Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16457 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 13/07/2010), n.16457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Q.L.;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Emilia e Romagna n. 129/2007/08 depositata il

19/12/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 27/5/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona dei Sostituto Procuratore

Generale, dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso

aderendo alla relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Q.L. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Modena n. 206/4/2005 che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso il diniego di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998 – 2000. Il ricorso proposto dall’Agenzia si articola in tre motivi. Nessuna attivita’ e’ stata svolta dalla contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 27/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La CTR non avrebbe esaminato la eccezione dell’Ufficio secondo cui il contribuente aveva aderito al condono per l’anno 1999. La censura e’ fondata non essendosi pronunciata la CTR sulla suddetta eccezione, peraltro rilevante ai fini del giudizio alla luce dell’indirizzo secondo cui l’adesione del contribuente alle sanatorie fiscali previste dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 e’ ostativa della prosecuzione del giudizio di rimborso per l’Irap che si assume indebitamente versata (Cass. civ. (Ord.), Sez. 5^, 05/02/2008, n. 2701).

Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, artt. 7 e 9).

Con terzo motivo la ricorrente assume la insufficiente motivazione su un fatto controverso. La CTR non avrebbe adeguatamente motivato l’irrilevanza, ai fini “dell’autonoma organizzazione” degli elementi evidenziati dall’Ufficio quali beni strumentali per 49.097.000 nel 1998, consumi e compensi a terzi.

La censura e’ fondata avendo la CTR escluso la esistenza di un’autonoma organizzazione sul rilievo che i beni strumentali sono quelli minimi indispensabili per lo svolgimento della professione, al pari dell’attrezzatura strumentale e degli altri cespiti, senza ulteriore specificazione in ordine alle argomentazioni espresse dall’Agenzia delle Entrate. Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Emilia e Romagna.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo e terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Emilia e Romagna.

Cosi’ deciso in Roma, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

 

 

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