Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16448 del 27/07/2011
Cassazione civile sez. lav., 27/07/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 27/07/2011), n.16448
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’avvocato RICCIO
ALESSANDRO, GIANNICO GIUSEPPINA, VALENTE NICOLA, giusta delega in
atti;
– ricorrente –
contro
C.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6221/2 006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 01/06/2007 r.g.n. 5922/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/06/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;
udito l’Avvocato CALIULO LUIGI per delega RICCIO ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma, riformando parzialmente la statuizione di primo grado, per quanto ancora interessa in questa sede, dichiarava la illegittimità del comportamento dell’Inps che, dovendo recuperare parte della pensione di reversibilità, che era stata erroneamente integrata al minimo, aveva compensato questo suo credito con gli arretrati della pensione diretta di invalidità spettante a C.M.. Affermava la Corte territoriale che non erano provate le condizioni legittimanti la compensazione legale, e cioè l’omogeneità delle obbligazioni, la liquidità ed esigibilità di ciascun credito e la derivazione da titoli diversi. Inoltre, in relazione all’indebito previdenziale, il recupero è consentito solo mediante trattenute sulle pensioni, in via di compensazione, con il duplice limite che la somma trattenuta non superi un quinto della pensione e che sia fatto salvo il trattamento minimo. La Corte condannava quindi l’Inps ad erogare alla signora C. la somma di Euro 23.376,43 con interessi dalla domanda.
Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con un motivo.
La parte privata e rimasta intimata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevata preliminarmente la tempestività del ricorso in quanto consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica i 4 settembre 2007, mentre la sentenza era stata notificata il 6 luglio 2007, l’Inps, censurando la sentenza per violazione dell’art. 1241 cod. civ., si duole che la Corte territoriale non abbia applicato la cd.
compensazione impropria, operando il conguaglio, e cioè portando l’importo già erogato per integrazione al minimo non dovuta sulla pensione di reversibilità, in detrazione da quanto calcolato come arretrati del trattamento diretto di invalidità.
Il ricorso non merita accoglimento.
E’ ben vero che tra diverse partite di dare e avere tra le stesse parti si tratta solo di operazione contabile per cui è consentita la detrazione dell’una somma dall’altra. Nella specie si verte però in materia previdenziale, e precisamente nell’ambito della ripetizione dell’indebito di trattamenti pensionistici, per il quale vige una legislazione speciale. Vige cioè la speciale regola di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 262, non modificata dalla legislazione successiva per cui, nel caso di indebito pensionistico, “il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore ad un quinto. L’importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il lìmite di ventiquattro mesi.
Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione”.
La regola è quindi che il recupero dell’indebito è necessariamente rateale e si opera sulla medesima pensione in cui si è formato. Ne consegue che il recupero sulla integrazione al minimo indebitamente erogata doveva avvenire mediante trattenute sulla medesima pensione, nei limiti previsti dalla disposizione sopra riportata e non conguagliando l’indebito sugli arretrati della pensione diretta, di cui in tal modo è stata integralmente omessa l’erogazione. Si consideri inoltre che, ove la pensione diretta fosse stata regolarmente corrisposta alle scadenze previste, non si sarebbe formato l’arretrato e quindi il recupero si sarebbe operato, legittimamente, sulla pensione di reversibilità su cui l’indebito si era formato. In altri termini, l’Istituto non si può giovare del ritardo nell’erogazione ed avvalersi poi degli arretrati così formati per recuperare l’indebito afferente ad altra prestazione pensionistica.
E’ poi ben vero che con la sentenza n. 16349 del 24/07/2007 si è affermato che “qualora un soggetto abbia diritto alla pensione di inabilità ed all’indennità di accompagnamento e, nel contempo, sia debitore verso l’INPS, per i medesimi titoli, di somme indebitamente percepite, è ammissibile la cd. compensazione impropria, la quale presuppone, a differenza di quella propria, che i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto; in simile caso la valutazione delle reciproche pretese implica solo un accertamento contabile che il giudice può compiere senza che sia necessaria l’eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale.” Il caso riguardava però somme indebitamente percepite per indennità di accompagnamento, e quindi per prestazioni assistenziali, per cui non veniva in applicazione la citata disposizione di cui al comma 262, che vale solo per le prestazioni pensionistiche.
Il ricorso va quindi rigettato.
Nulla per le spese, non avendo la controparte svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011