Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16451 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. un., 30/07/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 30/07/2020), n.16451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24526/2019 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA,

Sezione distaccata di Salerno, con ordinanza n. 1460/2019 depositata

il 06/08/2019 nella causa tra:

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAMESENA 46,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CAPOZZOLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARMINE D’ANDREA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente non costituitosi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RITA SANLORENZO, il quale chiede che, in accoglimento del proposto

regolamento, la Corte voglia dichiarare la giurisdizione del Giudice

ordinario.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10 aprile/12 giugno 2019 il TAR della Campania ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione con il Tribunale di Salerno.

Ha esposto che S.E., maresciallo dei Carabinieri vittima di un’esplosione che gli aveva cagionato ferite ed ustioni, aveva chiesto, davanti al Tribunale di Salerno, il riconoscimento del suo diritto ai benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 562, negatigli dal Ministero dell’Interno con decreto del 26/1/2012, e che il Tribunale ordinario aveva dichiarato il difetto di giurisdizione.

Secondo il TAR, davanti al quale lo S. aveva riassunto il giudizio, sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario dovendo affermarsi che il legislatore, in ordine ai benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, aveva configurato diritti soggettivi e non interessi legittimi.

2. Si è costituito S.E. al solo fine di ricevere la notifica dell’ordinanza che assumerà la Corte. La Procura generale ha concluso chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

2. Il ricorso va accolto e va affermata la giurisdizione del giudice ordinario.

Devono, infatti, richiamarsi i principi affermato da questa Corte, cui va data continuità, secondo cui in relazione ai benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui dell’art. 1, comma 563, L. cit., o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse.

3. La normativa di riferimento è dettata della della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 562-565, che hanno esteso i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte quelle che vengono definite vittime del dovere.

4. La definizione di questa categoria di persone si rinviene nel comma 563, che così si esprime: “per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3, è in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità”.

5. Il successivo comma 564 amplia ulteriormente l’area, disponendo: “sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563, coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.

6. Il comma successivo affida ad un regolamento da emanare entro novanta giorni il compito di disciplinare “i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze” ai soggetti prima indicati o ai familiari superstiti. Il regolamento è stato emanato con D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, che non si è limitato a disciplinare termini e modalità, ma ha compiuto una serie di precisazioni in ordine alla definizione di “benefici e provvidenze” e di “missioni”.

7. Alla luce di questa normativa, deve affermarsi che quello configurato dal legislatore è un diritto soggettivo e non un interesse legittimo, in quanto, in presenza dei requisiti richiesti, i soggetti prima indicati, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di un’amministrazione pubblica priva di discrezionalità in ordine alla decisione di erogare o meno le provvidenze ed in ordine alla misura delle stesse.

8. Va, altresì, sottolineato che l’esistenza di un rapporto di impiego con il Ministero dell’Interno costituisce mera occasione per il verificarsi della fattispecie che, invece, come si è affermato, trova il suo fondamento in diritti soggettivi normativamente disciplinati, potendo, del resto, esso riguardare anche coloro che non abbiano con la P.A. un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicchè la competenza a conoscerne è regolata dall’art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell’assistenza sociale. (cfr in tal senso Cass., Sez. Un., 16 novembre 2016, n. 23300, seguita da Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2016, n. 26991; Cass., Sez. Un., 13 gennaio 2017, n. 759; Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7761; Cass., Sez. Un., 22 giugno 2017, n. 15484, Cass., Sez. Un., 17 novembre 2017, n. 27279; Cass., Sez. Un., 11 aprile 2018, n. 8982; Cass., Sez. Un., 22 agosto 2019, n. 21606; Cass. Sez. Un. 9 giugno 2020 n. 12862).

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario davanti al quale rimette le parti anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio alla parte che ha depositato memoria.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

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