Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16447 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 04/04/2016, dep. 05/08/2016), n.16447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLA Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19984-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SII SOCIETA’ IMPRESE INDUSTRIALI SPA IN FALLIMENTO in persona del

Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA VESCOVIO 21,

presso lo studio dell’avvocato TOMMASO MANFEROCE, che lo rappresenta

e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 27791/2011 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 20/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2016 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

revocazione, inammissibili i motivi 1 e 2 del ricorso per

cassazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso del 14 settembre 2012 l’Agenzia delle entrate chiede la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 27791 del 9 novembre 2011, depositata il 20 dicembre 2011, in quanto caratterizzata da errore percettivo riguardo alla notificazione alla controparte dell’originario ricorso per cassazione.

La controversia promossa da SII Imprese Industriali S.p.A. era stata definita in sede di merito con la sentenza della C.t.r. del Lazio n. 109/2008/10, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della C.t.p. di Roma n. 317/47/2007 che aveva accolto il ricorso della società avverso l’avviso di diniego di rimborso IVA relativa all’anno 1996.

Il ricorso per cassazione proposto dal fisco si basava su tre motivi.

Nessuna attività difensiva svolgeva l’intimata. Il relatore depositava relazione ex art. 380 bis c.p.c. ma la Corte, all’esito dell’adunanza camerale, dichiarava che il ricorso erariale era inammissibile in quanto non era stato notificato alla SII Imprese Industriali S.p.A. per irreperibilità del destinatario e non risultava che, all’esito, l’Agenzia delle entrate avesse compiuto ulteriori adempimenti per provvedere alla rituale notifica dell’atto.

La difesa erariale, nel chiedere la revocazione dell’ordinanza, lamenta che la Corte non si è accorta del fatto che vi era in atti altra notificazione che, essendo stata eseguita presso il difensore di primo grado ancorchè la contribuente non si fosse costituita in appello, avrebbe potuto e dovuto essere semplicemente rinnovata a mente dell’art. 291 c.p.c.. La Curatela fallimentare di SII Imprese Industriali S.p.A. resiste con controricorso e memoria denunciando che la domanda di revocazione sarebbe inammissibile essendo priva del requisito dell’evidenza dell’invocato errore peraltro di natura giuridica e non fattuale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso per revocazione è ammissibile e fondato.

In sintesi estrema, nel pronunziare l’ordinanza revocanda la sesta sezione della Corte non si avvede della pacifica esistenza in atti di altra notifica fatta dal fisco al difensore di primo grado della società contribuente benchè non si fosse costituita in appello. In tal senso va inteso il non equivoco riferimento sia alla circostanza che il tentativo di notifica diretta alla parte non avesse avuto buon esito, sia al fatto che l’Agenzia delle Entrate non avesse compiuto ulteriori adempimenti per provvedere alla rituale notifica dell’atto.

Il non essersi avveduta dell’esistenza materiale di una notifica fatta al difensore della parte già costituito in primo grado si risolve nell’errata percezione di un fatto processuale che non tocca l’attività valutativa del Collegio di legittimità. Di talchè l’evidente svista della Corte, nel non essersi accorta della notifica alternativa, si risolve in palese errore revocatorio sul fatto processuale e non in error in procedendo.

Accertata la nullità della notifica del ricorso per cassazione n.2920 del 2009, a mente dell’art. 291 c.p.c. dovrebbe procedersi ad assegnare all’Agenzia ricorrente un termine per la rinnovazione della notifica di tale ricorso. Sennonchè dal contenuto delle difese spiegate nel giudizio di revocazione n. 19984 del 2012 risulta come l’odierna controricorrente abbia piena conoscenza del contenuto dei tre motivi dell’originario ricorso per cassazione del fisco, ai quali infatti replica da pag. 9 a pag. 11 del controricorso e da pag. 3 a pag. 5 della memoria. Ne deriva l’inutilità di assegnare all’Agenzia ricorrente un termine per la rinnovazione della notifica del ricorso n. 2920 del 2009 e la necessità di passare immediatamente dal giudizio rescindente al giudizio rescissorio (conf. Sez. L, Sentenza n. 24800 del 07/12/2010, Rv. 615570, in fattispecie analoga).

Nei primi due motivi del ricorso n. 2920 del 2009, l’uno declinato sub art. 360 c.p.c., n. 5 e l’altro sub art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4, la difesa erariale censura l’operato del giudice d’appello laddove definisce la vertenza affermando la condonabilità dell’atto di liquidazione e la devoluzione della questione alla competenza dello stesso giudice.

Però dalla decisione impugnata si apprende che la contribuente impugnò il diniego di rimborso di quanto pagato ai sensi dell’art. 16 della Legge Finanziaria 2003 sostenendo, invece, che il fisco non avesse osservato lo Statuto del contribuente e che il versamento avesse natura giuridica d’indebito oggettivo. Di contro, l’ufficio finanziario appellò la decisione di prime cure, favorevole alla contribuente, adducendo che “l’unico motivo che l’aveva portato a negare il rimborso era l’esistenza di innumerevoli carichi pendenti nei confronti dell’ufficio”.

Dunque, le asserzioni del giudice regionale secondo cui “la controversia rientra tra quelle che possono essere definite ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16” nonchè che “l’Agenzia ha ritenuto la lite non definibile in quanto avente ad oggetto non un atto di imposizione…ma un mero atto di liquidazione” non corrispondono affatto al thema decidendum indicato dalla stessa C.t.r. come oggetto specifico della vertenza.

Ciò pone in luce un evidente error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c. (motivo 2) e non un errore di giustificazione della decisione di merito sul fatto per vizio motivazionale (motivo 1).

Pertanto, disatteso il primo motivo e accolto il secondo, resta assorbito il terzo, logicamente subordinato per essere declinato sub specie di violazione di norme di diritto sostanziali quali gli artt. 1243 e 2033 c.c. riguardo al merito della vicenda sul seguente quesito: “Premesso che si controverte sulla legittimità di un silenzio-rifiuto al rimborso di somme versate per un condono per lite pendente ex L. n. 289 del 2002, art. 16, al quale il contribuente – atteso il diniego dell’Ufficio – aveva poi rinunciato prestando acquiescenza al diniego medesimo, dica codesta Suprema Corte se – sussistendo numerosissimi ruoli a carico della società, specificati nel ricorso in appello dell’Ufficio – legittimo era il diniego espresso dall’Ufficio sulla richiesta di rimborso avanzata, configurandosi l’esistenza di carichi pendenti e, in particolare, di crediti certi, liquidi ed esigibili dell’amministrazione finanziaria, quale causa preclusiva al rimborso”.

La sentenza d’appello deve, dunque, essere cassata con rinvio al giudice competente che, in diversa composizione, dovrà procedere all’esame del reale oggetto della vertenza e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso n. 19984 del 2012 e revoca l’ordinanza della S.C. n. 27791 del 2011; accoglie il secondo motivo del ricorso n. 2920 del 2009 e dichiara inammissibile il primo motivo e assorbito il terzo; cassa la sentenza d’appello e rinvia, anche per le spese, alla C.t.r. del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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