Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16444 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 10/06/2021), n.16444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28982-2019 proposto da:

LCB SAS DI S.M. & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI CROCE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE (ATS) della CITTA’ METROPOLITANA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della

CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARINO

VITTORIO BOTTINI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 47/2019 del TRIBUNALE di LODI, depositata il

26/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

Picaroni Elisa.

 

Fatto

RITENUTO

che LCB s.a.s. di S.M.R. & C. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Lodi n. 47/2019, pubblicata il 26 febbraio 2019, che ha rigettato l’appello proposto dalla società avverso la sentenza del Giudice di pace dei Lodi n. 75/2015, e nei confronti di ATS Città Metropolitana di Milano (già ASL di Lodi);

che il giudice di primo grado aveva confermato l’ordinanza-ingiunzione n. 32481/14 dell’11 novembre 2014, che intimava alla società LCB il pagamento di Euro 2.082,87 a titolo di sanzione amministrativa per violazione del D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 7, comma 1, per avere trasportato una bovina che era risultata in decubito sternale, con la vulva chiusa da punti di sutura, in sede di ispezione effettuata in data 1 luglio 2014 dal personale veterinario presso l’ingresso dello stabilimento di macellazione Inalca s.p.a. in Ospedaletto Lodigiano;

che il Tribunale ha rigettato l’appello ritenendo sussistenti sia la legittimazione passiva della società, in quanto obbligata in solido con il trasgressore ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6, sia la spettanza del potere sanzionatorio in capo all’ASL, in forza della L.R. Lombardia n. 33 del 2009, e rilevando, nel merito, che l’ASL di Lodi aveva provato gli elementi costitutivi dell’illecito contestato sulla base del riscontro delle condizioni dell’animale, che risultava avere partorito in data 29 giugno 2014;

che l’ATS della Città Metropolitana di Milano ha depositato atto di costituzione al fine di partecipare all’udienza di discussione;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità – manifesta infondatezza del ricorso;

che entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è inammissibile;

che preliminarmente il Collegio dà atto dell’errore contenuto nella proposta di decisione, in cui il presente ricorso è stato indicato con RG n. 28984 del 2019, anzichè con RG n. 28982 del 2019, come del resto rilevato dalla difesa della ricorrente nella memoria;

che, ancora in via preliminare, si deve rilevare l’irritualità della memoria depositata da ATS, in assenza di controricorso (ex plurimis, Cass. n. 10813 del 2019);

che il primo motivo denuncia violazione della L. n. 689 del 1981, art. 17 e L.R. Lombardia n. 33 del 2000, art. 99, comma 5-bis, nonchè vizio di motivazione, per contestare che il Tribunale non si sarebbe avveduto del fatto che il soggetto che ha sottoscritto l’ordinanza-ingiunzione non era il direttore generale dell’ASL ma un funzionario, privo di potere sanzionatorio;

che il secondo motivo denuncia violazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4 sull’assunto che la somma liquidata a titolo di spese non era giustificata in relazione al modesto valore della causa e all’assenza di fase istruttoria, e il Tribunale non aveva motivato lo scostamento dai valori medi indicati nella tabella allegata al DM citato;

che il primo motivo è inammissibile per novità della censura, posto che introduce una questione di cui non v’è cenno nella sentenza impugnata, e la parte ricorrente non ha precisato come e dove la questione sarebbe stata prospettata nel giudizio di merito, con il risultato che la questione risulta prospettata per la prima volta in cassazione e pertanto non può essere esaminata (ex plurimis, Cass. n. 15430 del 2018);

che il secondo motivo è inammissibile in quanto muove dall’erroneo presupposto che il giudice, nella liquidazione delle spese, sia tenuto a motivare sullo scostamento dai valori medi (cfr. Cass. n. 2386 del 2017: “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione”);

che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue pronuncia sulle spese, in ragione della già rilevata inammissibilità della memoria ex art. 380 bis c.p.c. depositata dalla ATS in assenza di controricorso;

che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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