Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16457 del 01/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16457 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 7280-2011 proposto da:
FOREVER CAR SRL IN LIQUIDAZIONE 02649710619 in persona
del Liquidatore legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA LAMPITELLI,
MIRRA ANTONIO, giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controlicorrente –

À.3

Data pubblicazione: 01/07/2013

avverso la sentenza n. 98/48/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 17.12.09, depositata il 23/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI.

CENICCOLA.

Ric. 2011 n. 07280 sez. MT – ud. 12-06-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 7280/11

Ricorrente: società Forever Car srl. in liquidazione
Controricorrente: agenzia entrate

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. La società Forever Car in liquidazione srl. propone ricorso
per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della
commissione tributaria regionale della Campania n. 98/48/10, depositata il 23 aprile 2010, con la quale, accolto l’appello
dell’agenzia delle entrate contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione della medesima, inerente all’avviso di accertamento, relativamente all’Irpeg, Irap ed Iva per il 2004, veniva
rigettata. In particolare il giudice di secondo grado osser
che il metodo induttivo seguito era stato regolare, atteso • si
basava su presunzioni costituite dalle rilevazioni incrociate
dell’agenzia di Vicenza nei riguardi della società Eurocars Import-Export srl., e del Comando regionale della Guardia di finanza
del Friuli Venezia Giulia, oltre che dalla verifica svolta dagli
ispettori erariali a carico della Forever Car stessa, per le quali
si era trattato di operazioni inesistenti, a fronte della documentazione prodotta dalla contribuente, per cui invece gli acquisti
delle autovetture usate, estere e nazionali, sarebbero stati effettuati presso le ditte I.C. Auto di Carmine Iovine ed S.G. Auto
di Giovanni Solimene, essendo rilevante il fatto che queste poi
non avessero pagato l’Iva; non possedessero un’effettiva organizzazione d’impresa; avessero fatto sì che il prezzo di cessione finale fosse addirittura inferiore rispetto a quello di mercato e di
acquisto iniziale presso le ditte intracomunitarie e nazionali.
L’agenzia delle entrate resiste con controricorso, mentre la ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1

Oggetto: opposizione ad avviso accertamento,

2

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norme di
legge, in quanto la CTR non considerava che in realtà le autovetture venivano acquistate o importate direttamente dalle intermediarie, con cui la Forever Car effettivamente trattava, senza peraltro sapere che in realtà fossero solo delle cartiere, peraltro
prive di organizzazione; magazzino; personale; punti vendita, ed
inoltre avessero contabilità in nero, avendo piuttosto la contribuente agito in buona fede. Né essa aveva l’obbligo di indagare in
ordine alla correttezza delle operazioni poste in essere dalle in-7/
termediarie stesse.
Il motivo è inammissibile, giacchè con la suindica

oglianz

la ricorrente denunzia la mancata valutazione del materiale probatorio acquisito secondo la sua prospettazione difensiva. Ciò non è
possibile, posto che in sede di legittimità non è dato proporre un
vaglio alternativo degli elementi acquisiti dal giudice di merito.
Al riguardo la giurisprudenza insegna che la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento
(V. anche Cass. Sent. 00322 del 13/01/2003).
Tuttavia, ciò premesso, comunque la censura non ha pregio, atteso che, com’è noto, in particolare in tema di IVA, nelle c.d.
“frodi carosello” – fondate sul mancato versamento dell’imposta
incassata da società “cartiere” a seguito di acquisti intracomunitari, o altrimenti esenti, e successive rivendite anche attraverso
l’interposizione di una o più società o ditte filtro (“buffers”) il meccanismo dell’operazione e gli scopi che la stessa si propone
(acquisizione di materiali a prezzi più contenuti al fine di praticare prezzi di vendita più bassi, con alterazione a proprio favore del libero mercato), fanno presumere la piena conoscenza della frode e la consapevole partecipazione all’accordo simulatorio
del beneficiario finale, con la conseguenza che, in applicazione
del relativo principio sancito dall’art. 17 della direttiva 17
maggio 1977, n. 77/388/CEE, l’IVA assolta dal medesimo beneficia2

3

rio nelle operazioni commerciali con la società filtro non è detraibile ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
anche se le predette operazioni siano state effettivamente compiute e le relative fatture, al pari dell’intera documentazione contabile, sembrino perfettamente regolari, come nella specie (V. pure Cass. Sentenza n. 867 del 20/01/2010, Sezioni Unite: n. 30055
del 2008). Gli stessi rilievi valgono anche in ordine alle altre
imposte evase, trattandosi di effetti consequenziali alla “frode
carosello”.
Sul punto perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia vizi di motiv
zione, giacchè il giudice di appello non considerava che l’onere
di provare la fittizietà delle operazioni pel tramite delle c.d.
cartiere gravava proprio sull’amministrazione, atteso che la contribuente aveva operato in buona fede; non doveva previamente accertarsi del pagamento dell’Iva da parte delle ditte fornitrici;
né era a conoscenza che l’imposta non venisse corrisposta, posto
che le fatture venivano di volta in volta rilasciate, e quindi esse costituivano supporto per ritenere l’effettività delle operazioni, la cui falsità di contro doveva essere provata
dall’agenzia.
Si tratta all’evidenza di censura che rimane sostanzialmente
assorbita dal motivo testé esaminato. Tuttavia essa è palesemente
infondata. Infatti appare opportuno rilevare al riguardo che il
vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione non
può essere ravvisato, atteso che esso si configura solamente allorquando non è dato desumere l’ logico-argomentativo condotto alla stregua dei canoni ermeneutici seguiti per addivenire
alla formazione del giudizio. In proposito si osserva che non
v’ha dubbio che il vizio di omessa, o insufficiente o contraddittoria motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360
n. 5 cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il
3

.

4

mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e
non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle
prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la
citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di
riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di
controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza
giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito
al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione,
come nella specie (V. pure Cass. Sez. U Sent. 05802
dell’11/06/1998).
4. Ne deriva che il ricorso va rigettato.
5. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la s

mben-

za, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle
spese a favore della controricorrente, e che liquida in
C7.000,00(settemila/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a
debito.
Roma, così deciso il 12 giugno 2013.

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