Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16450 del 04/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/07/2017, (ud. 04/05/2017, dep.04/07/2017),  n. 16450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15636-2016 proposto da:

TECNOMEDITERRANEA SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO, 13,

presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHES1 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DI STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

nonchè contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONI SPA, in persona del Direttore

Regionale Lazio, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE

QUATTRO FONTANE 10, presso lo studio dell’avvocato LUCIO GHIA, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6781/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALI di ROMA, depositata il 16/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2017 dal Consigliere Don. SOLAINI LUCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, illustrato da memoria, nei cui confronti sia il concessionario della riscossione – che ha prodotto memoria – che l’ente impositore hanno resistito con controricorso, la società contribuente impugnava la sentenza della CTR del Lazio, relativa all’impugnativa degli estratti di ruolo riferiti a cartelle di pagamento per crediti tributari dovuti al mancato pagamento della tassa automobilistica per il periodo 2003 – 2006, lamentando la violazione degli artt. 100 e 115 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 139 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, in riferimento alle notifica delle cartelle di pagamento oggetto d’impugnazione, erroneamente i giudici d’appello hanno ritenuto che in caso di notifica al portiere non fosse necessario l’invio della seconda raccomandata informativa; inoltre, non era vero, quanto sostenuto dalla CTR che l’estratto di ruolo è un atto, non impugnabile autonomamente, in quanto atto interno, ma solo unitamente alla cartella notificata, e ciò in conformità al recente ma consolidato orientamento di questa Corte, proprio nell’ipotesi di notifica invalida della cartella; infine, la società contribuente ha contestato che avesse l’onere di chiamare in giudizio anche l’ente impositore Regione Lazio, in quanto, era il concessionario della riscossione che avrebbe dovuto chiamarlo in garanzia, se lo avesse ritenuto opportuno.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

L’articolato motivo di censura è infondato.

Innanzitutto, per quanto riguarda la necessità dell’invio della seconda raccomandata informativa, per le cartelle notificate a mezzo posta ordinaria, il D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, “Questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 – cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario. Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale della L. n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20,, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e delle singole leggi d’imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interessa alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. D.M. 9 aprile 2001, art. 39, (cfr. Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone anche del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26 il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo” (Cass. ord. n. 3254/16, 12083/16, 23341/15, 6959/15, 16949/14, 9111/12, 17598/10, secondo Cass. n. 6377/14, in caso di notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la disciplina applicabile è dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario, per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. n. 890 del 1982 attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario, ex art. 140 c.p.c., pertanto, non è necessario l’invio della raccomandata informativa – Cass. n. 12181/13 -). Sulla specialità della notifica, il D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, rispetto al D.P.R. n. 600 del 1972, art. 60, v. Cass. nn. 3254/16, 23341/15).

Tanto è sufficiente per superare gli articolati rilievi difensivi esposti, sul punto, dalla parte contribuente, sia in riferimento alle notifiche ricevute dal portiere che a quelle ricevute da un addetto alla ricezione degli atti.

Pertanto, poichè la notifica della cartella è stata nel caso di specie rituale, vale l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “In tema di contenzioso tributario, l’estratto di ruolo, che è atto interno all’Amministrazione, non può essere oggetto di autonoma impugnazione, ma deve essere impugnato unitamente all’atto impositivo, notificato di regola con la cartella, in difetto non sussistendo interesse concreto e attuale ex art. 100 c.p.c., ad instaurare una lite tributaria, che non ammette azioni di accertamento negativo del tributo” (Cass. n. 6610/13), infatti, consentire l’autonoma impugnazione dell’estratto di ruolo, legittimerebbe una surrettizia riapertura dei termini decadenziali per impugnare l’atto impositivo; nel caso di specie, infatti, non ricorre l’ipotesi di cui alla sentenza di questa Corte a sezioni unite n. 19704/15, che affronta la tematica dell’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo in caso di notifica invalida.

In riferimento, invece, alla notifica all’ente impositore, costituito nella fattispecie dalla Regione Lazio, la stessa non era necessaria, infatti, “In tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario per la riscossione per motivi che attengono alla mancata notifica degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l’omessa notifica dell’atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo ed essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore. (Fattispecie relativa a cartella di pagamento avente ad oggetto tasse automobilistiche)” (Cass. nn. 9762/14, 1532/12, 22729/16).

Infine, con riferimento alla questione di legittimità costituzionale, proposta dalla società contribuente, ad avviso del Collegio tale questione risulta manifestamente infondata, in quanto rientra nella discrezionalità del Legislatore regolamentare le modalità di notifica degli atti giudiziari e amministrativi in generale, e in via di specialità quelli tributari, secondo una ratio semplificatoria dei meccanismi notificatori.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna la società contribuente a pagare sia ad Equitalia Servizi di riscossione SpA, in persona del legale rappresentante pt, sia all’Agenzia delle Entrate, le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di Euro 1.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge, in favore di Equitalia Servizi di Riscossione SpA, e oltre spese prenotate a debito in favore dell’Agenzia delle Entrate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2017

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