Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16456 del 27/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/07/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 27/07/2011), n.16456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AMITERNO 3,

presso lo studio dell’avvocato NOTARMUZI STEFANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCONE BRUNO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE (OMISSIS), in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DEI PARIOLI 76, presso lo studio dell’avvocato D’AMORE SEVERINO,

rappresentata e difesa dall’avvocato LA PACE ANTONIO, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 669/2007 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 26/06/2007 R.G.N. 416/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato NOTARMUZI STEFANO;

udito l’Avvocato LA PACE ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il pretore del lavoro di Chieti, con sentenza del 1990, aveva condannato la USL (OMISSIS) a pagare all’odierno ricorrente, medico convenzionato per il servizio di guardia medica, le quote mensili di caro vita pari al valore in atto nel semestre novembre 1985/aprile 1986 per il settore industriale. Il medico aveva riscosso le somme di cui sopra con rivalutazione monetaria ed interessi, ma la statuizione di primo grado veniva riformata dal Tribunale di Chieti che, con sentenza del 1993, aveva rigettato la domanda.

Successivamente la Azienda Sanitaria Locale di (OMISSIS) in persona del direttore generale, assumendo di essere subentrata alla disciolta ULSS di (OMISSIS), chiedeva ed otteneva, nel 1997, decreto ingiuntivo nei confronti del predetto sanitario, per la restituzione di quanto pagato in forza della citata sentenza del pretore di Ortona e non più dovuto a seguito della sentenza d’appello. Avverso detta ingiunzione l’odierno ricorrente proponeva opposizione al pretore di Chieti, che veniva rigettata e la statuizione veniva confermata dalla sentenza impugnata emessa dalla Corte d’appello di L’Aquila.

La Corte territoriale, premesso che la questione della legittimazione attiva della ASL era stata dedotta solo in appello, affermava che la gestione liquidatoria della soppressa USL era solo una struttura costituita all’interno della ASL che era l’unico soggetto dotato di personalità giuridica, anche in forza della L.R. n. 146 del 1996 per cui tutti i crediti, i debiti ed il fondo cassa risultanti dalla chiusura dell’esercizio finanziario 1994, facenti capo alle preesistenti Unità Locali Socio Sanitarie poste in liquidazione, sono trasferiti alla azienda di nuova costituzione e vanno ricompresi in una apposita contabilità a stralcio. Nel merito la Corte adita rilevava che il credito emergeva dalla sentenza di secondo grado che aveva rigettato la pretesa alle quote mensili di carovita e dalla documentazione attestante l’avvenuto pagamento della somma di cui alla sentenza di primo grado. Escludevano altresì i Giudici di merito che vigesse il principio di irripetibilità del compensi indebiti, perchè questo opera solo nell’ambito del lavoro dipendente. Nè vi era stato un errore della ULSS che aveva pagato spontaneamente ma a seguito di esecuzione forzata.

Avverso detta sentenza il soccombente propone ricorso con due motivi.

Resiste la ASL con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo censura la sentenza per violazione dell’art. 81 cod. proc. civ., della L. n. 724 del 1994, art. 6, della L. n. 549 del 1995, art. 2, della L.R. n. 146 del 1996, art. 41 e della L.R. n. 123 del 1999, art. 1, nonchè dell’art. 12 preleggi e difetto di motivazione. Sostiene il ricorrente che la eccezione concernente il difetto di legittimazione passiva della AUSL di (OMISSIS), che ben poteva essere sollevata in appello, avrebbe dovuto essere accolta sulla base del disposto della L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 14 e sulla base della giurisprudenza di legittimità che afferma che il soggetto legittimato era la Regione in quanto successore ex lege nei rapporti obbligatori di pertinenza delle soppresse USL, nè il quadro era cambiato a seguito della emanazione della L.R. n. 146 del 1996 e L.R. n. 123 del 1999.

Con il secondo motivo si ripropongono le questioni di merito disattese dalla sentenza impugnata sulla mancanza di titolo ad ottenere l’ingiunzione e sulla ripetibilità delle somme percepite.

