Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16449 del 04/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 04/07/2017, (ud. 07/06/2017, dep.04/07/2017), n. 16449
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5851-2016 proposto da:
FER.COS. SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI,
100, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI, rappresentata e
difesa dall’avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO IMPRESA COSTRUZIONI (OMISSIS) SPA, in persona del
curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAZIO 20-C, presso
lo studio dell’avvocato MASSIMO FRANCESCO DOTTO, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato MASSIMO PIAZZA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 114/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 23/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. TERRUSI FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
la Fer.cos. s.r.l. ricorre per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della corte d’appello di Bologna, depositata il 23-12015, che ha confermato la decisione del tribunale di Parma con la quale era stata accolta un’azione revocatoria fallimentare proposta dal fallimento della Impresa costruzioni (OMISSIS) s.p.a.;
la revocatoria aveva attinto pagamenti ricevuti nell’anno anteriore al concordato preventivo in consecuzione del quale era stato dichiarato il fallimento (L.Fall. art. 67, comma 2, vecchio testo);
La curatela ha replicato con controricorso;
Il primo motivo denunzia la violazione o falsa applicazione degli L.Fall. artt. 5 e 67, artt. 2697 e 2729 c.c., nonchè l’omesso esame di fatto decisivo, in quanto la corte d’appello avrebbe desunto la scientia decoctionis infrangendo il principio per cui la conoscenza va calibrata sullo stato di insolvenza e deve essere effettiva e non soltanto potenziale;
il secondo motivo deduce il vizio di motivazione della sentenza, in quanto dalla stessa non si ricaverebbe il criterio logico che ha sorretto la decisione.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati unitariamente perchè connessi, è inammissibile;
la corte d’appello ha detto che era stato correttamente valutato dal giudice di primo grado il profilo della scientia in considerazione di numerosi protesti pubblicati a partire dal settembre 1995 (a fronte di pagamenti ricevuti dal successivo mese di ottobre), per importi non trascurabili, nonchè in considerazione della corrispondenza intercorsa tra le parti, prodotta in giudizio, comprovante che per le fatture in questione, di importo elevato, erano state accordate dilazioni, con richiamo delle cambiali già emesse e con rilascio di cambiali in sostituzione; e che il tutto era avvenuto su richiesta della debitrice, la quale aveva evidenziato l’inesistenza di risorse atte a consentire il mantenimento degli impegni assunti;
a fronte di simile chiarissima motivazione, pienamente rispondente al criterio di ripartizione dell’onere probatorio in materia, le critiche della ricorrente si risolvono in un tentativo di rivisitazione del giudizio di fatto;
le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2017