Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16453 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 03/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8046-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONFEZIONI LUISA SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1883/2014 della COMM.TRIB.REG. della PUGLIA,

depositata il 26/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

L’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nei confronti di Confezioni Luisa s.r.l. vennero emessi relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007 avvisi di accertamento con cui, secondo quanto risultante dal p.v.c., si contestava l’indebito utilizzo del regime agevolativo connesso al deposito fiscale IVA e l’omesso versamento dell’IVA all’importazione. La CTP accolse il ricorso. L’appello dell’Ufficio venne rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia sulla base della seguente motivazione.

La competenza funzionale ad eseguire l’accertamento spetta all’Agenzia delle Dogane, trattandosi di omesso versamento dell’IVA all’importazione. Il D.L. n. 16 del 2012 ha aggiunto al D.L. n. 185 del 2008, art. 16, comma 5 bis le parole “senza tempi minimi di giacenza nè obbligo di trasporto di scarico dal mezzo di trasporto”. Non è perciò necessario l’ingresso nella struttura, nè lo scarico dei beni dal mezzo di trasporto, nè un tempo minimo di custodia, ma basta l’esecuzione di una prestazione di servizi. Per l’applicazione del regime del deposito IVA è sufficiente quindi il mero transito dei beni accompagnato dall’iscrizione nei registri del depositarlo. L’Ufficio non ha contestato l’iscrizione delle merci nell’apposito registro e la contribuente ha ottenuto l’attestazione dell’avvenuto riscontro da parte dell’ufficio presso la dogana. “Con il che è provato che nel caso di specie non si può parlare di virtualità” di deposito IVA. La documentazione in atti prova la reale ed effettiva estrazione dal deposito IVA delle merci importate dall’appellata”.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, comma 5, convertito con L. n. 427 del 1993 e degli artt. 2729 e 2697 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Osserva la ricorrente che, non essendovi stato accertamento dell’Agenzia delle Dogane per il recupero dell’IVA all’importazione, legittimo era l’intervento dell’Agenzia delle Entrate, operato non mediante il recupero dell’IVA all’importazione bensì mediante il disconoscimento della detrazione d’imposta per la gestione virtuale del deposito. Aggiunge che, a fronte della contestazione da parte dell’Ufficio del carattere virtuale del deposito, la contribuente, cui incombeva il relativo onere, non ha provato la materiale effettuazione delle prestazioni di servizio e che la CTR ha violato la regola di riparto dell’onere della prova.

Il motivo è inammissibile. Non risulta impugnata la ratio decidendi, idonea a sostenere autonomamente la decisione, rappresentata dal rilievo che non risulta necessario l’ingresso nella struttura, nè lo scarico dei beni dal mezzo di trasporto, nè un tempo minimo di custodia, ma basta l’esecuzione di una prestazione di servizi e che per l’applicazione quindi del regime del deposito IVA è sufficiente il mero transito dei beni accompagnato dall’iscrizione nei registri del depositario. La decisione impugnata non è neanche impugnata, mediante la denuncia di vizio motivazionale, nella parte in cui si afferma che non è provato “che nel caso di specie non si può parlare di “virtualità” di deposito IVA”. Il motivo, peraltro avente carattere plurimo (si denuncia la violazione della norma sulla competenza funzionale dell’organo accertatore e quella sul riparto dell’onere della prova), è pertanto privo di decisività.

Nulla per le spese in mancanza della partecipazione al procedimento della controparte.

L’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; 14 marzo 2014 n. 5955).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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