Rileva il Collegio che, nella specie l’ingiunzione si riferisce a crediti facenti capo sicuramente alla soppressa USL, concernendo il periodo da novembre 1985 ad aprile 1986.

Il primo motivo di ricorso va accolto.

In punto legittimazione passiva nelle cause relative ai debiti e crediti delle soppresse USL la giurisprudenza ormai consolidata, tranne un unico precedente di cui più oltre si dirà, afferma la legittimazione della regione.

1. E’ noto che la L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 14, prevede che “Per l’accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituende aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell’ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui alla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, comma 1, sono trasformate in gestioni liquidatori. Le sopravvenienze attive e passive relative a dette gestioni, accertate successivamente al 31 dicembre 994, sono registrate nella contabilità delle citate gestioni liquidatorie. I commissari entro il termine di tre mesi provvedono all’accertamento delle situazioni debitorie e presentano le risultanze ai competenti organi regionali.

“La L.R. Abruzzo n. 146 del 1996, prevede, all’art. 41″ Rapporti di debito e credito per l’esercizio finanziario 1994” che “Tutti i debiti, i crediti ed il fondo di cassa, risultanti alla chiusura dell’esercizio finanziario 1994, facenti capo alle preesistenti Unità locali socio-sanitarie poste in liquidazione, sono trasferiti all’Azienda di nuova costituzione e vanno ricompresi in apposita contabilità stralcio che dovrà essere allegata ai Bilanci dell’Azienda.

“2. Le gestioni a stralcio di cui al comma precedente sono trasformate in gestioni liquidatore ai sensi della L. 29 dicembre 1995, n. 549, art. 2.

3. L’Ufficio Bilancio e Ragioneria delle nuove Aziende è individuato quale Ufficio responsabile della contabilità delle gestioni liquidatorie di cui al comma precedente nell’ambito delle competenze attribuite ai Direttori Generali quali Commissari Liquidatori delle soppresse Unità Sanitarie Locali ricomprese nell’ambito territoriale di ciascuna Azienda.” Infine la L.R. 29 novembre 1999, n. 123, “Interpretazione autentica e integrazione della L.R. 24 dicembre 1996, n. 146, art. 41.” Dispone all’art. 1. Interpretazione ed integrazione che “La L.R. 24 dicembre 1996, n. 146, art. 41 è da intendere nel senso che tutti i debiti, i crediti ed il fondo di cassa risultanti alla chiusura dell’esercizio finanziario 1994, facenti capo alle preesistenti Unità Locali socio sanitarie sono imputati esclusivamente alle gestioni liquidatorie, costituenti contabilità speciali delle aziende unità sanitarie locali.

2. La responsabilità della contabilità delle gestioni liquidatorie, nell’ambito delle funzioni attribuite ai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, quali commissari liquidatori delle soppresse unità locali socio – sanitarie ricomprese nel territorio di ciascuna azienda, è attribuita agli Uffici bilancio e ragioneria.

La gestione liquidatoria di cui al precedente comma 1 è dotata di autonomia rappresentativa anche in sede processuale, attraverso il suo rappresentante legale nella figura del commissario liquidatore.

3. L’insorgere di sopravvenienze passive rispetto a quelle oggetto di ricognizione ai sensi ed ai fini della L. 11 febbraio 1997, n. 27, ivi compresi eventuali interessi passivi, sia per le spese diparte corrente che in conto capitale, riconducibilì alle gestioni liquidatorie di cui al comma 1, devono essere finanziate prioritariamente con sopravvenienze attive delle medesime gestioni, o con i fondi messi a disposizione dallo Stato, ovvero ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 7, comma 35, con le disponibilità dei fondi derivanti da eventuali avanzi di gestione degli esercizi 1995 e successivi.

4. Le liquidità disponibili dopo la chiusura delle gestioni liquidatorie facenti capo ad un’azienda unità sanitaria locale, sono versate al bilancio regionale per essere destinate alla copertura dei debiti di altre gestioni liquidatorie con priorità per quelle che possono essere chiuse.

