Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16449 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 10/06/2021), n.16449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICARONI Elisa – rel. Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18217-2019 proposto da:

B.C., B.T., B.L., B.N.,

B.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. BELLONI 78,

presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA ANAGNI, rappresentati e

difesi dall’avvocato MARCELLO FABBROCINI;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI OTTAVIANO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio

dell’avvocato ERNESTO CESARO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 16382/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 21/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Presidente Relatore Dott. Elisa

Picaroni.

 

Fatto

RITENUTO

che B.S., B.T., B.L., B.N. e B.C. hanno proposto ricorso straordinario per la cassazione dell’ordinanza di questa Corte n. 16382 del 2018, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dai medesimi consorti B. avverso la sentenza n. 9922 del 2017;

che resiste con controricorso il Comune di Ottaviano;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso.

che i ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 403 c.p.c., che disciplina il regime di impugnazione dei provvedimenti assunti in sede di ricorso per revocazione;

che, secondo la norma richiamata, “contro (la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione) sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione”;

che, pertanto, qualora la sentenza impugnata per revocazione sia una sentenza di questa Corte di cassazione, non è ammessa alcuna impugnazione, e quindi non è ammesso il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., esperibile soltanto avverso provvedimenti di merito per i quali l’ordinamento non appresti altri mezzi di impugnazione (ex plurimis, Cass. n. 21019 del 2016; Cass. n. 27865 del 2011; Cass. Sez. U n. 5055 del 2006);

che in memoria i ricorrenti hanno formulato eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 403 c.p.c., comma 1, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui la norma denunciata non esclude dal suo ambito di applicazione le pronunce rescindenti con cui il ricorso per revocazione sia stato definito con pronuncia in rito, senza cioè verifica nel merito della sussistenza o non del vizio revocatorio;

che l’eccezione è innanzitutto priva di rilevanza;

che l’ordinanza impugnata (n. 16382 del 2018) ha verificato la sussistenza del vizio revocatorio, escludendo che gli errori denunciati con il ricorso per revocazione avverso la sentenza n. 9922 del 2017 configurassero errori di fatto, e pertanto rimarrebbe assoggettata alla limitazione prevista dall’art. 403 c.p.c., anche in ipotesi di riduzione dell’area di applicazione della norma nei termini prospettati nell’eccezione;

che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alle spese, nella misura indicata in dispositivo;

che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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