Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16457 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. un., 30/07/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 30/07/2020), n.16457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi G. – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25141-2019 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal:

TRIBUNALE DI BRESCIA, con ordinanza emessa il 17/06/2019 (r.g. n.

1819/2019) nella causa tra:

EUROTERMO S.R.L.;

– ricorrente non costituitasi in questa fase –

contro

UNICREDIT S.P.A., MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO;

– resistenti non costituitisi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

Dottt. GIACALONE GIOVANNI, il quale chiede che la Suprema Corte, in

camera di consiglio, in accoglimento della richiesta del Tribunale

di Brescia, dichiari la giurisdizione del giudice amministrativo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con ricorso in riassunzione a seguito di ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio di incompetenza territoriale, Eurotermo s.r.l. e Lemco s.r.l. impugnarono innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia il provvedimento n. 6094 del 2 novembre 2016 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico, su istanza di Unicredit s.p.a. nella qualità di gestore dell’istruttoria, aveva revocato le agevolazioni concesse alle medesime imprese. Esposero in particolare che secondo il provvedimento di revoca era emersa, a seguito di verifiche istruttorie, l’inammissibilità del progetto di cui alle agevolazioni, essendo risultate le spese, esposte in domanda di prenotazione e ritenute ammissibili, inferiori ai limiti minimi previsti rispetto al costo totale del progetto. Il giudice adito con sentenza pubblicata il 16 ottobre 2018 dichiarò il difetto di giurisdizione. Avverso detta sentenza Lemco s.r.l. propose appello, accolto dal Consiglio di Stato annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa al giudice di primo grado. L’altro ricorrente Eurotermo s.r.l. invece ripropose la domanda innanzi al Tribunale di Brescia con atto del 4 febbraio 2019.

Con ordinanza di data 17 giugno 2019 il Tribunale di Brescia ha sollevato conflitto di giurisdizione ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 59. Il pubblico ministero ha concluso nel senso che venga dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

osserva il giudice remittente che la concessione dell’agevolazione è subordinata ad una valutazione comparativa fra gli interessati ed alla formulazione di un’apposita graduatoria fra possibili beneficiari, sicchè l’impresa aggiudicataria è titolare di un interesse legittimo.

Il regolamento proposto d’ufficio è fondato.

La controversia promossa per ottenere l’annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo (ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui l’amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l’erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorchè la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall’esercizio di poteri di autotutela dell’amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi originari di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l’interesse pubblico (Cass. n. 24064 del 2019; n. 3166 del 2019; n. 18241 del 2018).

Nel caso di specie la revoca dell’agevolazione è stata disposta per un vizio originario relativo all’ammissibilità del progetto, come risulta in modo controverso. Peraltro, come si evidenzia nell’ordinanza instauratrice del presente regolamento, sul punto richiamando la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato la sentenza declinatoria della giurisdizione (Cons. Stato sez. III n. 1755 del 2019), l’originaria erogazione non discendeva direttamente dalla legge, ma presupponeva il potere della pubblica amministrazione, attribuito dalla legge (L. n. 388 del 2000, art. 103), di riconoscere l’agevolazione all’esito di una valutazione comparativa tra gli interessati e sulla base della formulazione di un’apposita graduatoria tra possibili beneficiari. Rispetto all’erogazione dell’agevolazione il soggetto finanziato vantava quindi una posizione di interesse legittimo e tale posizione conserva laddove l’agevolazione venga revocata per un vizio originario afferente al provvedimento di erogazione, afferente cioè ad una fase in cui la sua posizione era di interesse legittimo (e non di diritto soggettivo, come sarebbe stato invece nel caso di erogazione prevista espressamente dalla legge, con compiti della pubblica amministrazione di mero riscontro della sussistenza dei presupposti legali).

Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in mancanza di partecipazione di parti al presente regolamento di giurisdizione sollevato d’ufficio.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale rimette le parti.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

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