Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16446 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 10/06/2020, dep. 30/07/2020), n.16446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12846-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3399/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIOANLI della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA,

depositata il 30/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Considerato che:

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria in epigrafe indicata, con la quale, è stato rigettato l’appello dell’Ufficio proposto avverso la decisione della CTP di Reggio Calabria che aveva accolto il ricorso presentato da R.L., in qualità di dipendente di Trenitalia s.p.a. nei riguardi del diniego di rimborso inerente alla maggiore imposta Irpef versata mediante ritenuta alla fonte, operata dal datore di lavoro sulle somme erogategli nell’aprile del 2001 in occasione della cessazione del rapporto di lavoro a titolo di preteso incentivo all’esodo.

In particolare, i giudici di secondo grado rilevavano che l’istanza di rimborso era stata presentata dal lavoratore nei 24 mesi dalla data di conoscenza del diritto del contribuente ad avere il trattamento agevolato sulle somme i percepite quali incentivo.

Escludeva che nella specie, potesse trovare applicazione il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 2, che si riferiva ai soli casi di errori materiali, duplicazione ed inesistenza, totale o parziale, dell’obbligo del versamento e non per i pagamenti cui ineriva una qualche provvisorietà e ai quali, successivamente non corrisponde la determinazione di quel medesimo obbligo in via definitiva come è il caso in esame.

Osservava che la data di decorrenza dei termini, onde esercitare il diritto al rimborso scaturisce dalla sentenza C.G.E. (21.7.2007) che rilevando il contrasto di una norma (T.U.I.R., art. 19, comma 4) che operava una discriminazione fra i due sessi – aveva fatto sorgere il diritto al trattamento fiscale agevolato dalla data dell’ordinanza della C.G.E. (16.1.2008).

Nessuno si è costituito per la parte intimata.

Diritto

Ritenuto che:

Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta in particolare che la CTR ritenendo tempestiva la domanda di rimborso presentata dal contribuente quando il rapporto si era già esaurito per mancata impugnazione di un provvedimento amministrativo divenuto definitivo si è posta in contrasto con gli orientamenti seguiti dalla Suprema Corte laddove ha affermato che detta istanza di rimborso sulle somme corrisposte a vario titolo ai dipendenti deve essere proposta nel termine di decadenza di 18 mesi dalla data in cui è stata operata la ritenuta.

Osserva in questa prospettiva che il predetto termine non poteva farsi decorrere dalla data della pronuncia della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 16.1.2008 o da quella del 21.7.2005 che aveva dichiarato l’illegittimità del D.P.R. n. 917, art. 17, comma 4, per disparità di trattamento contrasta con i principi generali dell’ordinamento giuridico.

Il motivo è fondato.

Il ricorso introduce la questione della individuazione del momento a partire del quale deve farsi decorrere il termine per la presentazione della istanza di rimborso, qualora, come nel caso di specie, successivamente al versamento del tributo, intervenga una pronuncia della Corte di Giustizia che dichiari la disciplina impositiva nazionale in contrasto con il diritto comunitario, che in tema di rimborso delle imposte dirette, il termine di decadenza, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, ha portata generale e si riferisce a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all’adempimento dell’obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e, quindi, ad errori tanto connessi ai versamenti quanto riferibili all’an o al quantum del tributo (Cass. n. 16617 del 7/8/2015), mentre il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, costituisce norma residuale e di chiusura del sistema, in virtù della quale “la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”.

