Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16445 del 04/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 04/07/2017, (ud. 07/06/2017, dep.04/07/2017), n. 16445
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17240/2016 proposto da:
L.G.D.C., elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato MAURO TORTI;
– ricorrente –
contro
PREFETTO PROVINCIA PALERMO;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 795/2016 del GIUDICE DI PACE di PALERMO,
depositata il 21/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI
VIRGILIO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con pronuncia del 21 giugno 2016, il Giudice di Pace di Palermo ha respinto il ricorso di L.G.D.C. avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Palermo il 26/5/2016, ritenendo infondato il motivo di censura (mancata comunicazione dell’ordine di lasciare il territorio italiano entro 7 giorni, in una lingua conosciuta dalla parte), rilevando che nel provvedimento di espulsione in lingua italiana era stato dato atto che detta lingua è perfettamente comprensibile e perlata dalla straniera.
Ricorre la L. sulla base di un motivo.
L’Amministrazione non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Il motivo è manifestamente infondato.
Come affermato nell’ordinanza del 24341/2014, “La giurisprudenza di legittimità è ormai univoca in materia di obbligo di traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dallo straniero nell’affermare i seguenti principi. E’ mallo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l’affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione non affermi ed il giudice ritenga plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l’inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (Cass. civ. sezione 6-1 n. 3676 dell’8 marzo 2012). In tema di opposizione a decreto di espulsione, l’obbligo dell’autorità procedente di tradurre la copia del decreto di espulsione nella lingua nazionale dello straniero o in altra lingua a lui nota può essere derogato nella sola ipotesi in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni tecnico-organizzative che abbiano impedito tale operazione e abbiano imposto, pertanto, la traduzione nelle lingue cosiddette veicolari (inglese, francese e spagnolo); siffatto obbligo viene meno quando il giudice di merito abbia accertato, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, la comprovata conoscenza della lingua italiana da parte dell’interessato (Cass. civ. sezione 6-1 n. 24170 del 29 novembre 2010)”.
Ciò posto, va rilevato che nella specie, il Giudice di pace ha esplicitamente indicato che nella relazione di notificazione del provvedimento in lingua italiana, “la ricorrente aveva dichiarato di conoscere la lingua italiana”, e, pertanto, considerato che la stessa parte aveva reso tale dichiarazione, deve concludersi per la manifesta infondatezza del ricorso e quindi per l’inammissibilità dello stesso, secondo il principio delle Sez. U. 7155/20917.
Nulla spese, non essendosi costituito l’intimato.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2017