Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16448 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 10/06/2021), n.16448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5859-2020 proposto da:

ARCA JONICA, già I.A.C.P. ISTITUTO POPOLARI DI TARANTO,

rappresentato e difeso dall’Avvocato MARIO ZENI, per procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.L., in qualità di cessionario della Edil.Sar Tom s.r.l.,

C. COSTRUZIONI S.R.L. (già PONTEGGI BRINDISI S.R.L.) e

P. COSTRUZIONI S.R.L., quali componenti dell’A.T.I. EDIL.SAR TOM

S.R.L. – C. COSTRUZIONI S.R.L. – P. COSTRUZIONI S.R.L.,

rappresentati e difesi dall’Avvocato LUIGI D’AMBROSIO, per procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la SENTENZA n. 381/2019 DELLA CORTE D’APPELLO DI LECCE, Sez.

Dist. TARANTO, depositata il 10/7/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/2/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha confermato l’ordinanza con la quale, in data 15/3/2016, il tribunale, preso atto che nessuno era comparso in udienza ai sensi dell’art. 309 c.p.c., aveva dichiarato l’estinzione del giudizio.

La corte, in particolare, dopo aver premesso che l’appellante aveva invocato l’operatività dell’art. 153 c.p.c., comma 2, adducendo il proprio impedimento a presenziare all’udienza per la causa non imputabile determinata da un improvviso malore, ha ritenuto che nel caso in esame, innanzitutto, non poteva trovare applicazione l’art. 153 c.p.c., comma 2, non ricorrendo l’ipotesi ivi prevista, e cioè il compimento di un atto processuale entro un termine perentorio, ed, in secondo luogo, che non vi fosse la prova dell’impedimento non imputabile invocato dall’appellante, sia per il contenuto generico del referto (“violento ed acuto dolore lombare dx”), peraltro privo dell’indicazione dell’ora di redazione, sia per l’assenza di riscontri diagnostici strumentali, sia per l’omessa comunicazione dell’impedimento, sia, infine, per la possibilità del difensore di officiare un sostituto.

L’ARCA JONICA, già I.A.C.P. Istituto Autonomo Case Popolari di Taranto, con ricorso notificato il 7/2/2020, ha chiesto per due motivi, la cassazione della sentenza.

S.L., in qualità di cessionario della Edil.Sar Tom s.r.l., la C. Costruzioni s.r.l. (già Ponteggi Brindisi s.r.l.) e la P. Costruzioni s.r.l., quali componenti dell’A.T.I. Edil.Sar Tom s.r.l. – C. Costruzioni s.r.l. – P. Costruzioni s.r.l. hanno resistito con controricorso e depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso l’applicabilità dell’art. 153 c.p.c., comma 2, senza, tuttavia, considerare che tale norma non trova applicazione solo con riguardo alla decadenza dall’osservanza di un termine perentorio ma anche in situazioni esterne allo svolgimento del giudizio, come la mancata partecipazione all’udienza per gravi motivi di salute.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso che fosse stata fornita la prova dell’impedimento non imputabile, senza, tuttavia, considerare che la certificazione allegata attestava, con precisione, la diagnosi di colica renale svolta da uno specialista della materia e, quindi, la sussistenza dell’invocato impedimento del difensore, il quale, peraltro, proprio per l’evento patologico, grave, improvviso e imprevedibile che lo aveva colpito, neppure avrebbe potuto nominare un sostituto ed aveva comunque tentato di farne comunicazione all’ufficio giudiziario.

3.1. Il secondo motivo è infondato con assorbimento del primo.

3.2. L’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte in quanto cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà, tale non potendosi considerare, di per sè, la malattia del procuratore della parte (Cass. SU n. 32725 del 2018, che ha ritenuto infondata l’istanza di rimessione in termini motivata da uno stato di salute non ottimale a fronte del quale il professionista avrebbe dovuto e potuto organizzarsi per lo svolgimento delle attività ordinarie), a meno che lo stato di malattia del difensore sia costituito da un malessere improvviso che determini un totale impedimento a svolgere l’attività professionale (Cass. n. 21304 del 2019, che ha accolto l’istanza di sospensione del processo tributario del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, proposta due giorni oltre il termine di legge da un difensore colpito, nella notte anteriore alla scadenza, da un malore grave, improvviso ed imprevedibile che aveva reso impossibile il deposito tempestivo).

4. Nel caso in esame, le certificazioni allegate agli atti del giudizio di merito, cui la Corte accede direttamente per la natura processuale del vizio denunciato, non dimostrano che l’avv. M.Z. sia stato colpito, il giorno dell’udienza in cui non è comparso, e cioè il (OMISSIS), da uno un malessere improvviso che gli abbia totalmente impedito lo svolgimento dell’attività professionale, compresa la nomina di un sostituto che comparisse al suo posto all’udienza già fissata a norma dell’art. 309 c.p.c.. Ed è, in effetti, noto che è proprio la possibilità per il procuratore costituito di farsi rappresentare per il compimento di singoli atti da un altro procuratore, con incarico dato per iscritto negli atti di causa o anche con dichiarazione separata, senza ulteriori formalità, che esclude, in linea di principio, che lo stato di malattia del difensore possa rappresentare causa di impedimento non imputabile, tale da giustificare la rimessione in termini della parte in ordine alla decadenza in cui sia incorsa per la mancata comparizione del procuratore in udienza (Cass. n. 14586 del 2005).

5. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

7. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese di lite, che liquida in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA