Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16454 del 13/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 13/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 13/07/2010), n.16454
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
F.R., P.N. e Gamma Condotte di Fabiano Roberto
e Panza Nicola s.n.c. elett.te dom.ti in Bari, alla via Fiorino n. 4,
presso lo studio dell’avv. Smacchia Nunzio, dal quale sono rapp.ti e
difesi, giusta procura in atti;
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente .
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Puglia n. 49/2007/07 depositata il 10/12/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 27/5/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso
aderendo alla relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da F.R., P.N. e Gamma Condotte di Fabiano Roberto e Panza Nicola s.n.c. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Bari n. 175/24/2005 che aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso IRAP 1998 – 2001.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 27/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assumono i ricorrenti la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51 in rapporto all’art. 2195 c.c., nonche’ omessa e insufficiente motivazione.
Inammissibile e’ la censura di violazione di legge in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. e’ privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).
Inammissibile e’ altresi’ la censura in ordine alla motivazione in quanto priva, all’esito della sua illustrazione, di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.
Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00, oltre accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 27 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010