Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16450 del 05/08/2016
Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 03/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16450
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLA Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15524-2011 proposto da:
S.I., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 38,
presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SINOPOLI, rappresentato e
difeso dall’avvocato BRUNO SIMEONI giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI UDINE in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
AGENZIE DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI UDINE UFFICIO
CONTROLLI, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI UDINE
UFFICIO TERRITORIALE UDINE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 54/2010 della COMM.TRIB.REG. del Friuli
Venezia Giulia, depositata il 19/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/05/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO IMMACOLATA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nei confronti di S.I. vennero emessi cinque avvisi di accertamento relativi agli anni 1997-2000 sulla base di p.v.c. nel quale si esponeva l’omessa fatturazione, contabilizzazione e dichiarazione di ricavi per importi corrispondenti agli accreditamenti (nella quasi totalità versamenti di assegni emessi o girati da tale R.) su c/c bancario intestato al contribuente e omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura, contabilizzazione e dichiarazione di costi per importi corrispondenti ai prelevamenti a mezzo di assegni tratti sul medesimo c/c (per la quasi totalità emessi al proprio ordine e girati da tale R.). Propose ricorsi il contribuente deducendo che la movimentazione era relativa a rapporti finanziari consistiti in prestiti e restituzioni e che l’ipotesi degli acquisti e vendite non appariva compatibile con la circostanza che la controparte dei movimenti era sempre il medesimo soggetto (non aveva alcun senso logico-economico sostenere che il ricorrente acquistava e rivendeva dal R.). La CTP, riuniti i ricorsi, li accolse parzialmente dichiarando non dovuta l’IVA per i periodi di imposta in questione. Proposero appello l’Ufficio ed appello incidentale il contribuente. La Commissione Tributaria Regionale del Friuli – Venezia Giulia accolse parzialmente l’appello dell’Ufficio e parzialmente quello incidentale sulla base della seguente motivazione,per quanto rileva nella presente sede.
La dichiarazione rilasciata dal contribuente non appare convincente nelle motivazioni fornite a giustificazione dei movimenti bancari. La dichiarazione del contribuente risulta inadeguata a fornire la prova contraria di quanto risultante dal p.v.c. “non avendo fornito la dimostrazione che i movimenti finanziari contestati non si riferiscono ad operazioni imponibili, salvo negare che ci possa essere una base logica all’ipotesi di operazioni sia di acquisto che di vendita tra il contribuente e il R.”.
Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Osserva il ricorrente che la CTR non indica le ragioni per le quali la dichiarazione rilasciata dal contribuente non sarebbe convincente e tale insufficienza motivazionale emerge in particolare nel momento in cui il giudice tributario evidenzia che nulla era emerso nel giudizio perchè nulla poteva emergere una volta che l’istanza di CTU era stata disattesa. Aggiunge che la veridicità dell’affermazione secondo cui le movimentazioni sul conto erano riconducibili a transazioni finanziarie e non all’attività imprenditoriale non risulta messa in dubbio da alcuna “evidenza” contrastante e che il pareggio nel tempo dei movimenti finanziari e l’assenza di elementi riconducibili a movimenti commerciali avrebbe richiesto una motivazione ben più corposa.
Il motivo è infondato. La conclusione del giudice tributario in termini di inidoneità della dichiarazione del contribuente a destituire di fondamento l’assunto dell’Ufficio deriva dal rilievo della mancata dimostrazione della non riferibilità ad operazioni imponibili della movimentazione bancaria. Quanto alla valutazione in termini di non esaustività dell’istruzione per non essere stata disposta CTU trattasi di aspetto riservato all’apprezzamento del giudice di merito e non sindacabile nella presente sede di legittimità, come anche rimessa alla valutazione del giudice di merito è la “veridicità” della dichiarazione del contribuente in ordine alla riconducibilità a transazioni finanziarie delle movimentazioni bancarie.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, artt. 2729 e 2697 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Osserva il ricorrente che la presunzione legale in questione può essere vinta anche da una presunzione semplice e che la CTR, non considerando l’intrinseco contenuto di verità delle dichiarazioni rese dal contribuente, fa assurgere a presunzione legale assoluta quella che è una presunzione legale relativa. Aggiunge che le dichiarazioni del contribuente sono state considerate irricevibili perchè rese dal contribuente e non da terzi e che l’inversione dell’onere della prova non può essere spinto fino all’annullamento del valore di ogni dichiarazione resa dalla parte.
Il motivo è inammissibile. La censura non intercetta la ratio decidendi la quale non è nel senso che la CTR ha in linea di principio escluso la rilevanza delle dichiarazioni rese dal contribuente in quanto non rese da un terzo ma è nel senso che tali dichiarazioni sono inidonee ad integrare la prova contraria rispetto alla presunzione alla base dell’accertamento tributario per non avere il contribuente “fornito la dimostrazione che i movimenti finanziari contestati non si riferiscono ad operazioni imponibili, salvo negare che ci possa essere una base logica all’ipotesi di operazioni sia di acquisto che di vendita tra il contribuente e il R.”. In tal modo la decisione impugnata resta coerente all’insegnamento di questa Corte secondo cui il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 5001, art. 32, prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi e a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici (Cass. 30 novembre 2011, n. 25502).
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in Euro 3.915,00 per compenso, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016