5. Le disponibilità finanziarie risultanti dagli avanzi di gestione o dai risparmi d’esercizio possono essere utilizzate, sentito il direttore generale interessato dalla Giunta regionale per il perseguimento dell’equilibrio del sistema sanitario regionale, anche in deroga alla L.R. 24 dicembre 1996, n. 146, art. 23, comma 4.

6. In caso di impossibilità accertata e dichiarata dall’azienda unità sanitaria locale di procedere secondo quanto disposto ai precedenti commi, le eventuali sopravvenienze passive fanno carico al bilancio regionale; in tale caso trova applicazione la L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 28, comma 11.

7. E’ esclusa ogni legittimazione passiva – sostanziale e processuale della regione – stante la diretta ed esclusiva responsabilità contabile delle passività delle gestioni liquidatorie a tutto il 31.12.1994.

8. I commissari liquidatori sono tenuti a realizzare i crediti delle gestioni liquidatorie, attivandosi, ove necessario, anche processualmente.

2. Con la sentenza della sezione lavoro n. 18285 del 15/09/2005 si è ritenuto che “In relazione alle disposizioni della L. 23 dicembre 1994, n. 724 art. 6, comma 1, e della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 14, che hanno individuato nelle Regioni i soggetti giuridici obbligati ad assumere a proprio carico i debiti degli organismi soppressi mediante apposite gestioni a stralcio (di pertinenza delle Regioni anche dopo la trasformazione in gestioni liquidatorie affidate ai direttori generali delle nuove aziende), spetta alle Regioni la legittimazione processuale e sostanziale per domande concernenti i crediti relativi a compensi per prestazioni lavorative espletate nell’ambito della attività della gestione liquidatoria per la ricognizione dei debiti e crediti delle soppresse unità sanitarie locali. In quel caso riguardante la regione Campania, la controversia era sottratta “ratione temporis” alla disciplina della L.R. 26 luglio 2002, n. 15, art. 13, che prevede la legittimazione esclusiva dei direttori generali delle ASL nell’esercizio delle funzioni di commissari liquidatori delle USL.” 3. Per quanto riguarda il contenzioso concernente le soppresse USL della Regione Abruzzo la giurisprudenza è di segno analogo (Cass. n. 5858 del 09/05/2000, n. 18449 del 31/8/2007 e n. 10060 del 27/04/2010). Con la prima si è deciso che “La L.R. Abruzzo n. 146 del 1996, art. 41, va interpretato, in conformità con quanto disposto dalla Legge Nazionale n. 724 del 1994 (e giusta disposto dell’art. 117 Cost.), nel senso che, nelle controversie relative ai debiti delle soppresse unità sanitarie locali, ente passivamente legittimato è la Regione, quale titolare delle singole gestioni liquidatorie, e non la ASL.”. Con la seconda e terza si è affermato che “In tema di debiti delle soppresse unità sanitarie locali, la L.R. Abruzzo 29 novembre 1999 n. 123, art. 1, comma 7, nell’escludere la legittimazione passiva – sostanziale e processuale – della regione, assume, nonostante sia norma di dichiarata interpretazione autentica della L.R. Abruzzo 24 dicembre 1996, n. 146, art. 41, carattere innovativo rispetto a quest’ultima norma, secondo cui, nelle controversie relative ai debiti delle soppresse unità sanitarie locali, legittimato passivo è la Regione, quale titolare delle singole gestioni liquidatorie, e non l’ASL. Ne consegue che la norma regionale, che si pretende interpretativa, non può trovare applicazione a fattispecie sostanziali verificatesi anteriormente alla sua entrata in vigore. “Nello stesso senso, e cioè che la legittimazione competa alla Regione Abruzzo si è espressa da ultimo anche la sezione lavoro con la recente sentenza n. 11771 del 27 maggio 2011.

