Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16450 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 10/06/2020, dep. 30/07/2020), n.16450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28373-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERAIT, DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO SRA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 905/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 18/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’agenzia delle entrate, quale ricorrente nel procedimento in oggetto, ha depositato in data 17.10.2019 istanza perchè la Corte dichiari l’estinzione del procedimento ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 8, per definizione agevolata della lite.

In questa prospettiva evidenziava che Fallimento s.p.a. (OMISSIS), aveva presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 6 richiamato provvedendo al versamento delle somme dovute nei termini di legge.

Devono pertanto ritenersi sussistenti le condizioni per l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del procedimento; spese compensate.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

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