Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16448 del 01/07/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 16448 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA
sul ricorso 9663-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
contro

1594
NOCERA ROSA;

– intimata –

sul ricorso 12867-2008 proposto da:

Data pubblicazione: 01/07/2013

NOCERA ROSA,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PARAGUAY 5, presso lo studio dell’avvocato RIZZO
CLAUDIO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato TRANE PASQUALE, giusta delega in atti;
– con toricorrente e ricorrente incidentale –

POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 8632/2006 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 27/03/2007 R.G.N. 17/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/05/2013 dal Consigliere Dott. ROSSANA
MANCINO;
udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega FIORILLO
LUIGI;
udito l’Avvocato RIZZO CLAUDIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del principale, assorbito l’incidentale
condizionato.

contro

r.g.n. 9663/2008 + 12857 2008 Poste italiane s.p.a. c/Nocera Rosa
Ud 8 maggio 2013

L Con sentenza del 27 marzo 2007, la Corte d’Appello di Roma accoglieva
il gravame svolto da Nocera Rosa contro la sentenza di primo grado che
aveva rigettato le censure avverso il licenziamento intimatole da Poste
italiane s.p.a. nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo e,
per l’effetto, dichiarava inefficace il licenziamento con condanna alla
reintegrazione della lavoratrice al risarcimento del danno.
2

La Corte territoriale riteneva che la ritardata comunicazione all’UPLMO
e alle organizzazioni sindacali, concernente i dati dei dipendenti licenziati,
fra i quali la Nocera, pervenuta oltre trenta giorni dopo la comunicazione
dei singoli atti di recesso, costituiva vizio idoneo ad inficiare la procedura,
e non già mera irregolarità, come ritenuto, invece, dalla società; che
l’inosservanza del termine comportava, pertanto, l’inefficacia del recesso,
per essere il predetto termine preposto anche a tutela dell’interesse
collettivo a verificare la legittimità dell’atto di licenziamento e al rispetto e
alla razionalità dei criteri di scelta.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, Poste italiane s.p.a.,
in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha proposto ricorso
per cassazione fondato su un unico motivo. L’intimata ha resistito con
controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato affidato ad 11
motivi, cui ha resistito, con controricorso, la società.

Motivi della decisione
4. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c. ,
perché proposti avverso la medesima sentenza.

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Rossana Mancino est.
r.g.n. 9663/2008 + 12857 2008 Poste italiane s.p.a. c/Nocera Rosa

Svolgimento del processo

6. Il ricorso non merita accoglimento in adesione all’orientamento già
espresso da numerosi precedenti di questa Corte e, da ultimo, da Cass. n.
7490 del 2011, al quale il Collegio intende dare continuità.
7. Occorre prendere le mosse dalla giurisprudenza consolidata di legittimità
(tra le tante, Cass. 11455/1999) che si è espressa nel senso che: “In
materia di licenziamenti collettivi per riduzione del personale, la L. n. 223
del 1991, nel prevedere agli artt. 4 e 5 la puntuale, completa e cadenzata
procediment21izzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità,
ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel
passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente
assetto ordinamentale, ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale,
concernente il ridimensionamento dell’impresa, devoluto ex ante alle
organizzazioni sindacali, destinataria di incisivi poteri di informazione e
consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di
trasferimenti di azienda. I residui spazi di controllo devoluti al giudice in
sede contenziosa non riguardano più, quindi, gli specifici motivi della
riduzione del personale (a differenza di quanto accade in relazione ai
licenziamenti per giustificato motivo obiettivo) ma la correttezza
procedurale dell’operazione”.
8. Si è, dunque, passati da un controllo sostanziale, sulla genuinità
dell’operazione di recesso, ad un controllo meramente formale del

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Rossana Mancino est.
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5. Con l’unico motivo di ricorso, la società ricorrente, denunciando
violazione dell’art. 4, comma 9, della legge n. 223 del 1991, censura la
sentenza impugnata con riferimento ai ritenuti effetti della mancata
contestualità fra la comunicazione all’UPLMO e alle organizzazioni
sindacali e la comunicazione del singolo licenziamento, giacché fondata
su un’accezione eccessivamente rigorosa del predetto requisito. Assume,
in particolare, che la comunicazione soddisfa il requisito della
contestualità se informata ad una ragionevole immediatezza rispetto alle
lettere di recesso, e che, pertanto, dovrebbe ritenersi illegittima solo la
comunicazione intervenuta al di fuori dei tempi previsti per la procedura
culminante con il licenziamento, vale a dire centoventi giorni.

