Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16452 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 03/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 217-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ERMAN SRL;

– intimato –

Nonchè da:

ERMAN SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO DAMASCELLI, che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1118/2014 della COMM.TRIB.REG. della PUGLIA,

depositata il 15/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato DAMASCELLI che ha chiesto il

rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso

incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine rigetto del ricorso principale e incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nei confronti di Erman s.r.l. venne emesso relativamente all’anno 2006 avviso di accertamento con cui, secondo quanto risultante dal p.v.c., si recuperava a tassazione l’IVA indebitamente detratta per uso puramente virtuale di deposito IVA, al solo fine di non corrispondere l’IVA all’importazione e di posticipare l’effettivo pagamento dell’imposta all’atto della prima cessione nazionale della merce estratta dal deposito. La CTP accolse il ricorso sulla base del rilievo della regolarità della depositeria gestita da Work System s.r.l. per essere stata concessa in sanatoria l’autorizzazione alla gestione del deposito franco. L’appello dell’Ufficio venne rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia sulla base della seguente motivazione.

La società contribuente non deve rispondere di eventuali comportamenti illeciti riferibili ad altri contribuenti con i quali ha avuto rapporti commerciali nel 2006. I rilievi in ordine alla movimentazione delle merci gestita in modo “virtuale” o “reale” per il tramite del deposito IVA sono estranei al contribuente, che nell’anno d’imposta in questione “ha provato documentalmente la correttezza e la legittimità del proprio operato, in ossequio a quanto prescritto espressamente dal D.L. n. 331 del 1993, art. 51 bis senza incorrere in alcuna omissione dei relativi adempimenti in materia di IVA, così come previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972”.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo. Resiste con controricorso la contribuente che ha proposto altresì ricorso incidentale sulla base di un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso principale si denuncia violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, comma 5, convertito con L. n. 27 del 1993 e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 16 e 17 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Osserva la ricorrente che poichè il deposito aveva carattere virtuale, e dunque illecito, non spettava la detrazione dell’IVA, da considerare riferita ad operazione inesistente.

Il motivo è inammissibile. La censura muove da un presupposto di fatto, e cioè il carattere puramente virtuale del deposito, rispetto al quale non risulta un corrispondente accertamento del giudice tributario. Questi ha valutato in termini di legittimità, alla stregua della normativa sul deposito fiscale ai fini IVA, la condotta della contribuente. L’esame del motivo implicherebbe pertanto un’indagine di merito che è preclusa nella presente sede di legittimità.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale si denuncia omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. Osserva la ricorrente che la CTR ha omesso di pronunciare in ordine all’eccezione di difetto di competenza funzionale dell’Agenzia delle Entrate per essere invece competente l’Agenzia delle Dogane trattandosi di diritti di confine.

Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento di quello incidentale.

L’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; 14 marzo 2014 n. 5955).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in Euro 3.645,00 per compenso, oltre per esborsi Euro 200,00 e gli oneri di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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