Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16447 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 10/06/2021), n.16447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3957-2020 proposto da:

R.M.T. e B.F.S., rappresentati e difesi

dall’Avvocato PIERLUIGI TAGLIENTI per procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

V.S., rappresentato e difeso dall’Avvocato LUCIA FERRI

per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la SENTENZA n. 785/2019 DEL TRIBUNALE DI CASSINO, depositata

il 12/6/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/2/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha integralmente confermato la sentenza con cui il giudice di pace aveva accolto la domanda proposta dalla Special Events s.n.c. nei confronti (tra gli altri) di R.M.T. e di B.F.S., in qualità di associati dell’Associazione Culturale non riconosciuta “Long Live Rock” che avevano agito in nome e per conto della stessa, condannando i convenuti al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di Euro 3.640,00, oltre interessi e spese.

Il tribunale, in particolare, (così respingendo l’eccezione di decadenza che i convenuti avevano proposto ai sensi dell’art. 1957 c.c.), ha rilevato, innanzitutto, che l’obbligazione (assunta dall’associazione committente) non era scaduta: la lettera di messa in mora del (OMISSIS) non ha stabilito con certezza la scadenza dell’obbligazione poichè “non contiene… alcun termine ma sollecita solo un contatto”. Inoltre, ha aggiunto il tribunale, gli appellanti, nel corso del giudizio di primo grado, non si sono presentati a rendere l’interrogatorio formale loro deferito senza fornire alcuna giustificazione dell’assenza e non hanno, quindi, provato il fatto estintivo, ossia la decadenza.

R.M.T. e di B.F.S., con ricorso notificato il 4/2/2020, hanno chiesto per un motivo, la cassazione della sentenza.

V.S., in qualità di cessionario di crediti della Special Events s.n.c., ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo articolato, i ricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 38,1957,1183 e 2935 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale non ha considerato che, a fronte dell’equiparazione dell’obbligazione del partecipante ad un’associazione non riconosciuta a quella del fideiussore e della conseguente applicazione del termine semestrale di decadenza previsto dall’art. 1957 c.c., il creditore non aveva esercitato l’azione nei loro confronti entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, determinata proprio dal creditore. Quest’ultimo, infatti, hanno osservato i ricorrenti, aveva trasmesso al debitore principale, in data (OMISSIS), una diffida di pagamento con la quale l’aveva invitata al pagamento della somma di Euro 3.640,00, entro il termine di sette giorni dal ricevimento, per cui, una volta che tale termine era trascorso, l’obbligazione dedotta in lite, a norma dell’art. 1183 c.c., avrebbe dovuto essere considerata scaduta.

2. Il motivo è fondato. Il tribunale, invero, ha ritenuto che l’obbligazione (principale) assunta dall’associazione non riconosciuta committente non era scaduta sul rilievo che la lettera di “messa in mora” del (OMISSIS) non aveva fissato un termine per l’adempimento essendosi limitata a sollecitare “un contatto”. Tale statuizione, che sembra aver supportato ai sensi dell’art. 232 c.p.c., comma 1, l’ammissione dei fatti dedotti nell’interrogatorio formale in ragione della mancata comparizione dei convenuti per rispondere ad esso, non tiene, tuttavia, conto del fatto che, in difetto di fissazione negoziale del termine per l’adempimento, l’obbligazione, a norma dell’art. 1183 c.c., comma 1, è immediatamente esigibile. D’altra parte, in tema di adempimento dell’obbligazione contrattuale, la mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione deve essere consensualmente eseguita non sempre impone alla parte adempiente l’obbligo di costituire in mora l’altra a norma dell’art. 1454 c.c., e di fare, quindi, ricorso al giudice a norma e per gli effetti di cui all’art. 1183 c.c.: infatti, può essere sufficiente, in relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all’interesse delle parti, che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per il quale possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza (Cass. n. 14243 del 2020). Ora, poichè l’obbligazione degli associati che hanno agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta a norma dell’art. 38 c.c., è assimilabile a quella del fideiussore ed è, come tale, assoggettata al termine di decadenza semestrale previsto dall’art. 1957 c.c., (Cass. n. 13946 del 1991; Cass. n. 11759 del 2002; Cass. n. 29733 del 2011), risulta, allora, evidente come il tribunale, per escluderne l’applicazione, avrebbe dovuto, evidentemente, dapprima stabilire, in forza dei principi sopra esposti, il momento in cui l’obbligazione principale dell’associazione doveva considerarsi scaduta e poi, sulla base di tale accertamento, determinare se l’azione del creditore nei confronti degli associati era stata, o meno, proposta nel termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale assunta dall’associazione.

3. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Cassino che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Cassino che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

 

 

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