Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1645 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/01/2017, (ud. 29/09/2016, dep.23/01/2017),  n. 1645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.P., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Loris Codato;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questo domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2536/14 in

data 12 novembre 2014.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 29

settembre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi l’Avv. Giulio Valenti, per delega dell’Avv. Loris Codato e

l’Avvocato dello Stato Fabio Tortora;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per

l’inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza n. 1184/2010 il Tribunale di Padova ha respinto l’opposizione proposta da M.P. avverso le ordinanze nn. 97014 e 95427 del 10 gennaio 2009, con le quali il dirigente dell’Ufficio riciclaggio del Ministero dell’economia e delle finanze gli aveva irrogato la sanzione amministrativa di Euro 7.089 per violazione della L. 5 luglio 1991, n. 197, art. 1, comma 1 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio), per avere acquisito in trasferimento e successivamente trasferito denaro contante per un importo complessivo di Euro 312.860 senza il tramite di intermediari abilitati.

2. – La Corte d’appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 12 novembre 2014, ha rigettato il gravame del M..

2.1. La Corte territoriale ha condiviso l’interpretazione recepita dal primo giudice, ribadendo che della L. n. 197 del 1991, art. 1, non annette alcun rilievo alle ragioni in forza delle quali il trasferimento di denaro viene compiuto, la condotta vietata essendo il trasferimento a qualsiasi titolo, e non soltanto a titolo di passaggio di proprietà.

Quanto alla deduzione relativa alla “buona fede” del M., la Corte distrettuale l’ha ritenuta inammissibile, in quanto nuova, siccome non fatta oggetto di alcun motivo di opposizione in primo grado.

La Corte d’appello ha altresì giudicato non in linea con il motivo di opposizione formulato dinanzi al Tribunale la doglianza, articolata con il secondo motivo di appello, relativa all’ingiustizia di ravvisare nella condotta dell’incolpato una doppia violazione, con applicazione di una duplice sanzione, per avere acquistato in trasferimento e per avere poi trasferito la somma di denaro.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello, notificata il 23 dicembre 2014, il M. ha proposto ricorso, con atto notificato il 21 febbraio 2015, sulla base di un motivo.

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo (violazione di legge; violazione della L. n. 197 del 1991, art. 1; difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei fatti oggetto di contestazione) ci si duole che la Corte d’appello abbia ritenuto che la mera detenzione del denaro da parte del M., riconosciuto semplice depositario, concretasse sia l’ipotesi di acquisizione in trasferimento che quella di trasferimento dello stesso denaro, in tal modo confermando la legittimità della doppia sanzione irrogata al ricorrente, per avere dapprima ricevuto le somme di denaro dai clienti della Chiara Commerciale e per avere successivamente consegnato le medesime a I.L., amministratore della stessa società, e ciò nonostante il M. si sia limitato a custodire il denaro nell’interesse del legale rappresentante della venditrice. Da parte del M. – si sostiene – non vi sarebbe stata, nella specie, alcuna condotta di appropriazione o impossessamento del denaro contante che possa implicare una disponibilità dello stesso idonea a porre in essere operazioni di trasferimento.

2. – Il motivo è infondato.

In tema di normativa diretta a limitare l’uso del contante nella transazioni e a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, il divieto posto dal D.L. n. 143 del 1991, art. 1, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 1991, di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori ad Euro 12.500, senza ricorrere ad intermediari abilitati, riguarda il trasferimento “a qualsiasi titolo” tra soggetti diversi.

Ne deriva che ai fini della sussistenza dell’illecito – per il quale non costituisce circostanza esimente la liceità dell’operazione sottostante e la struttura causale del negozio giuridico ad esso correlato – è sufficiente che si realizzi la semplice traditio del denaro tra soggetti diversi, i quali si rendono quindi entrambi responsabili della violazione, non occorrendo che il trasferimento comporti una autonoma, e finale in base al negozio sottostante, disponibilità del denaro in capo al soggetto percettore.

Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha riconosciuto la responsabilità dell’ingiunto. Difatti è rimasto accertato che il M. – nell’ambito di un rapporto commerciale continuativo, quale carrozziere, con la società Chiara Commerciale s.r.l., che gli aveva commissionato riparazioni di autovetture usate – ha direttamente ricevuto dai clienti della società somme di denaro contante per l’importo complessivo di Euro 312.860 per la vendita delle autovetture esposte nella sua carrozzeria e di proprietà della società, somme che poi egli, nell’adempimento del mandato ricevuto, ha riconsegnato all’amministratore e legale rappresentante della società.

Non rileva, quindi, che quelle somme di denaro contante non fossero di definitiva spettanza dell’ingiunto, e che questi non abbia provveduto ad utilizzarle nel proprio interesse o a depositarle in conto corrente o in libretti di risparmio bancari; è sufficiente, ai fini della sussistenza dell’illecito, che egli, nell’ambito del mandato ricevuto, si sia reso depositario del denaro corrisposto dagli acquirenti delle autovetture di proprietà della società Chiara Commerciale.

Non coglie la ratio decidendi, ed è inammissibile, la parte del motivo con cui ci si duole che sia stata confermata “la legittimità della doppia sanzione comminata al ricorrente, sia per avere ricevuto le somme di denaro dai clienti della Chiara Commerciale s.r.l., sia per aver successivamente consegnato le medesime somme al sig. I.”. La critica svolta, infatti, non si correla alla statuizione contenuta nella sentenza impugnata, con la quale la Corte territoriale ha rilevato che il motivo di appello non si poneva in linea con il motivo di opposizione formulato in primo grado, ove ci si lamentava della mancata applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 8 e così del mancato computo della sanzione secondo il criterio del cumulo giuridico.

3. – Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente Ministero, che liquida in complessivi Euro 1.500 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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