Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16454 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. un., 30/07/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 30/07/2020), n.16454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi G. – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30454-2019 proposto da:

AUTONAUTICA R. C.A.N. D. S.N.C. DI R.R. E R., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via degli Scipioni 268-A, presso lo studio

dell’avvocato Alessio Petretti, rappresentata e difesa dagli

avvocati Gianfranco Carbone, e Lorenza Guglielmoni;

– ricorrente –

contro

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ALTO ADRIATICO ORIENTALE –

PORTO DI TRIESTE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio n.

2514/2019 pendente dinanzi al TRIBUNALE di TRIESTE;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DE RENZIS LUISA, il quale ha chiesto che le Sezioni Unite della

Corte di Cassazione dichiarino la giurisdizione del giudice

ordinario.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La società Autonautica R. C.A.N. D. S.n.c. di R.R. e R., concessionaria di aree e pontili nel porto di Trieste destinati all’installazione di un impianto di ormeggio di imbarcazioni da diporto, convenne in giudizio, innanzi al Tribunale ordinario di Trieste, l’Autorità di Sistema portuale del Mare Alto Adriatico Orientale – Porto di Trieste, chiedendone la condanna alla restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto all’estensione delle aree ottenute in concessione.

Costituitosi il contraddittorio, l’Autorità di Sistema portuale del Mare Alto Adriatico Orientale – Porto di Trieste, nel resistere alla domanda attorea, eccepì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.

2. – La società Autonautica R. C.A.N. D. S.n.c. ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Resiste con controricorso l’Autorità di Sistema portuale del Mare Alto Adriatico Orientale – Porto di Trieste, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Procuratore Generale ha chiesto, con requisitoria scritta, che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Viene richiesto a questa Suprema Corte di stabilire a chi spetti la giurisdizione nel caso di domanda di ripetizione di indebito, proposta dal concessionario nei confronti della pubblica amministrazione concedente, relativamente a canoni corrisposti in eccesso.

Va premesso che, in materia di concessioni amministrative di beni pubblici, il D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. b), (come il previgente L. n. 1034 del 1971, art. 5 modif. dalla L. n. 205 del 2000, art. 7), nel prevedere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, fa espressamente salve le “controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”, che restano assoggettate al regime generale, a seconda che involgano diritti soggettivi a contenuto patrimoniale o l’esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione dei canoni od alla debenza del rimborso (Cass., Sez. Un., n. 21597 del 04/09/2018).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, non già alla prospettazione compiuta dalle parti, bensì al “petitum sostanziale”. Quest’ultimo deve essere identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della “causa petendi”, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati (Cass., Sez. Un., n. 15323 del 25/06/2010; Sez. Un., n. 20902 del 11/10/2011; Sez. Un., n. 2360 del 09/02/2015; Sez. Un., n. 11229 del 21/05/2014).

Sulla base di tale principio, questa Suprema Corte ha affermato che, in materia di concessioni amministrative, le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario quando hanno un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali; mentre allorchè la controversia coinvolga la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia sull'”an” che sul “quantum”), la medesima è attratta nella sfera della giurisdizione del giudice amministrativo (Cass., Sez. Un., n. 13940 del 19/06/2014; Cass., Sez. Un., n. 24902 del 25/11/2011; Cass., Sez. Un., n. 20939 del 12/10/2011); ha statuito perciò che le controversie sull'”an” e sul “quantum” del canone pattuito convenzionalmente come corrispettivo della concessione d’uso di una struttura comunale (e di eventuali controcrediti della concessionaria pure previsti convenzionalmente) appartengono alla giurisdizione ordinaria, avendo ad oggetto diritti soggettivi a contenuto patrimoniale senza involgere la validità degli atti amministrativi che hanno condotto alla stipula della convenzione (Cass., Sez. Un., n. 21597 del 04/09/2018; Cass., Sez. Un., 11867 del 18/06/2020); e, in un caso del tutto analogo al presente, ha statuito che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia che attiene alla mera verifica dei presupposti della determinazione del canone, ove la società concessionaria lamenti che sia stato illegittimamente presa a base del calcolo la superficie assentita dalla concessione, e non quella poi effettivamente consegnata alla concessionaria dall’autorità concedente, e che non sia stata applicata la riduzione del 50 %, ai sensi dell’art. 5 della concessione, su parte dell’area consegnata, senza che venga in considerazione l’esercizio di alcun potere discrezionale dell’amministrazione (Cass., Sez. Un., n. 29392 del 15/11/2018).

Nella specie, la società attrice non ha chiesto in giudizio, nei confronti dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Alto Adriatico Orientale – Porto di Trieste, l’accertamento della illegittimità del provvedimento concessorio e non ha, quindi, rimproverato alla P.A. l’esercizio illegittimo del potere amministrativo nei suoi confronti. Al contrario, ha lamentato una lesione della sua integrità patrimoniale che sarebbe derivata da un errore di calcolo dell’estensione delle aree oggetto della concessione e dalla conseguente erronea determinazione del “quantum” dei canoni demaniali dovuti. L’esame della domanda non presuppone, dunque, alcun sindacato sull’esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione e non coinvolge il rapporto concessorio (neppure relativamente alle modifiche disposte con l’atto suppletivo del 2016 relativamente alla estensione delle aree concesse), ma implica un mero accertamento di fatto in ordine alla effettiva estensione delle aree concesse e al calcolo dei canoni.

Il “petitum sostanziale”, quale emerge dalla dedotta “causa petendi”, depone perciò chiaramente per la giurisdizione del giudice ordinario.

2. – Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia per cui è causa, con rimessione delle parti dinanzi al medesimo.

Il giudice designato provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di regolamento.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti dinanzi al medesimo, anche per le spese del giudizio di regolamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA