Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16456 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 10/06/2021), n.16456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. est. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7261/2018 R.G. proposto da:

Consorzio di bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del

Crati, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e

difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli

Avvocati Giuseppe Falcone e Francesco Falcone, elettivamente

domiciliato in Roma, al Corso Vittorio Emanuele II, n. 287, presso

lo studio dell’Avv. Antonio Iorio;

– ricorrente –

contro

T.M.A., rappresentata e difesa, in virtù di procura

speciale a margine del controricorso, dagli Avvocati Orazio

Abbamonte e Stefano Russo, elettivamente domiciliata in Roma, alla

via Sistina n. 121, presso lo studio legale Corrias-Lucente;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2394/17, depositata in data 10/8/2017, della

Commissione Tributaria Regionale della Calabria;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20 gennaio 2021 dal Dott. Angelo Napolitano, svoltasi mediante

collegamento da remoto.

 

Fatto

T.M.A. (d’ora in poi anche “la contribuente” o “la controricorrente”) impugnava la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per Euro 6.208 per contributi consortili per il 2007 e 2008, emessa dall’agente della riscossione per conto del Consorzio di bonifica Sibari Crati di (OMISSIS) (d’ora in poi anche solo “il Consorzio”), dinanzi alla CTP di Cosenza che accoglieva il ricorso perchè il Consorzio non aveva provato il beneficio riveniente al fondo.

Su appello del Consorzio, la CTR della Calabria confermava la sentenza di primo grado sulla base della motivazione che, pur potendo essere i contributi per fini istituzionali richiesti a prescindere da un beneficio, era necessario che l’obbligo di contribuzione derivasse da un piano annuale di riparto delle spese ritualmente approvato.

Avverso la sentenza della CTR indicata in epigrafe il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico, complesso motivo.

Resiste la contribuente con controricorso.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o errata applicazione di legge regionale (L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23 comma 1 lett. a, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), consistita nel fatto che la CTR non ha applicato la norma qui invocata che prescinde, per i contributi richiesti per le spese di funzionamento del consorzio, dall’esistenza di un piano annuale di riparto delle spese (non previsto da alcuna norma) e dalla esistenza di un beneficio”, il Consorzio ha dedotto di avere esibito la det. commissariale n. 191 del 2009, che conterrebbe tutti gli elementi per la determinazione del contributo, che prescinderebbe dal beneficio per il fondo ricompreso nell’ambito del consorzio e che sarebbe dovuto per il fatto stesso di essere proprietari di fondi ricadenti nel consorzio. La determinazione commissariale citata richiamerebbe tutti gli atti normativi presupposti, i piani di classifica e gli indici di beneficio da attribuire alle classi contributive. I criteri di riparto, secondo il Consorzio ricorrente, sarebbero stati stabiliti nella Delib. n. 245 del 1976, approvata dalla Giunta Regionale della Calabria con Delib. n. 309 del 1977, che costituirebbe ad ogni effetto un piano di classifica.

Il Consorzio ha citato provvedimenti di questa Suprema Corte che, in cause analoghe, hanno ritenuto sufficiente al fine della pretesa del contributo consortile l’approvazione del piano di classifica e l’inclusione dei fondi gravati nel perimetro di contribuenza del consorzio, non essendo necessaria l’approvazione di un piano di riparto annuale delle spese.

Il consorzio, inoltre, ha dedotto che per la richiesta del contributo consortile sarebbe irrilevante che l’immobile gravato abbia tratto beneficio dall’attività del consorzio.

2. Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.

2.1. E’ inammissibile, per mancanza di interesse ad impugnare, nella parte in cui il Consorzio ha dedotto che il contributo consortile è dovuto a prescindere dall’esistenza di un beneficio per il fondo gravato, e dunque anche se un tale beneficio non vi fosse.

Orbene, deve rilevarsi che la CTR, nella sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello del Consorzio sulla base dell’unica ratio decidendi consistente nel fatto che l’ente non ha prodotto in giudizio “il piano annuale di riparto delle spese di cui al comma 1, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato” (L. regionale Calabria n. 11 del 2003, art. 23, comma 2, nel testo vigente ratione temporis).

Anzi: espressamente nella sentenza impugnata si dice che le spese sostenute per fini istituzionali “prescindono da un beneficio concreto ottenuto dal fondo”.

Tale affermazione è favorevole al Consorzio, visto che di fatto elimina un presupposto dell’assoggettamento del fondo alla contribuzione per le spese istituzionali dell’ente, con la conseguenza dell’inammissibilità, per difetto di interesse ad impugnare, dell’unico motivo di ricorso nella parte in cui devolve a questa Corte la questione della necessità, ai fini della contribuzione per le spese istituzionali, che il fondo gravato abbia ottenuto un beneficio dall’attività del Consorzio.

E’ appena il caso di chiarire che nessun rilievo spiega nel presente giudizio di legittimità la sentenza della Corte Cost. n. 188 del 2018, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale della L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23, comma 1, lett. a), “nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei consorzi, è dovuto indipendentemente dal beneficio fondiario invece che in presenza del beneficio”.

L’inammissibilità del motivo con riferimento alla questione della irrilevanza del beneficio riveniente al fondo gravato dall’obbligo del contributo consortile, infatti, ha determinato il passaggio in giudicato interno dell’affermazione della CTR secondo la quale il contributo per le spese inerenti al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente prescinda dal beneficio che il fondo ne possa conseguire, con la conseguenza che la relativa questione è irrevocabilmente estranea al perimetro di cognizione di questa Corte (giurisprudenza consolidata: Cass., sez. 3, n. 12962/05, Rv. 582576-01; Cass., SS.UU., n. 9069/03, Rv. 563980-01; Cass., sez. 3, n. 23506/04, Rv. 579372-01; Cass., sez. 3, 27264/08, Rv. 605383-01; Cass., sez. 3, n. 10958/10, Rv. 612694-01; Cass., sez. 1, n. 20381/12, Rv. 624199-01).

2.2. D’altra parte, il ricorso è infondato nella parte in cui il Consorzio ha dedotto l’irrilevanza, ai fini della determinazione del contributo da richiedere ai titolari dei fondi compresi nel suo ambito territoriale, del piano annuale di riparto delle spese di cui alla L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23, comma 2, ritenendo che sia sufficiente l’approvazione del piano di classifica.

In vero, la disposizione testè citata della legge regionale della Calabria, nella formulazione vigente ratione temporis (ma anche, in vero, in quella risultante dalla novella di cui alla L.R. Calabria n. 13 del 2017), recita testualmente e chiaramente (e sul punto il Collegio dissente dal precedente invocato dal Consorzio, n. 13130/2017 di questa Corte) che “l’ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese…, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato”.

Ne risulta, dunque, che il Consorzio anno per anno, contestualmente al bilancio di previsione, deve approvare il piano di riparto delle spese al fine della determinazione dei contributi da richiedere in relazione alla titolarità dei fondi ricompresi nel suo perimetro.

3. In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il Consorzio ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro duecentosessanta per onorari, oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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