Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16445 del 10/06/2021
Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 10/06/2021), n.16445
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30632-2019 proposto da:
D.A., T.G., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DI VILLA ADA 57, presso lo studio dell’avvocato PAOLO
GAMBERALE, che li rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
F.A., FO.AN., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA GERMANICO 109, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA
SEBASTIO, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO COLLORIDI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 738/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 09/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Elisa
Picaroni.
Fatto
RITENUTO
che D.A. e T.G. ricorrono per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 738/2019, pubblicata il 9 luglio 2019, che ha accolto limitatamente al riparto delle spese di CTU l’appello proposto dai medesimi D. e T. avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 4891 del 2015, e nei confronti di F.A. ed Fo.An.;
che la Corte d’appello, dopo avere osservato che i motivi di gravame, eccetto l’ultimo sulle spese, erano tutti volti a contestare la consulenza tecnica d’ufficio svolta nel giudizio di primo grado, li ha rigettati evidenziando, per un verso, che il Tribunale aveva fatto proprie le risultanze tecniche, e, per altro verso, che non vi erano ragioni per discostarsi da tali risultanze, non essendo stati proposti nuovi argomenti in appello;
che il ricorso è articolato in tre motivi, ai quali resistono, con controricorso, F.A. ed Fo.An.;
che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del primo motivi di ricorso;
che i ricorrenti hanno depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che con il primo motivo è denunciata carenza assoluta di motivazione ovvero motivazione apparente, nonchè omesso esame di fatti decisivi;
che con il secondo motivo è denunciata violazione degli artt. 2730 e 873 c.c., quest’ultimo in relazione al NTA del Comune di (OMISSIS), art. 5, e al Piano regolatore Variante Generale Città di (OMISSIS), art. 5, e violazione degli artt. 194 e 195 c.p.c.;
che con il terzo motivo è denunciata violazione dell’art. 889 c.c.;
che il primo motivo di ricorso è fondato in quanto la sentenza impugnata risulta carente di motivazione;
che la Corte d’appello ha giudicato infondate le “doglianze attoree” limitandosi a richiamare, peraltro solo genericamente, gli esiti della CTU svolta nel giudizio di primo grado e già fatti propri dal Tribunale, senza chiarire in alcun modo il ragionamento in base al quale è pervenuta al rigetto del gravame;
che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità, il rinvio fatto dal giudice d’appello alla decisione di primo grado deve essere operato in modo da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata (ex plurimis, Cass. n. 20883/2019, n. 28139/2018, n. 15187/2018, n. 14401/2018);
che all’accoglimento del primo motivo, nel quale rimangono assorbiti i rimanenti, segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021