Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16454 del 01/07/2013
Civile Sent. Sez. L Num. 16454 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: DI CERBO VINCENZO
SENTENZA
sul ricorso 18462-2008 proposto da:
MIRCO ENRICO, già elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato
PALAMARA ANTONINO, rappresentata e difesa
dall’avvocato IACOVINO VINCENZO, giusta delega in
atti e da ultimo domiciliata presso LA CANCELLERIA
2013
DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
1899
contro
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante
up
tempore, elettivamente
Data pubblicazione: 01/07/2013
domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio
dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
–
controricorrente
–
avverso la sentenza n. 148/2008 della CORTE D’APPELLO
199/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/05/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
DI CERBO;
udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega PESSI
ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.
di CAMPOBASSO, depositata il 29/04/2008 R.G.N.
18462.08
Udienza
23 maggio 2013
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Pres. F. Roselli
Rei V. Di Cerbo
Sentenza
Rilevato che:
la Corte d’appello di Campobasso, in riforma della sentenza di prime cure, ha respinto la
domanda, proposta da Enrico Mirco nei confronti di Poste Italiane s.p.a., avente ad oggetto la
declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 2 ottobre
2000 intercorso fra le parti;
per la cassazione di tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso; Poste Italiane s.p.a. ha
resistito con controricorso;
il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata;
in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale concernente
la controversia in esame;
dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato,
oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a., risulta che le parti hanno raggiunto un
accordo transattivo concernente la controversia
de qua, dandosi atto dell’intervenuta
amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che — in caso di
fasi giudiziali ancora aperte — le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;
ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la
cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente
sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo; alla cessazione della materia del
contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto
l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in
cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione
alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato
l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);
in definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di
interesse;
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La Corte
tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, che ha anche
regolato le spese processuali dei giudizi di merito, si ritiene conforme a giustizia compensare
integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa fra le parti le spese del giudizio di
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 maggio 2013.
cassazione.