Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16454 del 05/08/2016
Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 03/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16454
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4797-2010 proposto da:
C.A.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.
ZANARDELLI 36, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PALMACCI,
rappresentato e difeso dall’avvocato ORFEO PALMACCI giusta delega in
calce;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI LATINA, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 709/2008 della COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO,
SEZ.DIST. di LATINA, depositata il 29/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/05/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. C.A.E. adisce questa Corte per sentir cassare la sentenza con la quale la Sezione staccata di Latina della CTR Lazio, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento con cui il locale ufficio dell’Agenzia delle Entrate aveva provveduto a rettificare la dichiarazione IVA della parte per l’anno 1994.
Con detta sentenza la CTR, dato atto che il rilievo era maturato a seguito di indaghi”; bancarie avviate sulla scorta di quanto previsto dal D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies in considerazione della riscontrata irregolarità nella tenuta dei registri IVA e delle stima dei costi effettuata in quell’ambito dai verificatori, ha ricordato che “il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 prevede una presunzione legale relativa in relazione ai dati evinti dai conti correnti bancari, che ammette la prova contraria”, onde è “onere perciò del contribuente dimostrare con riferimento alle operazioni annotate nei conti di averne tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta”. Poichè, peraltro, nella specie tale onere non risultava assolto “in quanto la parte non è riuscita neanche in sede di gravame a giustificare la provenienza delle somme affluite sui conti”, la CTR ha creduto così di poter ravvisare la legittimità dell’impugnato accertamento in quanto basato su dati “aventi i requisiti normativamente richiesti” per poter dar vita a presunzioni gravi, precise e concordanti atte a rendere incontestabili i rilievi addebitati con l’atto impugnato.
Il ricorso della parte si basa su due motivi ai quali resiste l’erario con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1. Con il primo motivo di ricorso il C. deduce la falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies in quanto la norma, contrariamente al pensiero del giudice d’appello, ha un “ambito di applicazione diverso” legittimando l’uso degli studi di settore che nella specie non utilizzati dai verificatori.
2.2. Il motivo è doppiamente inammissibile.
Lo è invero, contravvenendo al dettato dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, per difetto di specificità in quanto esso non concreta alcuna specifica critica al deliberato d’appello, limitandosi ad esprimere un dissenso di principio non altrimenti qualificato.
Lo è poi, soggiacendovi ratione temporis, per la violazione del precetto dell’art. 360-bis c.p.c., in quanto la parte si è astenuta dal compendiare l’imperscrutabile censura in un congruo interrogativo giuridico, che qui è del tutto pretermesso per gli effetti preclusivi scolpiti dalla norma.
3.1. Il secondo motivo denuncia un vizio di “motivazione contraddittoria ed erronea”, atteso che la CTR argomenta la correttezza dell’operato dei verificatori sulla base della stima dei costi effettuata da costoro, ancorchè il presupposto di fatto sia “inesistente”, dal momento che in nessuna parte del p.v.c. i verificatori “rapportano i costi di periodo al volume di affari.
3.2. Non diversamente dal primo anche il motivo in disamina è soggetto ad una analoga inammissibilità.
Manca per vero la formulazione del momento di sintesi che deve accompagnare la censura a mente dell’art. 360-bis e che anch’essa è sanzionata nei riferiti termini se, come qui palesemente manchevole.
4. In breve, va dichiarata l’inammissibilità dei motivi di ricorso con Gaia condanna del ricorrente alle spese della lite.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 3500,00, oltre le eventuali spese prenotate a debito e gli eventuali accessori.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 3 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016