Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16446 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 10/06/2021), n.16446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31366-2019 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GABRIELE FRANCO DI GREGORIO;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE

18, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ANGLANI, rappresentata

e difesa dagli avvocati MARIA ELISA RUBINO, DONATO ANGLANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1394/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 05/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Elisa

Picaroni.

 

Fatto

RITENUTO

che A.M. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 901/2019, pubblicata il 5 settembre 2019, che ha parzialmente accolto l’appello proposto da P.A. avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 3 del 2014, e per l’effetto ha condannato A.M. al pagamento della somma di Euro 2.745,48 oltre interessi in favore di P.A., a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali;

che il ricorso è articolato in un motivo al quale resiste P.A. con controricorso;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso;

che la controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è strutturalmente inammissibile in quanto non contiene motivi di censura riconducibili alle ipotesi tipizzate dall’art. 360 c.p.c.;

che, infatti, la ricorrente si è limitata ad invocare l’applicazione di precedenti di questa Corte aventi ad oggetto cause inerenti il cospicuo contenzioso tra le stesse parti, criticando la decisione “difforme” assunta dalla Corte d’appello con la sentenza qui impugnata, senza tradurre la critica in specifici motivi di censura;

che, come ripetutamente affermato da questa Corte, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codici di rito, con la conseguenza che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., risultando inammissibile la critica generica della sentenza impugnata (ex plurimis, Cass. n. 17224 del 2020; Cass. n. 11603 del 2018; Cass. n. 25332 del 2014);

che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, nella misura indicata in dispositivo;

che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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