Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16453 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 10/06/2021), n.16453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17419/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Luxury Yacht Corporation s.r.l., in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Piemonte n. 32,

presso lo studio dell’avv. Giuseppe Spada, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e nei confronti di:

G.C., n.q. di socio della Luxury Yacht Corporation

s.r.l., elettivamente domiciliato in Roma, via Piemonte n. 32,

presso lo studio dell’avv. Giuseppe Spada;

– interveniente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 657/04/14, depositata il 3 aprile 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14 ottobre

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con la sentenza n. 657/04/14 del 03/04/2014, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 328/01/10 della Commissione tributaria provinciale di Rimini (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto dalla Luxury Yacht Corporation s.r.l. (LYC) nei confronti di un atto di contestazione sanzioni per mancato versamento dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2004;

1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’atto di contestazione era stato emesso in quanto l’Agenzia delle entrate aveva ritenuto la sussistenza di due successive cessioni della medesima imbarcazione: la prima, interna e imponibile, da F. s.p.a. a LYC; la seconda, all’esportazione e non imponibile, da LYC nei confronti di Aqua Sea Ltd., acquirente finale estero;

1.2. la CTR rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, evidenziando che, una volta acclarata la consegna finale del bene all’acquirente estero, non spettava “al contribuente dimostrare la mancata consegna all’intermediario”, gravando tale onere probatorio sull’Ufficio, che non lo aveva assolto;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

3. LYC e il socio della stessa G.C. si costituivano in giudizio depositando controricorso e, quindi, memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità della costituzione in giudizio di G.C. il quale, non essendo stato parte del giudizio in appello, va qualificato come semplice interveniente;

1.1. nel giudizio di cassazione, infatti, è inammissibile l’intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa (da ultimo, Cass. n. 25423 del 10/10/2019; si veda, altresì, Cass. n. 20565 del 07/08/2018);

1.2. in ogni caso, l’inammissibilità del controricorso proposto da G.C. deriva anche dalla circostanza che lo stesso non ha rilasciato procura speciale in proprio, ma solo quale liquidatore di LYC;

2. con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, comma 1, lett. a), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che la CTR avrebbe gravato l’Amministrazione finanziaria di un onere probatorio, quello di comprovare l’intervenuto passaggio diretto tra il primo cedente e l’acquirente finale, che graverebbe, invece, sul contribuente;

3. il motivo è fondato con le precisazioni che seguono;

3.1. a norma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, comma 1, lett. a), applicabile ratione temporis, “costituiscono cessioni all’esportazione non imponibili: a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica Europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assemblaggio o adattamento ad altri beni. L’esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall’ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, art. 2, o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all’art. 21, comma 4, secondo periodo. Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l’esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; (…)”;

3.2. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “8.1.- Il regime di non imponibilità delle operazioni all’esportazione fuori dell’Unione Europea risponde al principio dell’imposizione dei beni o dei servizi nel loro luogo di destinazione.

Ogni operazione all’esportazione non è imponibile, al fine di garantire che essa sia tassata esclusivamente nel luogo in cui i prodotti considerati saranno consumati (v., quanto alla sesta Dir. del Consiglio, n. 77/388/CEE, art. 15, Corte giust. 18 ottobre 2007, Navicon, causa C-97/06, punto 29, e 22 dicembre 2010, Feltgen e Bacino Charter Company, causa C-116/10, punto 16, nonchè, quanto all’omologa Disp. contenuta nella Dir. 29 giugno 2017, n. 112 del 2006, art. 146, causa C-288/16, “Le.” IK c. Valsts iegmumu dienests, punto 18).

8.2.- Il regime di non imponibilità postula dunque che il potere di disporre del bene come proprietario sia stato trasmesso all’acquirente, che il fornitore provi che tale bene sia stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso abbia lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione (Corte giust. 6 settembre 2012, causa C-273/11, Mecsek-Gabona kft; 16 dicembre 2010, causa C430/09, Euro Tyre Holding; 27 settembre 2007, causa C-409/04, Teleos plc, punto 41; per la giurisprudenza interna, cfr. per tutte, sia pure con riguardo alle cessioni intracomunitarie, Cass. 21 aprile 2017, n. 10114).

8.3.- L’espressione “a cura” del cedente, contenuta nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. a), che traspone quella, corrispondente, “per suo conto”, contenuta nella sesta Dir., art. 15, comma 1, e quella omologa contenuta nella Dir. n. 112 del 2006, art. 146, risponde difatti allo scopo di evitare operazioni fraudolente, le quali si verificherebbero se il cessionario nazionale potesse decidere di esportare i beni in un altro Stato, unionale o estero, autonomamente, ossia al di fuori di un preventivo regolamento contrattuale con il cedente.

8.4.- Per configurare una cessione di beni non imponibile, in definitiva, non è essenziale, come sostiene il giudice d’appello, che vi sia la prova che il trasporto all’estero sia avvenuto a cura e nome del cedente, quanto, piuttosto, che vi sia la prova che l’operazione, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta come cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente all’estero, nel senso che tale destinazione sia riferibile alla comune volontà degli originari contraenti (in termini, tra le più recenti, Cass. 17 luglio 2014, n. 16328; 25 giugno 2014, n. 14405; 26 ottobre 2011, n. 22233; 24 giugno 2011, n. 13951; 13 marzo 2009, n. 6114)” (così Cass. n. 4408 del 23/02/2018);

3.3. nel caso di specie, pertanto, la CTR non avrebbe dovuto preoccuparsi del fatto che il passaggio del bene sia stato unico, dal cedente al secondo cessionario, perchè tale questione non è decisiva e ha valenza unicamente indiziaria ma, sulla base della documentazione prodotta, avrebbe dovuto verificare se vi fosse la prova – indiscutibilmente gravante sul contribuente che chiede l’applicazione dell’esenzione – che l’operazione, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta come cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente all’estero, nel senso che tale destinazione sia riferibile alla comune volontà degli originari contraenti;

3.4. tale indagine è stata del tutto omessa dalla CTR, che ha posto a carico dell’Amministrazione finanziaria un onere probatorio non solo insussistente, ma riguardante fatti non decisivi ai fini della riconoscibilità della non imponibilità IVA dell’operazione;

4. in conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame del materiale probatorio acquisito e per le spese del presente giudizio nei confronti di LYC;

4.1. nulla per le spese nei confronti di G.C. in proprio, non essendoci stata attività difensiva dell’Agenzia nei suoi confronti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile l’intervento di G.C.; accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio nei confronti di Luxury Yacht Corporation s.r.l.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA