Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16448 del 04/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/07/2017, (ud. 07/06/2017, dep.04/07/2017),  n. 16448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5601-2016 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS N. 77, presso

lo studio dell’avvocato LUCIO LAURITA LONGO, che la rappresenta e

difende unitamente e disgiuntamente dall’avvocato GIANLEONARDO

OCCHIONERO;

– ricorrente –

contro

MASSA DEI CREDITORI DELLA SOCIETA’ (OMISSIS) SRL, PROCURA DELLA

REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI ASTI, PROCURA GENERALE DELLA

REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il Decreto del TRIBUNALE di ASTI, depositato il 17/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. TERRUSI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la (OMISSIS) s.r.l. ricorre per cassazione avverso il decreto col quale il tribunale di Asti ha dichiarato inammissibile una domanda di concordato preventivo ai sensi della L.Fall. art. 161, comma 6;

gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il ricorso è inammissibile in relazione a Cass. Sez. U n. 2707316, che ha affermato il principio secondo il quale il decreto con cui il tribunale dichiara l’inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi della L.Fall., art. 162, comma 2, (eventualmente, anche a seguito della mancata approvazione della proposta, ai sensi dell’art. 179, comma 1) ovvero revoca l’ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell’art. 173, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., non avendo carattere decisorio: invero, tale decreto, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, non è idoneo al giudicato;

Lo stesso principio ovviamente giova, alle medesime condizioni, nel caso di declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato in bianco (L.Fall., art. 161, comma 6);

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2017

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