Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16451 del 01/07/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 16451 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: ARIENZO ROSA

SENTENZA
sul ricorso 23624-2010 proposto da:
RATTINI DANIELE RTTDNL67B19H294T, QUADRONI DANIELE
QDRDNL74H26H294G, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CAETANA 13/A (STUDIO GRAZIANI), presso lo studio
dell’avvocato ANDREA LOMBARDI, rappresentati e difesi
dagli avvocati CAPARRINI CARLO, PAOLO LOMBARDINI,
2013

giusta delega in atti;
– ricorrenti –

1822

contro

HERA S.P.A.

04245520376,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

Data pubblicazione: 01/07/2013

in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell’avvocato
AURELI MICHELE, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato TENTONI PIERO GIORGIO, giusta
delega in atti;

378/2010 della CORTE D’APPELLO

di BOLOGNA, depositata il 06/07/2010 r.g.n. 1084/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

21/05/2013

dal Consigliere Dott. ROSA

ARIENZO;
udito l’Avvocato MOCCI ERNESTO per delega LOMBARDINI
PAOLO e CAPARRINI CARLO;
udito l’Avvocato AURELI MICHELE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n.

controricorrente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6.7.2010, la Corte di Appello di Bologna dichiarava la cessazione della
materia del contendere tra la società FIERA p.a. e Bruschi Lorenzo e rigettava il gravame
proposto da Rattini Daniele e Quadrone Daniele avverso la sentenza di primo grado, con
la quale era stato respinto il ricorso di questi ultimi, inteso all’accertamento dell’illegittimità
dell’apposizione del termine ai rispettivi contratti di lavoro a tempo determinato, con

ed alla corresponsione delle retribuzioni maturate dalla data di cessazione di ogni singolo
rapporto a tempo determinato sino alla pronunzia giudiziale. Secondo la Corte territoriale, i
rapporti a tempo determinato, aventi decorrenza dal 18.3 fino al 17.7.2002 per il Quadroni
e dal 3.6 al 2.10.2002 per il Rattini, non potevano ritenersi stipulati in violazione della
normativa vigente in materia (d. Igs. 368/2001), in quanto assoggettati al regime transitorio
di cui all’art. 11, comma 2, del medesimo decreto legislativo e coerenti con le clausole del
c.c.n.l. stipulate ai sensi dell’art. 23 I. 56/87, ancora vigenti al 24 ottobre del 2001 e cioè
alla data di entrata in vigore del d. Igs 368/2001. Nella specie il c.c.n.l. del settore
Federambiente per i lavoratori delle aziende municipalizzate di igiene urbana si era
tacitamente rinnovato per un anno alla scadenza prefissata, secondo la clausola n. 5 di
tacita rinnovazione, per cui la nuova disciplina legislativa era derogata in via transitoria e
per l’anno 2002 da quella prevista dalle clausole del c.c.n.l. stipulate ai sensi dell’art. 23 I.
56/87. La Corte d’appello rilevava l’infondatezza del motivo con il quale i lavoratori si
dolevano del mancato riferimento alle ragioni tecnico organizzative, ritenendo che la fase
transitoria fosse cessata con la scadenza del contratto, indipendentemente dall’eventuale
tacito rinnovo. Osservava che le deleghe già esercitate dalla contrattazione collettiva
conservavano in via transitoria la loro efficacia e che pertanto doveva escludersi la
concorrente applicabilità della nuova disciplina che prevedeva la necessità dell’
indicazione per iscritto delle ragioni di carattere tecnico produttivo ed organizzativo
legittimanti la stipulazione a termine, essendo tale applicabilità esclusa implicitamente
dallo stesso decreto legislativo. Le assunzioni degli stagionali con la qualifica di operatori
ecologici erano avvenute in base alla contrattazione collettiva di settore (art. 9, commi 2 e
7, c.c.n.l. Federambiente dell’ottobre 1995, in attuazione dell’art. 23 I. 56/87) ancora
vigente nell’anno 2002 in forza della disciplina dettata dall’art. 5, comma 3, che ne aveva
previsto il rinnovo in mancanza di disdetta almeno tre mesi prima di una della parti.
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conseguente declaratoria di assunzione a tempo indeterminato e riammissione in servizio,

