Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16452 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. un., 30/07/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 30/07/2020), n.16452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 345/2020 proposto da:

L.V.M., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati ALESSANDRO MAZZA, e CLAUDIO MARIA POLIDORI;

– ricorrente –

contro

REGIONE PIEMONTE, P.M.;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

3044/2019 del TRIBUNALE di TORINO.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

STEFANO VISONA’, il quale conclude per il dichiararsi la

giurisdizione del Giudice ordinario.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. L’avv. L.M., dipendente del comune di Torino con il profilo di dirigente, ha esposto, con ricorso davanti al Tribunale ordinario di Torino, che con determinazione dirigenziale del 31/10/2018 la Regione Piemonte aveva indetto un bando di mobilità volontaria esterna per la copertura – mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30 – di 6 posizioni dirigenziali. Ha riferito, inoltre, che,completate le operazioni della commissione di valutazione, la Regione aveva approvato la graduatoria finale attribuendo il punteggio di 48/60 a P.M. e quello di 46/60 alla L..

La ricorrente, ravvisando illegittimità degli atti della procedura, ha quindi concluso chiedendo, previa disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi ritenuti illegittimi, l’accertamento del suo diritto al passaggio diretto, con decorrenza dal marzo 2019, alla posizione avente codice A3 Direzione A130000-Affari Istituzionali e Avvocatura Settore A13304A – Avvocatura – sede di (OMISSIS).

La Regione Piemonte e l’avv. P.M. nel costituirsi hanno eccepito, tra l’altro, entrambi il difetto di giurisdizione.

2. Con ricorso del 18/12/2019 la L. ha proposto davanti a queste Sezioni Unite regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo accertarsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Rimasti intimati la Regione Piemonte e la P., sono state acquisite le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto accertarsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. La ricorrente rileva che la mobilità D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 30, per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, integrando una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e quindi riconducibile alla cessione del contratto, rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura concorsuale. Osserva che nella fattispecie potevano partecipare al bando soltanto soggetti già titolari di una qualifica dirigenziale, non era prevista l’attribuzione di una nuova qualifica o la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, nè era ravvisabile una novazione del rapporto di lavoro o l’assegnazione di una prestazione lavorativa ontologicamente diversa da quella precedentemente svolta.

Osserva che la circostanza dell’effettuazione di una selezione per la scelta del candidato rispondeva all’esigenza di rispetto dell’imparzialità e buon andamento dell’amministrazione.

4. Il ricorso è fondato e va affermata la giurisdizione del giudice ordinario.

5. Deve, infatti, essere data continuità ai principi affermati da queste Sezioni Unite che, con riferimento al tema di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata attualmente dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30, hanno affermato “che integrando siffatta procedura una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, la giurisdizione sulla controversia ad essa relativa spetta al giudice ordinario, non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4” (cfr. Cass. S.U. n. 32624/2018,n. 33213/2018).

6. Va, altresì, ricordato, con riferimento al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, che queste Sezioni unite (cfr S.U. n. 8522/2012,n. 26270/2016) hanno più volte affermato che detta norma, si interpreta, alla stregua dei principi enucleati, ex art. 97 Cost., dal giudice delle leggi, nel senso che per “procedure concorsuali di assunzione”, ascritte al diritto pubblico ed all’attività autoritativa dell’amministrazione, si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro (come le procedure aperte a candidati esterni, ancorchè vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali interni, destinati, cioè, a consentire l’inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, con novazione oggettiva dei rapporti di lavoro.

7. In applicazione di tali principi deve affermarsi,nella fattispecie, la giurisdizione ordinaria. Risulta, infatti, che si è trattato di una procedura di mobilità volontaria per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni per la copertura di 6 posti di dirigente presso la Regione ai sensi della L. n. 165 del 2001, art. 30; che, come risultante dal bando, a detta procedura potevano partecipare, previo parere favorevole della amministrazione di provenienza, solo coloro già titolari di un rapporto di lavoro con la PA ed in possesso della qualifica dirigenziale da almeno 3 anni non prevedendo la procedura l’attribuzione di una nuova qualifica al candidato vincitore. Difetta,dunque, nella fattispecie una procedura concorsuale finalizzata alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o all’attribuzione di una nuova qualifica. Non si ravvisa, inoltre, alcuna novazione oggettiva del rapporto di lavoro, ma solo la novazione sotto il profilo soggettivo: il dirigente prescelto, infatti, conserva la posizione giuridica economica acquisita all’atto del trasferimento non risultando neppure che, all’esito del trasferimento, la prestazione lavorativa sarebbe stata ontologicamente diversa da quella precedentemente svolta in comune.

Così come specificato nel contratto sottoscritto dalla vincitrice P. a questa non è stata attribuita alcuna Direzione, ma è stata confermata la qualifica di dirigente già posseduta.

8. Manca, pertanto, una procedura concorsuale finalizzata alla conclusione di un nuovo rapporto di lavoro,come invece richiesto nelle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, affinchè la controversia rimanga devoluta al giudice amministrativo e la procedura si è conclusa con la cessione del contratto di lavoro del dipendente da parte dell’amministrazione di provenienza.

9. Quanto all’esistenza di una commissione per l’esame delle domande, dei curricula con l’attribuzione di un punteggio, nonchè il successivo colloquio conoscitivo, non valgono a modificare la natura della procedura per passaggio diretto essendo tale procedura finalizzata ad accertare il possesso da parte dei candidati dei requisiti e delle competenze professionali richieste al fine di selezionare il soggetto più idoneo all’incarico e ben potendo l’ente fissare preventivamente i criteri di scelta o i punteggi attribuibili a garanzia della trasparenza e correttezza delle operazioni di individuazione del candidato.

PQM

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario davanti al quale rimette le parti anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

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