Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16453 del 01/07/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 16453 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

a

SENTENZA
a

sul ricorso 29141-2010 proposto da:
SPURIA

LETTERIA

SPRLTR64B64F158K,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI VITELLESCHI 26,
presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO
PASSALACQUA, rappresentata e difesa dall’avvocato DI
PIETRO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
1876

contro

– DE SALVO SANTA DSLSNT55R69F158M, DONATO STEFANIA
DNTSNT74L51F158H, elettivamente domiciliate in ROMA,
VIA EMANUELE FILIBERTO 109, presso lo STUDIO LEGALE

Data pubblicazione: 01/07/2013

PIRRONE,

rappresentate

e

difese

dall’avvocato

POLLICINO CHIARA, giusta delega in atti;
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
“GAETANO MARTINO”, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA CARLO DEL GRECO

59 –

OSTIA (ROMA), presso lo

difesa dall’avvocato TOMMASINI RAFFAELE, giusta
delega in atti;
– controricorrenti

avverso la sentenza n.

1022/2010

della CORTE

D’APPELLO di MESSINA, depositata il 02/08/2010 R.G.N.
879/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

22/05/2013

dal Consigliere Dott.

GIANFRANCO BANDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità o in subordine rigetto del
ricorso.

studio dell’avvocato LA MOTTA DORA, rappresentata e

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15.6 – 2.8.2010, la Corte d’Appello di Messina
confermò, con diversa motivazione, la pronuncia del primo Giudice

Policlinico “Gaetano Martino” (qui di seguito, per brevità, indicata
anche come Azienda) e con le controinteressate De Salvo Santa e
Donato Stefania, aveva disatteso le domande svolte da Spuria
Letteria, dirette al riconoscimento del suo diritto all’accoglimento
dell’istanza di mobilità inoltrata per il passaggio dall’Ospedale
Papardo, presso cui lavorava con le mansioni di tecnico sanitario di
radiologia medica, all’Azienda convenuta.
A sostegno del decisum, per ciò che qui rileva, la Corte territoriale
ritenne quanto segue:

il trasferimento a domanda si configura quale strumento di

una più soddisfacente distribuzione del personale già in servizio,
nell’interesse del miglior andamento dell’azione amministrativa,
dovendosi ritenere che il dipendente operi con maggior profitto ove
non sussistano situazioni di disagio di carattere personale e
familiare;

alla luce di tale principio informatore, appare evidente che si

configuri un’ampia discrezionalità dell’amministrazione sanitaria, la
quale, ove vengano presentate più domande di mobilità rispetto ai
posti da coprire, dovrà fare una valutazione delle priorità, non solo in
funzione dei titoli di ciascun richiedente, che, trattandosi di
passaggio nell’ambito di una stessa qualifica già acquisita,

3

che, nel contraddittorio con l’Azienda Ospedaliera Universitaria

potrebbero anche essere irrilevanti, ma delle esigenze di carattere
personale e familiare che hanno indotto i lavoratori a chiedere la
mobilità;

controinteressate, poteva rilevarsi la sussistenza delle loro poziori
esigenze, che possono ritenersi prevalenti rispetto alla comparazione
dei titoli posseduti, onde deve ritenersi queste siano idonee a
legittimare i provvedimenti adottati;

peraltro la ricorrente, pur avendo invocato in entrambi i gradi

del giudizio l’applicazione dell’art. 19 del CCNL 2001, non lo aveva
mai prodotto.
Avverso tale sentenza della Corte territoriale, Spuria Letteria ha
proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.
L’intimata Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano
Martino” ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.
Le intimate De Salvo Santa e Donato Stefania hanno resistito con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt.
113 cpc e 2697 cc, nonché vizio di motivazione, dolendosi che la
Corte territoriale abbia rigettato la domanda sul presupposto che
essa ricorrente non aveva depositato copia del CCN del 2001, il cui
art. 19, peraltro, era stato prodotto in giudizio, era stato esaminato in
primo grado e risultava riportato, in nota, nell’atto d’appello.