Nella specie non era intervenuta alcuna proroga alla scadenza, ma il contratto si era
rinnovato tacitamente in forza dell’automatismo inserito dai contraenti sociali. Per
completezza di motivazione, la Corte rilevava che il fenomeno delle punte stagionali, con
assunzione dei lavoratori che vantavano diritto di precedenza, era fenomeno ben
conosciuto dai lavoratori e che le singole assunzioni avevano integrato una mera modalità
attuativa dell’accordo sindacale aziendale del 30.5.1997, con la conseguenza che il
contenuto obiettivo del contratto non poteva non estendersi alle circostanze già note alle
reciproco affidamento delle parti contrattuali.
Per la cassazione di tale decisione ricorrono i lavoratori, affidando l’impugnazione a tre
motivi.
Resiste l’HERA s.p.a., con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, i ricorrenti denunziano violazione e/o falsa applicazione di norme di
diritto, in relazione all’art. 1 ed all’art. 11 del d. Igs. 368/2001, per errata declaratoria in
ordine alla non necessità dell’identificazione per iscritto delle motivazioni legittimanti
l’apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato, in relazione all’art. 360, n. 3,
c.p.c.. Viene dagli stessi contestata la ritenuta ultrattività delle clausole contrattuali a fronte
della disciplina transitoria sancita da art. 11 d. Igs. 368/2001 e si censura la mancata
considerazione della circostanza che in nessuna delle lettere di assunzione era fatta
menzione specifica e per iscritto delle motivazioni che avrebbero legittimato l’apposizione
del termine, la cui specificazione era necessaria in virtù di riferimenti giurisprudenziali, tutti
nel senso della necessità di giustificazione causale, al fine di evitare abuso nel ricorso ai
contratti a termine, costituendo quest’ultimo una deroga alla regola generale della durata
indeterminata del rapporto. Si richiamano principi che attengono alla tutela del lavoratore,
aventi come tali carattere imperativo, e viene censurata l’ erroneità della tesi dell’
inapplicabilità dell’art. 1 del d. Igs 368/2001, sostenuta dal giudice del gravame in
relazione ad ultrattività di clausole collettive ed alla sussistenza di un contesto di buona
fede e di affidamento delle parti.

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parti secondo il principio della interpretazione del contratto secondo buona fede, ossia del

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., omessa
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia in
relazione all’asserita non necessità di indicazione per iscritto delle motivazioni legittimanti
l’apposizione del termine nei contratti di lavoro subordinato. In parte il motivo ricalca i
rilevi già formulati con la prima censura e viene dai ricorrenti richiamata e riportata
giurisprudenza sulla cui base si rimarca che il nuovo sistema normativo ha sostituito il

contrattazione collettiva di cui alla legge 56/87.
Con il terzo motivo, i lavoratori si dolgono, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., della
violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d. Igs. n. 368/2001, del c.c.n.l.
Federambiente vigente ratione temporis e dell’art. 23 I. 56/87, sostenendo l’erroneità della
tesi della ultrattività delle causali che avevano giustificato l’apposizione del termine al
contratto di lavoro subordinato.
Il ricorso è infondato.
Deve, in primo luogo, evidenziarsi come il ricorso presenti profili di inammissibilità
connessi alla violazione del principio di autosufficienza, atteso che, in tema di ricorso per
cassazione, ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto al ricorrente dall’art. 366,
primo comma, n. 6, cod. proc. civ., di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti
processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti
oggetto di doglianza, è necessario che, in ossequio al principio sopra richiamato, si
provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento
del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di
cassazione, al fine di renderne possibile l’esame ( cfr. Cass. 9.4.2013 n. 8569, Cass.
23.3.2010 n. 6937, Cass.12.6.2008 n.15808, Cass. 3.2.2009 n. 2602, quest’ultima nel
senso che l’onere di riproduzione delle clausole contrattuali non riguardi le censure delle
parti sulle conseguenze delle clausole contrattuali, che siano per altro verso
autosufficienti).
I tre motivi, per la evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l’oggetto, sia
pure nella differente articolazione della deduzione di vizi di violazione di legge e di vizi
motivazionali, possono trattarsi congiuntamente,
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pregresso delle ipotesi tassative di cui alla legge 230/62, nonché quello della delega alla

