammissibilità della domanda avversaria) rispetto alla sentenza impugnata, ovvero una mera modifica della motivazione (21652/14; 15353/10; 10848/06).

4. Le spese seguono la soccombenza sul ricorso principale.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2500,00 oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Dà atto che non sussistono i presupposti del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 3 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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