Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16457 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 10/06/2021), n.16457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. est. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7532/2018 R.G. proposto da:

Fondazione “Casa della Provvidenza Antonio Diana Francesco e Luisa

Rovitti”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e

difesa, in virtù di procura speciale su foglio separato congiunto

al ricorso, dall’Avvocato Francesco Lombardi, con il seguente

domicilio digitale: francescolombardi.pec.giuffre.it;

– ricorrente –

contro

Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del

Crati, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e

difeso, in virtù di procura speciale a margine del controricorso,

dagli Avvocati Giuseppe e Francesco Falcone, elettivamente

domiciliato in Roma, al Corso Vittorio Emanuele II n. 287, presso lo

studio dell’Avv. Antonio Iorio;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2406/17, depositata in data 11/8/2017, della

Commissione Tributaria Regionale della Calabria;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20 gennaio 2021 dal Dott. Angelo Napolitano, svoltasi mediante

collegamento da remoto.

 

Fatto

La Fondazione Rovitti (d’ora in poi anche solo “la Fondazione” o “la ricorrente”) impugnava dinanzi alla CTP di Cosenza l’avviso di pagamento n. (OMISSIS) emesso dal Consorzio di bonifica della Piana di Sibari e della media valle del Crati (d’ora in poi anche solo “il Consorzio” o “il controricorrente”), deducendo la mancanza di beneficio dall’attività del consorzio per gli immobili, ricadenti nel suo perimetro, in relazione ai quali era richiesto il pagamento del contributo.

Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso.

Su appello del consorzio, la CTR della Calabria riformava la sentenza di primo grado, rigettando l’originario ricorso della Fondazione.

Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo.

Resiste il Consorzio con controricorso.

Diritto

1. Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione degli artt. 860 e 2697 c.c., nonchè omessa e carente, per un verso, e contraddittoria, per altro verso, della motivazione della sentenza in ordine alla errata applicazione dell’onere probatorio anche in considerazione della erronea interpretazione della L.R. Calabria n. 11 del 2003”, la Fondazione si duole, sostanzialmente, che dalla relazione asseverativa versata nel giudizio di merito dal Consorzio non emergerebbe il beneficio diretto per i fondi della contribuente riveniente dalle opere realizzate dal Consorzio, beneficio che invece sarebbe stato ritenuto sussistente dalla CTR.

1.1 Il ricorso è inammissibile.

La ricorrente, deducendo nella rubrica del motivo proposto una violazione di parametri normativi da parte della CTR, devolve in realtà a questa Corte una questione di puro fatto: la valutazione delle prove (in particolare della relazione asseverativa prodotta) dedotte dal Consorzio circa l’esistenza di benefici, per i terreni gravati dall’obbligo di contribuzione consortile, rivenienti dalle opere e dall’attività dell’ente di bonifica.

La ricorrente, inoltre, contesta l’efficacia probatoria della relazione prodotta dal Consorzio senza allegarla al ricorso, senza trascriverne il contenuto e senza indicarne esattamente la allocazione nel fascicolo di merito, sicchè il ricorso manca anche del requisito dell’autosufficienza.

In conclusione, il ricorso è inammissibile.

PQM

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la Fondazione ricorrente al rimborso, in favore del Consorzio controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro duemiladuecento per onorari, oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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