E’ sufficiente richiamare, per confutare quanto dedotto dai ricorrenti in ordine alla
perdurante efficacia delle clausole collettive poste a fondamento della decisione, quanto
affermato da questa Corte con pronunzia del 4.8.2008 n. 21092, secondo cui in materia di
assunzione a termine dei lavoratori subordinati, l’art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n.
56, che attribuisce alla contrattazione collettiva la possibilità di identificare nuove ipotesi di
legittima apposizione del termine, continua a trovare applicazione anche a seguito
dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, che pure ne reca la formale abrogazione,

vigenza della legge del 1987 ed ancora in corso di efficacia al momento dell’entrata in
vigore del citato d.lgs. fino alla scadenza dei contratti collettivi, atteso che la disciplina
transitoria, desumibile dall’art. 11 del d.lgs. n. 368, ha proprio la finalità di garantire una
transizione morbida tra il vecchio ed il nuovo sistema (cfr. anche Cass.13.7.2010 n.
16424).
In sostanza (v. Cass. 21092/2008 in motivazione) il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11,
accanto alla “continuazione degli effetti”, fino alla scadenza, dei contratti individuali
conclusi in attuazione della normativa previgente, “in relazione agli effetti derivanti dalla
abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1” del citato art. 11, ha previsto, “in via
transitoria e salve diverse intese”, anche il “mantenimento” dell’efficacia “delle clausole dei
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi della citata L. n. 56 del 1987, art. 23
e vigenti alla data di entrata in vigore” del decreto legislativo,”fino alla data di scadenza”
dei contratti collettivi stessi. L’elemento letterale già indica chiaramente che le clausole
collettive legittimanti la apposizione del termine, in virtù della “delega in bianco” espressa
dal legislatore del 1987, conservano la loro medesima pregressa efficacia e che,
conseguentemente, anche la abrogazione della norma delegante è, in via transitoria,
eccezionalmente attenuata soltanto nella misura in cui restano validi gli effetti delle
deleghe già esercitate dalle parti collettive, all’entrata in vigore del decreto legislativo.
Nello stesso senso — è stato evidenziato – depone, poi, la ratio della norma, la quale,
proprio per garantire una transizione morbida tra vecchio e nuovo sistema, ha previsto il
“mantenimento” dell’efficacia delle clausole collettive in vigore, ovverosia la conservazione
degli stessi effetti pregressi nella loro pienezza, fino alla “data di scadenza” del c.c.n.l..
Orbene, nel quadro del regime transitorio delineato e della natura eccezionale della
normativa descritta, il Collegio, conformemente alla giurisprudenza di legittimità sopra
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in relazione alle clausole dei contratti collettivi di lavoro precedentemente stipulati sotto la

richiamata, ritiene che la “data di scadenza” del c.c.n.l. non possa che essere quella
chiaramente e formalmente fissata dalle parti collettive..
La “scadenza” del contratto richiamata dal D.Lgs. citato, art. 11, è allora e non può che
essere quella fissata specificamente e chiaramente dalle parti collettive e la disciplina
richiamata dai ricorrenti si riferisce a contratti regolati da art. 1 d. Igs 368 e non a quelli
regolati da disciplina transitoria. Nella specie, pertanto, la Corte del merito ha

aziende municipalizzate di igiene urbana si era tacitamente rinnovato per un anno alla
scadenza prefissata secondo la clausola n. 5 di tacita rinnovazione, per cui la nuova
disciplina legislativa era derogata in via transitoria e per l’anno 2002 da quella prevista
dalle clausole dei ccnI stipulate ai sensi dell’ad 23 della legge n. 56 del 1987.
In coerenza con tali premesse, è stato rilevato che le lettere di assunzione degli stagionali
integravano una mera modalità attuativa dell’accordo aziendale del 30.5.1997 e che il
contenuto obiettivo del contratto non poteva estendersi alle circostanze – di fatto e diritto —
già note alle parti ed indirettamente recepite nei singoli contratti individuali, dovendo in via
sussidiaria trovare applicazione il principio della interpretazione del contratto secondo
buona fede, in relazione al reciproco affidamento delle parti.

