Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16453 del 30/07/2020
Cassazione civile sez. un., 30/07/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 30/07/2020), n.16453
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente f.f. –
Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30176-2019 per regolamento di giurisdizione proposto
d’ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, con
sentenza n. 2313/2019 depositata il 08/10/2019, nella causa tra:
C.S., C.A.;
– ricorrenti non costituitisi in questa fase –
contro
COMUNE DI RAFFADALI;
– resistente non costituitosi in questa fase –
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
23/06/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PAOLA MASTROBERARDINO, il quale ha chiesto che le Sezioni Unite
della Corte di cassazione accolgano il regolamento d’ufficio,
dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. – C.A. e C.S. convennero, dinanzi al Tribunale ordinario di Agrigento, il Comune di Raffadali, chiedendone la condanna al pagamento dell’indennità di occupazione legittima e al risarcimento del danno patito relativamente ai terreni di loro proprietà siti nel territorio del detto comune, che erano stati occupati ed irreversibilmente trasformati dall’ente convenuto in difetto di emissione di decreto definitivo di esproprio.
2. – Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 850 del 2009, declinò la propria giurisdizione, in favore del giudice amministrativo, in ordine ad entrambe le domande.
3. – Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia (sede di (OMISSIS)), dinanzi al quale gli attori hanno riassunto il giudizio, con sentenza n. 2313 del 2019, ha deciso sulla domanda risarcitoria (rigettandola nel merito), ma ha sollevato d’ufficio conflitto di giurisdizione, ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a. (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), in relazione alla domanda di corresponsione dell’indennità di occupazione legittima, ritenendo che la cognizione di tale domanda appartenesse alla giurisdizione del giudice ordinario.
Le parti, che hanno avuto rituale comunicazione dell’ordinanza del T.A.R., non hanno svolto attività difensiva.
Il Procuratore Generale ha chiesto, con requisitoria scritta, che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Preliminarmente, va rilevata l’ammissibilità del presente conflitto negativo promosso dal Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, essendo stato il medesimo sollevato alla prima udienza (art. 11, comma 3, cod. proc. amm.) in un procedimento che risulta essere stato tempestivamente riassunto dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del Tribunale ordinario di Agrigento.
2. – Viene richiesto a questa Suprema Corte di stabilire a chi spetti la giurisdizione nel caso di domanda di pagamento dell’indennità di occupazione temporanea di terreni privati, preordinata all’espropriazione, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 22 bis e 50.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di occupazione legittima dovute in conseguenza di atti ablativi appartengono – ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53, comma 2 e dell’art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a. – alla giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando che la relativa domanda sia stata proposta dall’attore unitamente a quella, devoluta invece alla giurisdizione del giudice amministrativo, di risarcimento del danno da perdita del bene, stante la vigenza, nell’ordinamento processuale, del principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione (Cass., Sez. Un., n. 7303 del 22/03/2017; Cass., Sez. Un., n. 5055 del 28/02/2017; Cass., Sez. Un., n. 10362 del 06/05/2009; da ultimo: Cass., Sez. Un., n. 32361 del 13/12/2018; Cass., Sez. Un., n. 19894 del 23/07/2019; Cass., Sez. Un., 12142 del 22/06/2020).
2. – Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di corresponsione della indennità di occupazione. Conseguentemente, va cassata la sentenza del Tribunale di Agrigento nella parte in cui ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario relativamente a tale domanda, con rimessione delle parti dinanzi alla Corte di Appello di Palermo, territorialmente e funzionalmente competente, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, artt. 22 bis e 53.
Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio di regolamento, non avendo le parti svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 850 del 2009 nei limiti di cui in motivazione; rimette le parti dinanzi alla Corte di Appello di Palermo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 23 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020