Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16454 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 10/06/2021), n.16454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul morso iscritto al n. 25575/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

V.A., elettivamente domiciliata in Roma, viale Regina

Margherita n. 262, presso lo studio dell’avv. Luigi Marsico, che la

rappresenta e difende, unitamente all’avv. Alessandra Stasi, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia – Sezione staccata di Foggia n. 141/26/13, depositata il 12

luglio 2013;

Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto

procuratore generale Dott. Mucci Roberto, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14 ottobre

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con la sentenza n. 141/26/13 del 12/07/2013, la Commissione tributaria regionale della Puglia – Sezione staccata di Foggia (di seguito CTR) dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 122/01/09 della Commissione tributaria provinciale di Foggia (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da V.A. nei confronti di un avviso di accertamento concernente IRPEF e IVA relative all’anno d’imposta 2007;

1.1. la CTR evidenziava che il giudizio relativo ad un precedente appello, concernente la compensazione delle spese, promosso dalla contribuente avverso la medesima sentenza in data 19/05/2010 era stato definito dal medesimo giudice con sentenza n. 98/26/11, passata in giudicato, con conseguente inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate solo in data 29/10/2010, allorquando era già scaduto il termine breve per la sua proposizione, decorrente dalla data di ricezione dell’appello notificato dal contribuente all’Agenzia delle entrate (21/05/2010);

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. Alessandra Ventrella resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 53, evidenziando che l’appello del contribuente avverso la sentenza n. 122/01/09 della CTP sarebbe stato inammissibilmente proposto nei confronti della Direzione provinciale di (OMISSIS) e non della Direzione provinciale di (OMISSIS), con la conseguenza che il giudicato intervenuto non avrebbe alcuna rilevanza nei confronti di quest’ultima e che non potrebbe dirsi decorso il termine breve in ragione di una notificazione inesistente;

2. con il secondo motivo di ricorso si contesta, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, atteso che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate notificato al domicilio eletto nel corso del giudizio di primo grado e non già presso il domicilio del nuovo difensore, indicato nell’atto di appello della contribuente, la cui notificazione sarebbe inesistente;

3. il primo motivo è infondato;

3.1. è pacifico, in punto di fatto, che avverso la sentenza n. 98/26/11 della CTP intercorsa tra V.A. e l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di (OMISSIS) sono stati promossi due distinti atti di appello: a) un appello proposto dalla contribuente in data 19/05/2010, notificato all’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di (OMISSIS) in data 21/05/2010, definito dalla CTR con sentenza n. 98/26/11 passata in giudicato; b) un appello proposto dall’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di (OMISSIS), notificato alla contribuente in data 29/10/2010;

3.2. l’Agenzia delle entrate si duole del fatto che la notifica dell’atto di appello effettuata nei confronti dell’Agenzia delle entrate Direzione provinciale di (OMISSIS) sarebbe inesistente in quanto riguardante un soggetto diverso, con conseguente inopponibilità del giudicato intervenuto tra altre parti e inidoneità di quella notificazione ai fini della decorrenza del termine breve;

3.3. in realtà, secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dal P.G., “tutti gli uffici periferici dell’Agenzia delle entrate hanno la capacità di stare in giudizio, in via concorrente ed alternativa al direttore, e si configurano quali suoi organi, che ne hanno la rappresentanza, sicchè, come è valida la notifica ad un ufficio anzichè ad un altro, trattandosi di un mero errore d’individuazione dell’organo deputato a ricevere l’atto, è ammissibile l’appello notificato ad un ufficio territoriale diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato” (così Cass. n. 1113 del 21/01/2015; si vedano, altresì, Cass. n. 19828 del 04/10/2016; Cass. n. 4862 del 11/03/2015);

3.4. pertanto, poichè l’unico soggetto deputato a stare in giudizio è l’Agenzia delle entrate, non avendo distinta legittimazione le sue articolazioni territoriali ma essendone suoi organi, la sentenza della CTR pronunciata sull’appello del contribuente non può dirsi emessa inter alios; e il passaggio in giudicato della stessa implica che non può nemmeno più mettersi in discussione, in questa sede, la regolarità della notificazione dell’atto di appello;

3.5. sotto diverso profilo, l’appello separatamente proposto dall’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di (OMISSIS), che avrebbe dovuto comportare la riunione dei due procedimenti, è stato correttamente dichiarato inammissibile essendo trascorso il termine breve di impugnazione, termine decorrente dalla notifica dell’atto di appello proposto dalla contribuente, ricevuto dall’Agenzia delle entrate in data 21/05/2010;

4. il rigetto del primo motivo di ricorso implica la carenza di interesse dell’Agenzia dell’entrate all’esame del secondo motivo, che diventa pertanto inammissibile;

5. in conclusione, il ricorso va rigettato e l’Agenzia delle entrate va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di Euro 1.768.212,50;

7.1. il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1 bis, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 15.000,00, alle spese forfetarie nella misura del quindici per cento, alle spese borsuali nella misura di Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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