Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16450 del 27/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/07/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 27/07/2011), n.16450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BILLA A.G. SEDE SECONDARIA IN ITALIA, in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell’avvocato MARGHERITA

VALENTINI, rappresentata e difesa dall’avvocato PEPE FERNANDO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato VESCI GERARDO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati PUGLIESE ANTONIO,

PUGLIESE PAOLO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 726/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 06/08/2008 R.G.N. 1137/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato PICCOLO GIUSEPPE per delega PEPE FERNANDO;

udito l’Avvocato MAURIZIO SANTORI per delega VESCI GERARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 30 novembre 2007. Il Tribunale di Sanremo respingeva la domanda del M. diretta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa irrogatogli dalla società BILLA A.G. il 25 luglio 2006, e delle precedenti sanzioni disciplinari.

Proposto appello dal M. e radicatosi il contraddittorio, all’udienza di discussione l’appellante eccepiva l’esistenza di giudicato esterno, costituito da altra sentenza del Tribunale di Sanremo (del 27 marzo 2007) con cui, dichiarata l’illegittimità del distacco (20.6.02) del M. dalla filiale di (OMISSIS) a quella di (OMISSIS), venne accertata la persistenza del rapporto di lavoro subordinato a tale data.

La Corte d’appello di Genova, con sentenza depositata il 6 agosto 2008, riteneva che tale ultima pronuncia, passata in giudicato, avendo disposto “la reintegrazione del M. nelle mansioni di capo macelleria presso la Filiale di Sanremo”, aveva anche definitivamente accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tale data (27 marzo 2007) con la conseguente inefficacia del licenziamento precedentemente intimato e di cui si discuteva.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società BILLA A.G., affidato a quattro motivi. Resiste il M. con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente respingersi l’eccezione di nullità della procura, sollevata dal controricorrente e neppure riformulata in sede di discussione, per dedotta non veridicità delle sottoscrizione apposte dai deleganti, in assenza di proposizione di querela di falso (Cass. 25 settembre 2006 n. 20783).

1- Con primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. per avere la corte territoriale attribuito valore di giudicato esterno alla citata sentenza 27 marzo 2007 del Tribunale di Sanremo, avente ad oggetto unicamente il provvedimento di distacco del M. presso la filiale di (OMISSIS), e dunque un diverso petitum ed una diversa causa petendi.

2.- Il motivo è fondato ed assorbe l’intero ricorso.

Questa Corte ha più volte affermato che l’autorità del giudicato sostanziale opera solo entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione, e presuppone che tra la causa precedente e quella in atto vi sia identità di soggetti, oltre che di “petitum” e “causa petendi” (Cass. 20 aprile 2011 n. 9043, Cass. 16 marzo 2007 n. 6293, Cass. 19 luglio 2005 n. 15222, Cass. 30 luglio 2004 n. 14593).

Nella specie il precedente giudizio del cui giudicato si controverte, aveva indubbiamente diverso petitum e causa petendi: l’illegittimità del distacco del M. presso la filiale di Alassio disposta dalla società il 20 giugno 2002, rispetto alla declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa irrogatogli dalla società BILLA A.G. il 25 luglio 2006, e delle precedenti sanzioni disciplinari. Per tale ragione non poteva avere autorità di giudicato esterno.

Nè rileva, come deduce il M., che il giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile.

Come emerge dalla stessa pronuncia 11 aprile 2008 n. 9544 di questa Corte, citata dal controricorrente, il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre non solo il dedotto ma anche il deducibile solo in relazione al medesimo oggetto, rilevando le ragioni giuridiche e di fatto che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia, come chiarito dalle sezioni unite di questa Corte (sentenza 17 dicembre 2007 n. 26482).

Nella specie, essendo pacifico che la questione non formò oggetto esplicito di quel giudizio, non può ritenersi che la persistenza del rapporto di lavoro nel 2007 costituisca premessa logica ed essenziale dell’accertamento di illegittimità del provvedimento di distacco adottato dal datore di lavoro nel lontano 2002, sicchè il dispositivo: “ordina la reintegrazione nelle mansioni di capo macelleria presso la filiale di Sanremo”, non essendo sorretto da alcun supporto motivazionale circa l’esistenza di un rapporto dì lavoro alla data della pronuncia, non risulta idoneo, di per sè, a formare giudicato sul punto, posto che la portata del giudicato, sia esso giudicato esterno od interno, va effettuata con riferimento non soltanto al dispositivo della sentenza, ma anche alla motivazione di quest’ultima, Cass. 23 novembre 2005 n. 24594, Cass. 18 gennaio 2007 n. 1093.

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, con rinvio, anche per le spese, alla corte d’appello in dispositivo indicata, che si atterrà, per l’ulteriore esame della causa, ai principi sopra enunciati.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011

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