Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16455 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. un., 30/07/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 30/07/2020), n.16455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi G. – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18814/2019 R.G. proposto da:

Bingo Grosseto S.r.l. in liquidazione, rappresentato e difeso

dall’Avv. Mario Tamberi, con domicilio eletto in Roma, via Barnaba

Oriani n. 35, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Tamberi;

– ricorrente –

contro

Comune di Grosseto, rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Stolzi,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Mirabello n. 18, presso

lo Studio dell’Avv. Umberto Richiello;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Aquarius S.as. di G.D. & C.;

– intimata –

Sunshine S.a.s. di G.D. & C.;

– intimata –

The Persuader S.r.l. in liquidazione;

– intimata –

T.S.;

– intimata –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente

davanti al Tribunale di Grosseto;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/6/2020 dal Consigliere Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di

cassazione dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario.

 

Fatto

RILEVATO E CONSIDERATO

1. che il TAR Toscana, in accoglimento dei ricorsi promossi da Bingo Grosseto S.r.l., oltrechè dalle altre odierne intimate, con distinte sentenze, di pari tenore, annullava la gara indetta dal Comune di Grosseto e le cinque successive aggiudicazioni di affidamento di concessioni demaniali per la realizzazione di stabilimenti balneari;

2. che, a seguito degli annullamenti, il Comune di Grosseto provvedeva al rinnovo della gara, dalla quale Bingo Grosseto S.r.l., oltrechè le odierne intimate, venivano però escluse perchè alle altre concorrenti, in quanto già titolari di stabilimenti balneari, veniva riconosciuto il cosiddetto “diritto di insistenza”;

3. che Bingo Grosseto S.r.l., nonchè le altre escluse, ricorrevano davanti al giudice amministrativo per far valere l’illegittimità dell’esclusione, in quanto fondata su di un regolamento contrario alla Direttiva 123/2006/CE, cosiddetta Direttiva Bolkenstein;

4. che, dal Tar Toscana, veniva accolto il solo ricorso proposto da Aquarius S.r.l., mentre venivano dichiarati improcedibili gli altri, atteso che nelle more il Comune di Grosseto aveva in autotutela annullato la gara;

5. che Bingo Grosseto S.r.l., unitamente alle altre intimate, convenivano, davanti al Tribunale di Grosseto, il Comune per sentirlo condannare al risarcimento dei danni consistenti nell’esborso degli oneri occorsi per la partecipazione alla gara annullata in autotutela;

6. che, nel costituirsi in giudizio, il Comune di Grosseto eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, a favore di quello amministrativo;

7. che, in ragione delle avversarie difese, Bingo Grosseto S.r.l. proponeva il presente regolamento di giurisdizione, al quale il Comune di Grosseto replicava con controricorso, mentre le altre parti rimanevano intimate;

8. che, conformemente alle richieste del pubblico ministero, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario, dando così continuità al consolidato orientamento di queste Sezioni Unite, le quali hanno avuto più di una occasione per affermare, in casi analoghi a quello sub iudice, il principio secondo cui la domanda di ristoro degli oneri sostenuti per la partecipazione a una gara, poi annullata in autotutela, non presuppone una domanda di accertamento della illegittimità dell’azione amministrativa, dalla quale conseguirebbe in effetti la cognizione del giudice speciale, bensì l’accertamento della colpa dell’amministrazione consistita nell’aver indotto il partecipante a sostenere spese in ragione del logico affidamento di poter agire per l’ottenimento di un interesse pretensivo, un accertamento che pertanto spetta al giudice ordinario fare (Cass. sez. un. 8236 del 2020; Cass. sez. un. 15640 del 2017; Cass. sez. un. 17586 del 2015);

9. che la controversia va quindi rimessa al giudice ordinario, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, al quale rimette la causa, anche per il regolamento delle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

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