Si è, altresì, precisato che l’art. 38 trova generale applicazione qualunque sia la ragione della non debenza, come l’erronea interpretazione o applicazione della legge fiscale, in contrasto con norme di diritto comunitario, ovvero lo jus superveniens con applicabilità retroattiva e che il diritto al rimborso di un tributo non dovuto si qualifica come indebito oggettivo di diritto comune soltanto quando venga espunta dall’ordinamento o non debba essere applicata (per dichiarazione d’incostituzionalità o per contrasto con il diritto comunitario) l’intera fattispecie del tributo (Cass. n. 12269 del 17/5/2017), ossia quando sussiste “carenza di potere impositivo”, che ricorre nei soli casi in cui la pretesa dell’Amministrazione sia manifestamente insuscettibile di ricollegarsi ad un rapporto di natura tributaria, sia perchè la legge non prevede il tributo in generale, sia perchè le norme che istituiscono il tributo sono state dichiarate incostituzionali ovvero sono state disapplicate perchè contrarie al diritto comunitario (Cass., ord. n. 3150 del 17/2/2015, che ha pronunciato il principio proprio con riferimento alla abrogazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4-bis, con D.L. n. 223 del 2006).

Le Sezioni Unite di questa Corte, con specifico riferimento alla questione sostanziale qui controversa, hanno ribadito che “il termine di decadenza, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, decorrente dalla “data del versamento”, quanto ai versamenti diretti, o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, quanto alle somme assoggettate a ritenuta alla fonte, come nella fattispecie, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione Europea da una sentenza della Corte di Giustizia (Cass. Sez. U, n. 13676 del 16/6/2014).

Hanno chiaramente spiegato che, nel caso di specie, non si è verificata l’espunzione di una norma impositiva dall’ordinamento, ma si è in presenza di una sentenza che, con effetto retroattivo analogo a quello di una sentenza di illegittimità costituzionale, ha dichiarato in contrasto con una direttiva comunitaria self executing una norma nazionale di agevolazione fiscale ampliandone la portata soggettiva; l’efficacia retroattiva della sentenza della Corte di Giustizia incontra, quindi, il limite della intangibilità dei cd. rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè una qualsiasi situazione o rapporto giuridico diviene irettrattabile in presenza di determinati eventi, quali lo spirare di termini di prescrizione o decadenza, l’intervento di una sentenza passata in giudicato, o altri motivi previsti dalla legge, trattandosi di istituti posti a tutela del fondamentale principio, di preminente interesse costituzionale, della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche (Cass. Sez. U., n. 13676 del 16/6/2014).

Difettano, pertanto, i presupposti perchè possa ritenersi che il rimborso invocato dal ricorrente possa essere qualificato come “indebito oggettivo di diritto comune”.

Peraltro, il legislatore, come evidenziato dalle Sezioni Unite, gode di ampia discrezionalità nella fissazione della durata del termine di prescrizione dei diritti, o di decadenza degli stessi, essendo tenuto al rispetto dell’unico limite dell’eventuale irragionevolezza, “qualora esso venga determinato in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce e quindi inoperante la tutela voluta accordare al cittadino leso” (cfr., tra le tante, Corte Cost. n. 234 del 2008).

La questione del rapporto tra versamento dell’imposta e contrarietà della norma impositiva al diritto Europeo è stata, inoltre, più volte esaminata anche dalla Corte di Giustizia.

Con la sentenza n. 13087 del 2012 questa Corte ha ricordato che “la Corte di Giustizia nella sentenza del 10 settembre 2002, in causa C-216/99 e C-222/99, ha chiarito (ancora una volta) che il diritto comunitario non vieta a uno Stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione del diritto comunitario un termine nazionale di decadenza che deroghi al regime ordinario dell’azione di ripetizione dell’indebito tra privati, assoggettata ad un termine più favorevole, purchè detto termine di decadenza si applichi allo stesso modo alle azioni di ripetizione di tali tributi basate sul diritto comunitario e a quelle basate sul diritto nazionale e, inoltre, non renda in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario” (cfr. ex multis Cass. 5480 e 18276 del 2004, per l’imposta su operazioni di raccolta di capitali; Cass. Sez. U, n. 3458 del 1996, Cass. n. 7178 del 2004 e n. 10665/2003, per la tassa societaria d’iscrizione nel registro delle imprese).