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nella specie, sulla base della documentazione prodotta dalle

1.1 La censura è inammissibile per carenza di interesse, posto che,
come esposto dello storico di lite, la circostanza della mancata
produzione del CCNL non costituisce il fondamento della decisione

e, sostanzialmente, ad abundantiam; il motivo, pertanto, non investe
l’effettiva ratio decidendi e conseguentemente, anche se accolto,
non potrebbe condurre alla cassazione della pronuncia.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art.
30 dl.vo n. 165/01 e dell’art. 19 CCNL 2001 Comparto sanità
Pubblica, nonché vizio di motivazione, deducendo che:

le delibere di accoglimento delle istanze delle controinteressate

nulla dicevano in ordine ai criteri utilizzati, giustificando l’assunzione,
laconicamente, con le sole esigenze del servizio, onde tali ragioni
non avrebbero potuto essere rinvenute dalla Corte territoriale;

contrariamente a quanto ritenuto da quest’ultima, in base sia

all’art. 30 dl.vo n. 165/01, che all’art. 19 CCNL 2001, la valutazione
dei titoli posseduti doveva ritenersi prevalente rispetto a qualunque
altro indice e, nel caso di specie, tale valutazione non era stata fatta;

in base all’art. 30 dl.vo n. 165/01 la pubbliche amministrazioni

devono rendere pubbliche le disponibilità d’organico, subordinando il
trasferimento al solo parere favorevole dei dirigenti dei servizi sulla
base della professionalità in possesso del dipendente, cosicché,
stante la prova raggiunta in giudizio di altri posti vuoti in organico
(risultando essere state assunte anche altre due lavoratrici) avrebbe
dovuto essere dichiarato il diritto al trasferimento di essa ricorrente.

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impugnata, ma è stata evidenziata solo incidenter tantum (“peraltro”)

2.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr, ex plurimis,
Cass., n. 9747/2004), nel vigente assetto normativo del rapporto di
lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,

di lavoro, il cui esercizio è regolato dai canoni generali di correttezza
e buona fede, che comportano, anche per le scelte discrezionali
effettuate nell’ambito di procedure selettive, l’obbligo di una effettiva
comparazione dei candidati; tale principio deve ritenersi applicabile
anche nella presente fattispecie, stante l’esigenza, in presenza di un
numero di aspiranti al trasferimento superiore a quello dei posti
disponibili, di attuare, esplicitandola, la comparazione delle posizioni
soggettive secondo i parametri dettati dalla normativa legale e
contrattuale di riferimento.
A tali principi, sostanzialmente, si richiama la ricorrente, laddove
assume che l’amministrazione, nell’adottare le delibere di
accoglimento delle domande di trasferimento delle controinteressate,
non avrebbe esplicitato i criteri utilizzati e non avrebbe svolto la
valutazione dei titoli posseduti.
Ciò premesso deve rilevarsi l’inammissibilità, sotto plurimi
concorrenti profili, delle predette doglianze posto che:
– in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per
cassazione, non è stato ivi riportato il contenuto delle deliberazioni
che, secondo l’assunto, non conterrebbero la necessaria valutazione
comparativa;

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l’amministrazione opera con la capacità e i poteri del privato datore

- ancora, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso
per cassazione, non sono state indicate le emergenze processuali
da cui dovrebbe ricavarsi, nella comparazione tra le diverse istanti, la

dei canoni generali di correttezza e buona fede nella preferenza
accordata alle controinteressate;
– fondandosi la censura sul contenuto delle ridette deliberazioni, la
ricorrente non ha provveduto, come avrebbe dovuto ai sensi del
combinato disposto dell’art. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n.
4 cpc, a produrle in una con il ricorso per cassazione ovvero ad
indicare precisamente, qualora già dimesse nei gradi di merito, ove
le stesse fossero reperibili nel fascicolo di parte (cfr, ex plurimis,
Cass., SU, nn. 28547/2008; 22726/2011; Cass., 20535/2009).
2.2 Considerazioni sostanzialmente analoghe valgono anche
riguardo all’ulteriore profilo di censura, fondato sull’asserita
sussistenza di altre scoperture di organico, che sarebbero state
ovviate mediante l’assunzione dei altre dipendenti.
Non sono state infatti indicate le risultanze processuali sulla base
delle quali la censura dovrebbe trovare riscontro fattuale, né,
vertendosi su questione, implicante un accertamento di fatto, non
trattata nella sentenza impugnata, i tempi ed i modi attraverso cui la
medesima sarebbe stata ritualmente dedotta in giudizio e devoluta al
Giudice dell’appello.
3. In definitiva il ricorso deve essere rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
-,

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posizione poziore della ricorrente e, conseguentemente, la violazione

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle
spese, che liquida:

Martino” in euro 2.550,00 (duemilacinquecentocinquanta), di cui euro
2.500,00 (duemilacinquecento) per compenso, oltre accessori come
per legge;
quanto alle controricorrenti De Salvo Santa e Donato Stefania in
complessivi euro 2.550,00 (duemilacinquecentocinquanta), di cui
euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per compenso, oltre accessori
come per legge.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2013.

quanto all’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano

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