Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16450 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 13/07/2010), n.16450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

M.A., elett.te dom.to in Roma, alla via Nicolo Porpora n.

9, presso lo studio dell’avv. Elefante Tullio, dal quale è rapp.to

e difeso, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia n. 80/2007/30 depositata il 10/12/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 27/5/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso

aderendo alla relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da M.A. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Milano n. 206/7/2005 aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso il diniego di rimborso dell’imposta Irap versata per gli anni 2000-2003. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 27/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9. La CTR avrebbe erroneamente accolto l’appello senza tenere conto dell’adesione del contribuente al condono.

La censura è fondata – limitatamente agli anni 2000/2002 – alla luce del principio affermato da questa Corte (sent. n. 25239/2007) secondo cui la definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289 preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asserita-mente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, IRAP); tale principio è stato enunciato non già sulla base della incompatibilità assoluta tra l’istanza di rimborso e la domanda di condono, ma sulla specifica previsione secondo cui “la definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate”, anche ai fini Irap (art. 7 comma 13, ultima parte e art. 9, comma 9, ultima parte, di identico tenore). Il tenore identico delle previsioni di cui all’art. 7 e all’art. 9, rende irrilevante la circostanza che il contribuente avrebbe presentato istanza di accertamento con adesione e non istanza di condono.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2. La CTR avrebbe erroneamente escluso l’assoggettabilità all’Irap dell’attività del M. in quanto “esercitata con redditi medi e senza lavoratori subordinati.

La censura è fondata. In tema di IRAP, l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l”‘id quod plerumque accidit”, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Sent. 3678 del 16/02/2007).

La decisione impugnata non si è attenuta a tali principi laddove afferma di aderire all’indirizzo secondo cui “l’Irap è dovuta dai professionisti quando l’eterorganizzazione può funzionare in modo tendenzialmente autonomo rispetto all’apporto intellettuale del singolo professionista”, ed ha valutato la posizione del M. secondo tale teoria.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA