Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1645 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/01/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 26/01/2021), n.1645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12910/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

P.L.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 671/02/2018 della Commissione tributaria

regionale del MOLISE, depositata in data 16/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2009, la CTR molisana con la sentenza in epigrafe indicata rigettava l’appello dell’amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado dichiarando la nullità dell’atto impositivo per difetto di delega in capo al funzionario che l’aveva sottoscritto mancando, sull’atto prodotto dall’Ufficio, l’indicazione del termine di validità della delega.

2. Avverso la citata sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorsi per cassazione affidato a tre motivi, cui non replica l’intimato.

3. Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione dell’artt. 112 c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24. Sostiene la ricorrente che la CTR aveva pronunciato d’ufficio su una questione, quella della validità della delega di firma, mai prospettata dalla parte contribuente che si era limitata ad eccepire, con l’originario ricorso, che la delega non era stata nè allegata all’avviso di accertamento nè in esso riprodotto.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. E’ fermo principio giurisprudenziale quello secondo cui “il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione (“petitum” e “causa petendi”) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato). Ne consegue che il vizio in questione si verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato” (Cass. n. 455 del 2011); con specifico riferimento al giudizio tributario, caratterizzato dall’introduzione della domanda nella forma della impugnazione dell’atto fiscale per vizi formali o sostanziali, si è precisato che “l’indagine sul rapporto sostanziale non può che essere limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che, ove il contribuente deduca specifici vizi di invalidità dell’atto impugnato, il giudice deve attenersi all’esame di essi e non può, “ex officio”, annullare il provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al giudizio, in quanto tali ulteriori profili di illegittimità debbono ritenersi estranei al “thema controversum”, come definito dalle scelte del ricorrente. L’oggetto del giudizio, come circoscritto dai motivi di ricorso, può essere modificato solo nei limiti consentiti dalla disciplina processuale e, cioè, con la presentazione di motivi aggiunti, consentita però, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 24, nel solo caso di “deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione”” (Cass. n. 19337 del 2011; conf. Cass. n. 28680 del 2005, n. 6620 del 2009, n. 15769 del 2017).

4. Orbene, la CTR ha violato i suddetti principi avendo pronunciato su una ragione di invalidità dell’atto impositivo, ovvero il difetto di delega in capo al funzionario che aveva sottoscritto l’avviso di accertamento, che la parte contribuente aveva proposto con il ricorso introduttivo, ma a cui aveva rinunciato nel corso dello stesso. Invero, a pag. 2 della sentenza della CTP di Campobasso, allegata per autosufficienza al ricorso, si legge che il ricorrente dichiarò nel corso del giudizio di primo grado di rinunciare “al primo motivo di doglianza circa la nullità dell’avviso per omessa sottoscrizione dell’atto da parte del direttore dell’Ufficio”. La doglianza, pertanto, non poteva formare oggetto del processo d’appello anche per la dirimente ragione che il contribuente neppure si costituì in tale grado di giudizio, ove avrebbe dovuto contestare la statuizione resa sul punto dalla CTP. Ne consegue che il giudice di appello non poteva pronunciare su una questione non rilevabile d’ufficio ed ormai definitivamente esclusa dal thema decidendum.

5. Peraltro, come correttamente dedotto con il mezzo di cassazione in esame, con l’originario ricorso il contribuente, dopo aver premesso che l’atto impositivo poteva essere firmato dal direttore dell’ufficio o da un impiegato della carriera direttiva e che nella specie ricorreva la seconda ipotesi, lamentò, con l’eccezione riprodotta per autosufficienza a pagina 10 del ricorso, che all’avviso di accertamento “non (era) stato allegato alcuna delega nè tantomeno riportato il suo contenuto”, senza nulla obiettare, quindi, sulla validità della stessa.

6. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’assorbimento del secondo, con cui viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e del terzo, con cui viene dedotta la violazione e falsa applicazione della medesima disposizione legislativa ma “in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 e ss. c.c., nonchè della L. n. 241 del 1990, art. 3”; motivi diretti entrambi a censurare nel merito la statuizione d’appello.

7. La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio alla competente CTR per l’esame dei motivi rimasti assorbiti e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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