Le Sezioni Unite con la sentenza n. 13676/2014 cit., hanno pure sottolineato che “anche la Corte di Giustizia ha sempre ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione la fissazione di ragionevoli termini di ricorso a pena di decadenza, nell’interesse della certezza del diritto, in quanto termini del genere non siano tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione” (sentenza del 16 gennaio 2014, C-429/12, Pohl, punto 29).

Neppure possono trovare applicazione nella fattispecie in esame i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di overruling, sui quali pure si appunta con ampie argomentazioni il ricorrente per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di Giustizia, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o venne operata la ritenuta.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 13676/14 cit., hanno escluso che essi possano essere validamente invocati (Cass. Sez. U, n. 15144/2011, Cass. Sez. U, n. 24413 del 2011 e n. 17402 del 2012), e ciò sia perchè non si verte nella specifica materia delle regole processuali, in cui può trovare esplicazione la disciplina protettiva dell’affidamento, sia alla luce delle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più rilevante nella materia tributaria, che resterebbe vulnerata dalla sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti.

In tal senso si sono espresse anche le sezioni semplici di questa Corte, che hanno precisato in dettaglio i requisiti per la rilevanza dell’overruling (Cass. n. 28967 del 2011), chiarendo che “affinchè un orientamento del giudice della nomofilachia non sia retroattivo come, invece, dovrebbe essere in forza della natura formalmente dichiarativa degli enunciati giurisprudenziali, ovvero affinchè si possa parlare di prospettive overruling, devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo; che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso; che il suddetto overruling comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte” (Cass. n. 28967 del 27/12/2011; 6801 del 4/5/2012; Cass. 13087 del 25/7/2012; 5962 del 11/3/2013; Cass. n. 20172 del 3/9/2013).

Nella fattispecie che ci occupa, come evidenziato dalle Sezioni Unite (Cass. n. 13676/14), non si è in presenza di un “mutamento della giurisprudenza” e la sentenza della Corte di Giustizia “non solo non è intervenuta (in malam partem, cioè con effetti preclusivi dell’esercizio del diritto) su norme di carattere processuale, ma neanche sulle disposizioni, di natura sostanziale, che qui interessano, relative ai termini (di prescrizione o di decadenza) per l’esercizio del diritto alla ripetizione dell’indebito tributario, bensì, con effetto ampliativo, su una norma tributaria che riduceva illegittimamente la portata di un beneficio fiscale”.

Nel caso in esame, non si verte nell’ipotesi di un soggetto che, avendo esercitato il proprio diritto nel termine previsto dalla legge, come all’epoca costantemente interpretata, si ritrova ex post decaduto in ragione di un imprevedibile revirement giurisprudenziale che ha, in sostanza, abbreviato il termine, situazione che richiede, in ossequio al valore superiore del giusto processo e quindi alla garanzia di effettività dei mezzi di azione e di difesa, di apprestare una tutela che salvaguardi la sua posizione.

Si è, invece, in presenza di un soggetto che, in vigenza della norma che lo escludeva dal beneficio, ha preferito rimanere inerte fino all’intervento della sentenza della Corte di Giustizia, incorrendo in tal modo nella decadenza dal diritto al rimborso, per cui la tutela di tale situazione deve ritenersi recessiva rispetto al principio della certezza delle situazioni giuridiche (Cass. Sez. U, n. 13676 del 2014).

Considerato pertanto che nella caso in esame l’istanza di rimborso è stata presentata in data 18.12.2009 con riguardo a ritenute d’imposta operate nell’aprile del 2001 il rapporto doveva considerarsi esaurito con l’inutile decorso del termine di 48 mesi di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

La sentenza va cassata con rigetto dell’originario ricorso del contribuente non essendo necessari ulteriori accertamenti istruttori.

Le spese dell’intero procedimento vanno integralmente compensate tenuto conto dell’incertezza giurisprudenziale relativa al periodo in cui è stato presentato il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente; compensa le spese dell’intero procedimento.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA