Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16456 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 13/07/2010), n.16456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

F.R.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale delle Marche n. 171/2007/04 depositata il 18/12/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 27/5/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso

aderendo alla relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da F.R. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia contro la sentenza della CTP di Pesaro n. 519/1/2005 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il diniego di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998 – 2001. Il ricorso proposto dall’Agenzia si articola in due motivi. Nessuna attivita’ e’ stata svolta dalla contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 27/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2. L’attivita’ di agente di commercio comporterebbe l’assoggettamento del relativo reddito all’imposizione Irap. La censura e’ infondata alla luce della decisione delle SS.UU. 26/5/2009, n. 12108, secondo cui l’esercizio dell’attivita’ di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 e’ esclusa dall’applicazione dell’IRAP qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attivita’ di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantita’ che, secondo l’”id quod plerumque accidit”, costituiscono nell’attualita’ il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Con secondo motivo la ricorrente assume la insufficiente motivazione su un fatto decisivo. LA CTR non avrebbe sufficientemente motivato le ragioni per escludere la sussistenza di un’autonoma organizzazione.

La censura e’ palesemente infondata avendo la CTR rigettato l’appello sul rilievo che il contribuente ha dimostrato di non avere collaboratori alle proprie dipendenze e di non disporre di beni strumentali di rilevante valore.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

 

 

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