Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16449 del 27/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/07/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 27/07/2011), n.16449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

K.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VALADIER 53, presso lo studio dell’avvocato DE BENEDICTIS CATALDO

MARIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALLEGRA

ROBERTO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5202/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/09/2006 R.G.N. 10031/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato CALIULO LUIGI per delega PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per accoglimento per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

K.M.P. aveva chiesto la condanna dell’Inps al pagamento della somma di Euro 8.259,32 a titolo di accessori sulla pensione di reversibilità spettante alla dante causa T.P. H., erogatale con decorrenza dal marzo 1975 a seguito di domanda presentata il 4.2.85. Il Tribunale di Roma rigettava la domanda accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Inps.

La sentenza veniva parzialmente riformata dalla locale Corte d’appello, che condannava l’Istituto al pagamento degli accessori dal 26.9.86 pari ad Euro 2.229,61, ritenendo che fossero prescritti gli accessori anteriori a quella data, ossia per tutto il periodo anteriore al decennio dall’atto interruttivo del 26.9.96 cui era seguita la notifica del ricorso il 21.2.2003.

Avverso detta sentenza la K. propone ricorso con un motivo illustrato da memoria.

Resiste l’Inps con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Censurando la sentenza per violazione degli artt. 429 e 442 cod. civ. nonchè degli artt. 2934, 2943, 2944, 2945 e 2946 c.c., si assume essere stato trascurato un precedente atto interruttivo sugli accessori, di cui lo stesso Istituto avrebbe fatto menzione, ossia l’atto del 16.12.1993. Si riporta in ricorso la lettera dell’Inps in cui si da atto di domanda di prestazione del 16.51994. Il medesimo atto interruttivo varrebbe anche per la rivalutazione monetaria.

Il ricorso non merita accoglimento.

Lamenta la ricorrente che non si sia tenuto di un ulteriore atto interruttivo della prescrizione degli interessi che sarebbe datato 16.12.93 e di cui l’Istituto stesso avrebbe fatto menzione nella lettera del 22.8.96.

Nel prosieguo del ricorso si riporta il contenuto di tale missiva, nella .quale però si fa riferimento ad una istanza diversa e cioè alla “domanda presentata dalla S.V. in data 16.5.1994, intesa ad ottenere la prestazione di cui all’oggetto …”.

Tale essendo il tenore del ricorso, non è dato evincere la prova dell’invocato atto interruttivo del 16.12.1993.

In ogni caso risulta dallo svolgimento del processo della sentenza impugnata che l’atto interruttivo invocato nell’atto d’appello, per ottenere la riforma della sentenza di primo grado di integrale rigetto per prescrizione, era solo quello del 26.9.96 data dell’istanza al Comitato provinciale di Trieste.

Inoltre il conteggio degli interessi liquidati in sentenza fu effettuato dalla stessa ricorrente, su invito della Corte territoriale, e quindi la medesima li calcolò evidentemente senza tenere conto dell’atto interruttivo che adesso invoca con il presente ricorso.

Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nel testo anteriore alle modifiche del 2003, non applicabili ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011

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