E nel caso considerato è

pacifico che la Nera spa aveva dato esecuzione all’accordo integrativo aziendale nel
rispetto della graduatoria per le assunzioni stagionali, nella quale i ricorrenti erano
utilmente inseriti, nel rispetto dell’iter procedimentale che prevedeva la precedenza nelle
assunzioni dei lavoratori stagionali nominativamente indicati aventi diritto di precedenza,
secondo modalità attuative sempre applicate fino ad allora e ben conosciute dalle parti. In
sostanza, era stata data nulla più che attuazione alla procedura di consultazione sindacale
con incontro con la rappresentanza sindacale, previo inoltro alle 00.SS. ed alle R.S.U. del
piano delle assunzioni stagionali e quindi le assunzioni dei ricorrenti rientravano nel
contesto procedimentalizzato previsto dal c.c.n.I., sulla base delle dichiarazioni di
disponibilità dei predetti alla assunzione quali stagionali per l’anno 2002.
Deve, pertanto, ritenersi che sul piano asseverativo, in tali casi, fosse unicamente richiesto
I’ assolvimento dell’onere della prova, imposto al datore di lavoro dallo stesso d. Igs.
368/2001, sulla concreta sussistenza (anche) delle ipotesi di legittima apposizione del
termine individuate dalla contrattazione collettiva, nonché delle condizioni, che
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correttamente evidenziato che il c.c.n.l. del settore Federambiente per i lavoratori della

giustificavano l’eventuale proroga, avendo in merito la giurisprudenza di questa Corte
reiteratamente affermato che l’attribuzione alla contrattazione collettiva, ex art. 23 della
• legge n. 56 del 1987, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a
quelli previsti dalla legge n. 230 del 1962 discende dall’intento del legislatore di
considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro
idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite

quelli impiegati a tempo indeterminato). Tale possibilità, discendente dalla richiamata
autorizzazione, prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di
collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di
lavoro o soggettive dei lavoratori, ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali
all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato
(cfr. Cass. 26.7.2004 n.14011 e, tra le tante, anche Cass. 7.3.2005 n. 4862, Cass. s. u.
2.3.2006 n. 4588).
Le considerazioni svolte consentono di disattendere le censure che negano la validità
ultrattiva delle causali previste dalle norme collettive che autorizzavano l’apposizione del
termine ai contratti di lavoro subordinato stipulati con la società, con specifico riguardo ai
profili evidenziati nel terzo motivo di censura, dovendo al riguardo osservarsi che il =l
Federambiente stipulato il 31.10.1995, nell’anno 2002 era ancora vigente per espressa
disposizione dell’art. 5 che ne aveva previsto il rinnovo di anno in anno, salva disdetta di
una delle parti, sino alla sostituzione con il successivo contratto collettivo. Tale fattispecie
è diversa da quella che si verifica in ipotesi di vacanza contrattuale, per la quale è, invece,
pacifico che i contratti a termine stipulati successivamente alla data di scadenza non
possano rientrare nella disciplina transitoria prevista dall’art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001
sono interamente soggetti al nuovo regime normativo, senza che possa invocarsi
l’ultrattività delle pregresse disposizioni per il periodo di vacanza contrattuale collettiva,
ponendosi tale soluzione in contrasto con il principio secondo il quale i contratti collettivi di
diritto comune operano esclusivamente entro l’ambito temporale concordato dalle parti ( v.
al riguardo, con riferimento a fattispecie di stipulazione di contratti a termine nel settore
postale, ma utilmente richiamabile, Cass. 13.7.2010 n. 16424).

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della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a

Conclusivamente, le ragioni esposte dalla Corte d’appello, riferite, per quanto sopra detto,
anche alla sussistenza di un reciproco affidamento delle parti circa l’applicabilità della

modalità di assunzione demandata alla contrattazione integrativa aziendale dalle norme
collettive nazionali, sostengono idoneamente la pronunzia adottata e le censure articolate
non colgono nel segno laddove mirano ad affermare la immediata ed incondizionata
operatività del d. lgs 369/2001, senza adeguata valutazione degli effetti della disciplina
transitoria prevista dallo stesso decreto.
li ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza dei ricorrenti si liquidano
nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite del
presente giudizio, liquidate in euro 50,00 per esborsi ed in euro 3500,00 per compensi
professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 21.5.2013

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