E’ stato quindi così superato il diverso orientamento di cui alla sentenza n. 4869 del 03/04/2001, la quale aveva affermato che “A norma della L.R. Abruzzo 24 dicembre 1996, n. 146, art. 41 – il quale dispone che tutti i debiti e i crediti, facenti capo alle preesistenti unità locali socio – sanitarie poste in liquidazione, sono trasferiti all’azienda di nuova costituzione e vanno ricompresi in apposita contabilità stralcio e che le gestioni a stralcio sono trasformate in gestioni liquidatorie – e della L.R. 29 novembre 1999, n. 123, art. 1 – che ha interpretato autenticamente l’art. 41 nel senso che i debiti sono imputati esclusivamente alle gestioni liquidatorie e che, in sede processuale la rappresentanza legale è attribuita al commissario liquidatore -, nel giudizio di cassazione avverso la sentenza resa nei confronti di una ULSS, la legittimazione processuale spetta non alla Regione, ma al direttore generale dell’AUSL che, dunque, legittimamente propone il ricorso.”.

4. Si consideri ancora, a sostegno dell’ormai consolidato orientamento, che con sentenza n. 108 del 2010 la Corte Costituzionale ha dichiarato che “E’ costituzionalmente illegittimo La L.R. Friuli-Venezia Giulia 26 ottobre 2006, n. 19, art. 15, comma 2, nella parte in cui non assicura la separazione tra la gestione liquidatoria delle passività anteriori al 31 dicembre 1994, risalenti alle USL, e le attività poste in essere direttamente dalle ASL, conseguentemente non sottraendo le Aziende al peso delle passività precedenti la loro istituzione. La L.R. Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2006, art. 15, comma 2, non realizza quella impermeabilità fra patrimonio della ASL e situazione debitoria della pregressa USL tale da rispettare il vincolo normativo per il quale in nessun caso i debiti delle USL debbono gravare sulle nuove ASL, nèil legislatore regionale ha previsto strumenti normativi idonei “rispetto ai pregressi rapporti di credito e di debito delle soppresse unità sanitarie locali”, tali da consentire “ad uno stesso soggetto – che pure subentrava nella loro posizione giuridica – ossia alle nuove aziende sanitarie locali, di evitare ogni confusione tra le diverse masse patrimoniali, in modo da tutelare i creditori, ma, nello stesso tempo, da escludere ogni responsabilità delle stesse aziende sanitarie in ordine ai predetti debiti”.

In detta pronunzia la Corte ha richiamato altresì le precedenti statuizioni nello stesso senso n. 134/2006, n. 89/2000.

5. Conformemente alla ultima sentenza citata n. 11771/2011, va quindi riaffermato che nessuna rilevanza può assumere il semplice richiamo al conferimento di un “nuovo mandato alla fine di esperire razione di recupero” relativa allo specifico contenzioso della ex USL di Ortona, contenuto nella delibera dell’8.6.95, in esecuzione della quale era stata conferita la procura all’avv. Antonio La Pace, in calce al ricorso monitorio, giacchè quest’ultima comunque risultava chiaramente rilasciata dal Direttore generale quale legale rappresentante della Azienda Unità Sanitaria Locale di (OMISSIS), senza riferimento alcuno ad una qualifica di commissario liquidatore o ad una gestione liquidatoria.

Va quindi accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo. La sentenza impugnata, che ha confermato il rigetto della opposizione al decreto ingiuntivo, va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 3, in quanto la causa non poteva essere proposta dalla Azienda Sanitaria Locale di (OMISSIS), con conseguente perdita di efficacia dell’ingiunzione opposta. Le spese dei giudizi di merito e di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna la Asl di (OMISSIS) alle spese dei giudizi di merito, liquidate per ciascun grado in complessivi Euro novecentotrenta, di cui trenta per esborsi, trecentocinquanta per diritti e quattrocentocinquanta per onorari, e di legittimità determinate in Euro 40,00 oltre duemila Euro per onorari, oltre, per ciascuna liquidazione, spese generali, Iva e CPA. Così deciso in Roma, il 12 maggio – 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011

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