Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1645 del 27/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 27/01/2010), n.1645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DI DOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8110-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI CITTA’ DI CASTELLO;

– intimato –

sul ricorso 10679-2006 proposto da:

FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI CITTA’ DI CASTELLO, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO

NISI con studio in CITTA’ DI CASTELLO (PG) C.SO VITTORIO EMANUELE 38,

(avviso postale), giusta delega in calce;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 110/2004 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 18/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI DOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GIACOBBE, che si riporta agli atti

e chiede l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE UMBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro e l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale dell’Umbria dep. il 18/01/2005, confermativa della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia che aveva accolto il ricorso della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola avverso il silenzio rifiuto della Direzione Regionale delle Entrate per l’Umbria.

Si dolgono i ricorrenti di violazione di legge e vizio motivazionale.

La contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale cui l’Ufficio resiste con controricorso La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti.

E’poi di preliminare esame il motivo di ricorso incidentale con cui la Fondazione censura la sentenza impugnata di violazione di legge, D.Lgs n. 546 del 1993, art. 51, e di omessa motivazione sulla dedotta inammissibilità dell’appello per essere stato proposto il 23/03/2004 oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza avvenuta il 24/10/2003.

L’Ufficio contesta il motivo assumendo che la notifica predetta era stata effettuata non alla Direzione Regionale dell’Umbria ma all’Agenzia delle Entrate Ufficio Città di Castello, che non era parte processuale, con la conseguenza che non poteva decorrere il termine breve.

Il rilievo della contribuente è infondato in quanto la notificazione della sentenza di primo grado alla Agenzia delle Entrate Ufficio di Città di Castello che non era parte processuale nel predetto giudizio,come da deduzioni dell’Ufficio, non poteva certo far decorrere nei confronti della Direzione Regionale delle Entrate il termine breve per proporre il gravame.

Pertanto l’appello proposto nel termine di cui all’art. 327 c.p.c. deve ritenersi tempestivo.

Infondato è però il motivo di ricorso dell’Ufficio che assume l’inesistenza di un atto impugnabile a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. g), in quanto la richiesta di rimborso sarebbe stata rivolta ad Ufficio incompetente o meglio inesistente in quanto la Sezione Staccata di Perugia era stata già soppressa con D.M. pubblicato sulla G.U. del 4/12/1999, laddove avrebbe dovuto essere presentata all’Ufficio delle Entrate di Città di Castello.

Invero questa Corte (Cass. n. 16896/09, n. 1440/2006) ha osservato che per il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 la richiesta di rimborso dell’imposta sui redditi eventualmente versata in eccedenza va rivolta non già’ all’Ufficio delle imposte dirette ma alla Direzione Regionale delle Entrate (subentrata all’Intendenza di Finanza, originariamente prevista, a seguito della nuova articolazione organizzativa che ha interessato il Ministero delle Finanze dopo la L. 29 ottobre 1991, n. 358) per cui detta Direzione, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10, (a mente del quale “sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l’ufficio del Ministero delle finanze..,che ha emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto”) è anche l’unico ufficio del Ministero passivamente legittimato a rispondere, innanzi al giudice tributario adito dal contribuente, del provvedimento esplicito od implicito da essa adottato in ordine a detta istanza. Ora se da una parte non si contesta l’effettiva ricezione della istanza di rimborso, dall’altra non appare sostenibile che la Sezione Staccata sia Ufficio diverso e pertanto incompetente rispetto alla Direzione Regionale delle Entrate, sì da potersi validamente richiamare la giurisprudenza di questa Corte in tema di istanza di rimborso rivolta ad ufficio incompetente (Cass. n. 13194/2004).

Non appare pertanto necessario fare riferimento alla buona fede del contribuente in ordine alla individuazione dell’ufficio competente,come invece fa la CTR onde la relativa motivazione deve intendersi corretta nel senso di cui sopra.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Riunisce il ricorso principale e quello incidentale e rigetta entrambi i ricorsi. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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