Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16449 del 13/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 13/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 13/07/2010), n.16449
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
R.M.A., elett.te dom.to in Roma, alla via De Carolis
31, presso lo studio dell’avv. Sola Vito, dai quale è rapp.to e
difeso, giusta procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio n. 553/2007/40 depositata il 12/12/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 27/5/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso
aderendo alla relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da R.M.A. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Latina n. 1165/5/2005 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento Irap 1999. La CTR, escludendo l’efficacia retroattiva del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis, riteneva tardiva la notifica della cartella di pagamento.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso la contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 27/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. 11 P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5 bis e art. 5 ter. La CTR avrebbe erroneamente escluso la efficacia retroattiva del disposto del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 ter.
La censura è fondata alla luce dei principi espressi da questa Corte (da ultimo Sentenza n. 15313 del 30/06/2009) secondo cui in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, la legittimità della pretesa erariale è subordinata, alla luce dell’intervento legislativo realizzato con il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 156, alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendo l’ordinamento garantire l’interesse del medesimo contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni.
Siffatta regola è applicabile anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della detta Legge Di Conversione n. 156 del 2005 che concernano le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 (D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, lett. b)), salvo che si tratti di dichiarazioni per la cui liquidazione i ruoli siano stati formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010