9. Vi è, al riguardo, un dato testuale insuperabile, costituito dall’art. 5,
comma 3, secondo cui il recesso di cui all’art. 4 è inefficace qualora sia
intimato “… in violazione delle procedure richiamate dall’art. 4 comma 12”.
Quest’ultima disposizione prevede, a sua volta, che: “Le comunicazioni di
cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l’osservanza …
delle procedure previste dal presente articolo”.
10. L’art. 4, comma 9 detta una delle regole prescritte per la validità delle
procedure e cioè la “contestualità” tra il recesso intimato al lavoratore e le
comunicazioni da effettuare alle organizzazioni sindacali.
Intervenute a composizione di contrasto di giurisprudenza, le Sezioni
unite della Corte hanno enunciato il principio secondo il quale, nella
materia dei licenziamenti regolati dalla L. n. 223 del 1991, finalizzata alla
tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto degli
interessi dei singoli lavoratori coinvolti nella procedura, la sanzione
dell’inefficacia del licenziamento, ai sensi dell’art. 5, comma 3, ricorre
anche in caso di violazione della norma di cui all’art. 4, comma 9 che
impone al datore di lavoro di dare comunicazione, ai competenti uffici
del lavoro e alle organizzazioni sindacali, delle specifiche modalità di
applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. Invero
nessuna comunicazione dei motivi del recesso viene prescritta con
riguardo al singolo lavoratore, essendo sufficiente che il recesso venga
operato tramite atto scritto, di talché solo attraverso le comunicazioni di
cui all’art. 4, comma 9 cit. è reso possibile, all’interessato, conoscere in via
indiretta le ragioni della sua collocazione in mobilità.
12.

Risulta, evidente, pertanto, come la comunicazione di cui alla L. n. 223
del 1991, art. 4, comma 9, assolva la funzione di rendere visibile e, quindi,
controllabile dalle organizzazioni sindacali (e tramite queste, dai singoli
lavoratori), la correttezza del datore di lavoro in relazione alle modalità di
applicazione dei criteri di scelta.

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rispetto di ciascuna delle procedure, cadenzate nel tempo, a cui la legge
ha condizionato l’efficacia dei recessi collettivi.

13. La possibilità del controllo si pone, pertanto, quale indispensabile

14. Entro queste linee di sistema va interpretata la prescrizione legislativa di
contestualità tra atto di recesso e comunicazioni ai competenti uffici del
lavoro e alle organizzazioni sindacali; si può ammettere, senza difficoltà,
che le predette comunicazioni possano precedere l’intimazione dei
licenziamenti, assolvendo così, pienamente e ancor più, la funzione di
garanzia e controllo; cosicché è da ritenere che la legge, proprio al fine di
attenuare la rigidità degli oneri posti a carico del datore di lavoro,
consente, al datore, di inviare le comunicazioni contestualmente ai
recessi.
15. Ma non è possibile ritenere che, salvo l’intervento di cause di forza
maggiore, il datore di lavoro, senza subire alcun effetto pregiudizievole,
possa procedere ad intimare i licenziamenti ritardando il momento di
invio delle prescritte comunicazioni.
16. Queste le ragioni fondanti l’orientamento prevalente della Corte, secondo
cui il requisito della contestualità della comunicazione del recesso alle
organizzazioni sindacali e alle indicate amministrazioni pubbliche,
comunicazioni sicuramente richieste a pena di inefficacia del
licenziamento, non può non essere valutato, in una procedura
temporalmente cadenzata in modo rigido e analitico, e con termini
decisamente ristretti, nel senso di una necessaria contemporaneità la cui
mancanza vale ad escludere la predetta sanzione dell’inefficacia del
licenziamento solo se dovuta a giustificati motivi di natura oggettiva, da
comprovare dal datore di lavoro (v., ex multis, Cass. 1722/2009 e
numerose successive conformi).
17. Non è possibile, quindi, condividere altre impostazioni ermeneutiche che
pure affiorano in qualche precedente della Corte, perché la proposta
nozione elastica del requisito della contestualità (per la quale v. Cass. nn.
4970/2006 e 5942/2004) contraddice la funzione di garanzia dei licenziati
da attribuire alle comunicazioni, contenenti le motivazioni individuali
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presupposto per l’esercizio del potere, spettante al singolo lavoratore, di
impugnare il licenziamento.

18. Né assume rilievo, ai fini che interessano, il disposto del d.l. n. 148 del
1993, art. 8, comma 4 convertito nella legge n. 236 del 1993, perché
questo prevede solo che la facoltà di porre in mobilità i lavoratori di cui
alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 deve essere esercitata entro un
certo limite di tempo, ossia entro centoventi giorni dalla chiusura della
procedura, perché nessuna modifica o novella si rinviene al requisito della
“contestualità” tra recesso e comunicazione alle organizzazioni sindacali.
19. Il ricorso va, pertanto, rigettato, assorbito l’incidentale condizionato.
20. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito
l’incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento delle
spese, liquidate in euro 50,00 per esborsi, oltre euro 3.500,00 per
compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, l’ 8 maggio 2013.

dell’atto di gestione del rapporto di lavoro, e si rileva incoerente con il
complessivo disegno legislativo.

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