Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16458 del 04/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 04/07/2017, (ud. 17/05/2017, dep.04/07/2017),  n. 16458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14349-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

NORAD S.R.L. – Nuova Organizzazione Arredamenti Divani – (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, P.ZA BARBERINI 12, presso lo studio

dell’avvocato FABIO MARCHETTI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2652/5/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI, depositata il 10/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/05/2017 dal Consigliere Dott. MANZON ENRICO.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 22 settembre 2014 la Commissione tributaria regionale della Puglia respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 204/10/12 della Commissione tributaria provinciale di Bari che aveva accolto il ricorso della NORAD – Nuova organizzazione arredamenti divani- srl contro l’avviso di accertamento IRAP, IRES ed altro, IRPEF ed altro, IVA ed altro 2007. La CTR osservava in particolare che il Tribunale di Bari – Modugno aveva assolto il legale rappresentante della società contribuente dai reati inerenti le riprese fiscali e quindi tenendo specificamente conto delle considerazioni del giudice penale, giungeva alla conclusione che le riprese stesse fossero infondate, valutando negativamente l’apparato probatorio allegato dall’Ente impositore. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente, che successivamente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione dell’art. 654 c.p.p., art. 116 c.p.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d), poichè la CTR ha supinamente recepito le valutazioni del giudice penale, senza alcun autonoma considerazione delle medesime. Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – la ricorrente si duole della violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, poichè la CTR ha omesso di motivare il proprio convincimento che i lavoratori impegnati durante il periodo di “cassa integrazione guadagni” non avessero percepito alcun emolumento e che quindi non fossero stati retribuiti “in nero”.

Con il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – vi è doglianza per la violazione dell’art. 2727, ss. c.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, poichè la CTR non ha fatto corretta applicazione delle regole di giudizio sulla prova indiziaria.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono fondate.

Va infatti ribadito che:

“Nel processo tributario, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula “perchè il fatto non sussiste”, non spiega automaticamente efficacia di giudicato, ancorchè i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale nell’esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui detta sentenza è destinata ad operare” (Sez. 5, Sentenza n. 10578 del 22/05/2015, Rv. 635637 – 01); -“Nel contenzioso tributario, la sentenza penale irrevocabile intervenuta per reati attinenti ai medesimi fatti su cui si fonda l’accertamento degli uffici finanziari rappresenta un semplice elemento di prova, liberamente valutabile in rapporto alle ulteriori risultanze istruttorie, anche di natura presuntiva” (Sez. 5, Sentenza n. 2938 del 13/02/2015, Rv. 634894 – 01);

“In materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorchè i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in materia di prova posti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sè inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Ne consegue che l’imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non sussiste, può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l’atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario” (Sez. 5, Sentenza n. 8129 del 23/05/2012, Rv. 622685 – 01);

“La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01);

“In tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento” (Sez. 5, Sentenza n. 9108 del 06/06/2012, Rv. 622995 – 01).

Come denunciato dall’agenzia fiscale ricorrente, la sentenza impugnata allo stesso tempo si pone in insanabile contrasto con tutti tali principi di diritto.

Infatti la decisione della CTR:

– recepisce acriticamente le considerazioni di una sentenza penale assolutoria, peraltro nemmeno passata in giudicato e che non è nemmeno dato sapere con esattezza su quali fattispecie delittuose si sia pronunciata;

– conseguentemente, per la parte tributaristica si limita a considerare che “… non è stato provato il pagamento di ulteriori compensi ai lavoratori percipienti in aggiunta alla indennità di cassa integrazione.

Nè l’accertamento della G di F prima e dell’Agenzia delle entrate poi è supportato da prove documentali nè dalle dichiarazioni delle parti di aver ricevuto un corrispettivo a fronte di prestazioni d’opera prestate. Soltanto in tal caso sarebbero scattate le ritenute fiscali per i pagamenti effettuati e tutte le ulteriori conseguenze degli accertamenti operati dall’Ufficio”. Il che rappresenta un esempio paradigmatico di “motivazione apparente”, trattandosi di affermazioni del tutto apodittiche e generiche;

– non compie alcuna valutazione delle prove indiziarie allegate dall’Ente impositore, nè singolarmente nè nel loro complesso, in particolare omettendo di valutare autonomanente la documentazione extracontabile acquisita, anche secondo canoni di comune logica ed esperienza, come appunto necessario per osservare le regole di giudizio fissate per la valutazione di questi “tipi probatori”.

Deve dunque affermarsi la piena sussistenza di tutte le violazioni di legge e del vizio motivazionale denunciati dall’agenzia fiscale, ricorrente.

Va peraltro presa in considerazione l’eccezione di giudicato “esterno” sollevata dalla controricorrente con la memoria depositata nelle more del presente giudizio.

Afferma la Norad srl appunto che, in relazione alla annualità fiscale 2006, sulla medesima questione oggetto della lite in esame in questo giudizio di legittimità (riguardante l’annualità fiscale 2007) si è formato un giudicato a lei favorevole, avendo questa stessa Corte con ordinanza deliberata in data 27 aprile 2016 e depositata il 6 giugno 2016 rigettato il ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 853/14 2014, in data 19 marzo/9 aprile 2014.

L’eccezione è infondata.

Va infatti ribadito che:

“La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato con riferimento alle imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta (ad es. le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto potenzialmente mutevoli. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso l’efficacia esterna di un giudicato di annullamento dell’avviso di rettifica in materia di IVA ed IRAP in una controversia relativa ad un avviso riferito ai medesimi tributi ma per diversa annualità)” (Sez. 5, Sentenza n. 20029 del 30/09/2011, Rv. 619240 – 01; successive conformi, Sez. 5, Sentenza n. 22941 del 09/10/2013, Rv. 628468 – 01, Sez. 5, Sentenza n. 1837 del 29/01/2014, Rv. 629287 – 01);

“Le controversie in materia di IVA sono soggette a norme comunitarie imperative, la cui applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale, previsto dall’art. 2909 c.c., e dalla eventuale sua proiezione anche oltre il periodo di imposta che ne costituisce specifico oggetto, ove gli stessi impediscano.

– secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 3 settembre 2009, in causa C-2/08 – la realizzazione del principio di contrasto dell’abuso del diritto, individuato dalla giurisprudenza comunitaria come strumento teso a garantire la piena applicazione del sistema armonizzato di imposta” (Sez. 5, Sentenza n. 16996 del 05/10/2012, Rv. 624024 – 01; successiva conforme, Sez. 5, Sentenza n. 8855 del 04/05/2016, Rv. 639650 – 01).

L’eccepito giudicato, riguardando accertamenti in fatto relativi ad una diversa annualità d’imposta, non può quindi avere effetto preclusivo alcuno nel presente procedimento, venendo su “situazioni mutevoli” e non su “elementi costitutivi” della fattispecie tributaria “tendenzialmente permanenti”; comunque tale effetto non potrebbe avere con riguardo all’IVA.

L’oggetto di tale giudicato infatti riguarda proprio quella valutazione meritale degli elementi probatori che nel presente processo il giudice tributario di appello non ha effettuato e che dovrà necessariamente rinnovare, non essendone affatto preclusa tale attività di cognizione giudiziale dalle valutazioni analogamente meritali contenute nella pronuncia della stessa CTR sulla diversa annualità tributaria 2006. In conclusione, la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motivi proposti, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA