Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16447 del 13/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/07/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 13/07/2010), n.16447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5702/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

F.R., D.L.A. nella qualità di eredi di F.

V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 796/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 14/11/07,

depositata il 21/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di D.L.A. e F.R. n.q. di eredi di F.V. (che sono rimasti intimati) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di silenzio rifiuto su istanza di rimborso Irap per gli anni 1998/2001 proposta dall’avvocato F.V., la C.T.R. Lazio confermava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso del contribuente) rilevando che dalla documentazione in atti non emergevano i presupposti del tributo de quo, non essendo configurabile una organizzazione di beni funzionante in maniera autonoma ed indipendente dall’intervento del contribuente ed essendo l’attività personale prevalente rispetto alla organizzazione di beni strumentali.

2. Il primo motivo (col quale, deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c., la ricorrente afferma che nell’atto d’appello l’Ufficio aveva segnalato che il contribuente aveva aderito alla sanatoria prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 7, e che ciò rendeva definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla sua dichiarazione, senza che su questo punto i giudici d’appello si pronunciassero in alcun modo) è improcedibile per omesso deposito dell’atto d’appello (sul quale il motivo è fondato), ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4, a norma del quale, insieme col ricorso (e pertanto nello stesso termine previsto dal citato art. 369 c.p.c., comma 1) devono essere depositati a pena di improcedibilità “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

Come è evidente, la norma non distingue tra i vari tipi di censura proposti, e prevede il deposito non solo di documenti o contratti, ma anche di atti processuali, con la conseguenza che, anche in caso di denuncia di error in procedendo, gli atti processuali sui quali la censura si fonda devono essere specificamente e nominativamente depositati unitamente al ricorso e nello stesso termine, non rilevando a tal fine la richiesta di acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito, nè, eventualmente, il deposito di tale fascicolo o di quello di parte (che in ipotesi tali atti contenga) , se tale deposito non interviene nei tempi e nei modi di cui al citato art. 369 c.p.c., o se all’atto del deposito non si specifica che il fascicolo è stato prodotto, indicando la sede in cui il documento è rinvenibile (v. S.U. n. 28547 del 2008 e tra le altre Cass. n. 24940 del 2009 nonchè n. 303 del 2010 e, da ultimo, SU n. 7161 del 2010), essendo appena il caso di aggiungere che il suddetto onere di deposito si applica anche nel processo tributario, non ostandovi il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 25, comma 2, per il quale “i fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo”, in quanto la stessa norma prevede, di seguito, che “le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d’ufficio”, con la conseguenza che non è ravvisatale alcun impedimento all’assolvimento dell’onere predetto, potendo la parte provvedere al loro deposito anche mediante la produzione in copia, alla quale l’art. 2712 cod. civ., attribuisce lo stesso valore ed efficacia probatoria dell’originale, salvo che la sua conformità non sia contestata dalla parte contro cui è prodotta (v. tra le altre Cass. n. 24940 del 2009).

Il secondo motivo (col quale si deduce violazione della L. n. 289 del 2002, artt. 7 e 9, censurando la sentenza impugnata per non aver rilevato che l’intervenuta definizione agevolata preclude istanze di rimborso) è inammissibile perchè dalla sentenza impugnata non risulta che per le annualità in questione fosse stata presentata istanza di condono nè che la questione fosse stata posta in precedenza e pertanto la ricorrente, per sfuggire ad un rilievo di novità della predetta questione, avrebbe dovuto indicare se ed in quale atto essa era stata posta nel giudizio di merito. Peraltro, anche volendo ritenere ammissibile un motivo di ricorso (e relativo quesito) non autonomo e considerare il fatto (dedotto nella narrativa del ricorso e nel primo motivo) che la questione era stata posta nell’atto d’appello, tale atto avrebbe dovuto comunque essere indicato e depositato ex art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4. E’ inoltre appena il caso di rilevare che l’omessa pronuncia su di un motivo di impugnazione (come denunciata dalla stessa ricorrente) impedisce che sulla medesima questione sia configurabile l’esistenza di una pronuncia, anche implicita, viziata da violazione di legge.

Il terzo motivo (col quale, deducendosi violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, per aver escluso nella specie la sussistenza del presupposto impositivo pur essendo emerso che il contribuente si era avvalso in modo non occasionale del lavoro di terzi) presenta diversi profili di inammissibilità, dovendo innanzitutto rilevarsi che nella specie dalla sentenza impugnata non risulta accertata l’utilizzazione non occasionale di lavoro altrui -anzi, il tenore di detta sentenza indurrebbe a supporre il contrario, con la conseguenza che il quesito di diritto è inammissibile perchè involge una quaestio facti dando come pacifico un fatto non risultante tale nella sentenza d’appello.

In ogni caso, non avendo i giudici d’appello affermato che il contribuente si era avvalso di lavoro di terzi (e non avendo, a fortiori, affermato che cionondimeno era da escludere l’autonoma organizzazione), non sarebbe configurabile il denunciato errore di diritto ma eventualmente, piuttosto, il vizio di motivazione per mancata considerazione del fatto (risultante dagli atti) dell’utilizzazione di lavoro di terzi, censura che comunque avrebbe dovuto essere autosufficiente ed avrebbe implicato la specifica indicazione e il deposito, ex art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, degli atti e/o documenti dai quali il fatto suddetto emergeva.

Il quarto motivo (col quale si deduce ulteriore violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, per avere i giudici d’appello escluso l’esistenza della autonoma organizzazione per la rilevata mancanza nella specie di una organizzazione di beni funzionante in maniera autonoma ed indipendente dal contribuente, essendo l’attività personale prevalente rispetto alla organizzazione di beni strumentali, atteso che così argomentando si riconosceva l’assoggettabilità all’imposta de qua solo nelle ipotesi di riscontrata possibilità di produrre autonoma ricchezza prescindendo dall’attività del titolare) è manifestamente fondato, non risultando in sentenza la corretta individuazione e applicazione dei criteri di valutazione della sussistenza del presupposto della autonoma organizzazione, così come enucleati dalla giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzaci e che il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'”id quod plerumque accidit”, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, essendo onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (v.

tra le altre Cass. n. 3678 del 2007). La manifesta fondatezza del motivo che precede comporta l’assorbimento del quinto motivo (col quale si deduce vizio di motivazione), posto che, ritenuta la non corretta individuazione dei fattori denotanti l’esistenza di autonoma organizzazione, diviene irrilevante la denunciata insufficienza della motivazione in ordine al riscontro della sussistenza dei suddetti fattori nella fattispecie.

Il quarto di ricorso deve essere pertanto accolto, mentre i primi tre devono essere dichiarati inammissibili e il quinto assorbito. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara inammissibili i primi tre e assorbito il quinto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia a diversa sezione della C.T.R. Lazio.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

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